Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:98
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA] riunite T-44/01, T-119/01 e T-126/01
[OSCURATO:PERSONA], SA, e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Pesca – Accordo di pesca con l'[OSCURATO:PERSONA] – Contributo finanziario comunitario – Riduzione – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 3 aprile 2003
Massime della sentenza
1..
Pesca – Politica comune delle strutture – Accordo di pesca tra la CEE e l'[OSCURATO:PERSONA] – Incentivazione alla costituzione di società miste – Contributo finanziario comunitario – Decisione di ridurre o di sopprimere il contributo – Competenza della [OSCURATO:PERSONA] nonostante la mancanza di disposizioni specifiche
[Accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima; regolamento
(CEE) del Consiglio n. 3447/93]
2..
Pesca – Politica comune delle strutture – Accordo di pesca tra la CEE e l'[OSCURATO:PERSONA] – Incentivazione alla costituzione di società miste – Contributo finanziario comunitario – Riduzione del contributo – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di consultare la commissione mista e di ottenere l'approvazione delle autorità argentine – Insussistenza
(Accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima)
3..
Pesca – Politica comune delle strutture – Accordo di pesca tra la CEE e l'[OSCURATO:PERSONA] – Incentivazione alla costituzione di società miste – Contributo finanziario comunitario – Uscita delle navi dalle acque argentine senza il previo consenso della [OSCURATO:PERSONA] – Violazione manifesta di una delle condizioni per la concessione del contributo
(Accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima)
4..
Pesca – Politica comune delle strutture – Accordo di pesca tra la CEE e l'[OSCURATO:PERSONA] – Riduzione di un contributo finanziario per mancato rispetto, da parte della società mista beneficiaria, dell'obbligo di pescare
nelle acque argentine per un determinato periodo – Riduzione operata pro rata temporis – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima)
5..
Pesca – Politica comune delle strutture – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che riduce l'importo di un contributo finanziario comunitario – Consultazione volontaria di un comitato nonostante la sua non obbligatorietà – Irrilevanza per la legittimità della decisione
6..
Pesca – Politica comune delle strutture – Accordo di pesca tra la CEE e l'[OSCURATO:PERSONA] – Incentivazione alla costituzione di società miste – Contributo finanziario comunitario – Decisione di ridurre il contributo – Calcolo dell'importo definitivo del contributo – Applicazione per analogia delle disposizioni del regolamento n. 3699/93 – Ammissibilità
[Accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima; regolamento
(CE) del Consiglio n. 3699/93]
7..
Diritto comunitario – Principi – Rispetto di un termine ragionevole – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti amministrativi – Violazione – Effetti
8..
Diritto comunitario – Principi – Certezza del diritto – Tutela del legittimo affidamento – Riduzione di un contributo finanziario per mancato rispetto di una condizione principale cui è subordinata l'erogazione del
medesimo – Violazione – Insussistenza – Impossibilità per il beneficiario di far valere precedenti irregolarità rimaste impunite
9..
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che riduce l'importo di un contributo finanziario comunitario a motivo delle variazioni apportate
al progetto iniziale – Insufficienza di semplici considerazioni relative a dette variazioni
(Art. 253 CE)
10..
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno – Sospensione di un contributo finanziario nel corso del procedimento amministrativo sfociante in una decisione di riduzione
del contributo
(Art. 288, secondo comma, CE)
11..
Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Ricorso mirante alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva – Irricevibilità
(Art. 235 CE)
1.
Anche se l'accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima
e il regolamento n. 3447/93, con il quale detto accordo è stato approvato a nome della [OSCURATO:PERSONA], non contengono nessuna specifica
disposizione circa la possibile riduzione o soppressione di un contributo finanziario concesso nell'ambito di tale accordo,
dal momento che, come dispongono gli artt. 7 dell'accordo di pesca e 3, n. 1, del relativo protocollo, la [OSCURATO:PERSONA] concede
un aiuto finanziario per la costituzione di joint venture, essa deve avere competenza anche per procedere alla riduzione del
detto aiuto qualora non siano state rispettate le condizioni alle quali il medesimo è stato subordinato. Qualsiasi altra interpretazione dell'accordo di pesca sarebbe contraria ai principi generali del diritto comuni agli ordinamenti
giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, come il principio che vieta l'arricchimento senza causa o quello che consente di risolvere unilateralmente
un contratto sinallagmatico quando uno dei contraenti non rispetta le proprie obbligazioni. Ne consegue che, sulla scorta
del regolamento n. 3447/93 e dell'accordo di pesca, la [OSCURATO:PERSONA] è competente, in via generale, ad adottare le decisioni di
riduzione o soppressione. v. punti 84-87
2.
L'accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima si suddivide
in due componenti: la componente internazionale, cioè la cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica argentina, e la componente
comunitaria, che comprende in particolare il finanziamento accordato dalla [OSCURATO:PERSONA] agli armatori comunitari per la costituzione
di joint venture nell'ambito dell'accordo di pesca. La selezione e la valutazione dei progetti di costituzione di joint venture
fanno parte della componente internazionale dell'accordo di pesca. La costituzione di tali società è infatti uno strumento
della cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica argentina nel settore della pesca. Conformemente ai punti 2-5 dell'allegato
III dell'accordo, la selezione dei progetti in quanto tali necessita di una valutazione della commissione paritetica e dell'approvazione
sia della [OSCURATO:PERSONA] sia delle autorità argentine. Per contro, la concessione del contributo finanziario agli armatori comunitari
per i progetti selezionati è un atto unilaterale della [OSCURATO:PERSONA] e pertanto fa parte della componente comunitaria dell'accordo
di pesca. Orbene, da tali disposizioni non si può desumere che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a consultare la commissione paritetica
e ad ottenere l'approvazione delle autorità argentine prima di adottare una decisione di riduzione di un contributo finanziario
concesso ad un armatore comunitario per la costituzione di una joint venture. v. punti 101-106
3.
L'uscita dalle acque sotto giurisdizione o sovranità argentina delle navi di una joint venture che ha ottenuto un contributo
finanziario erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea e la Repubblica argentina
sulle relazioni in materia di pesca marittima e, di conseguenza, la cessazione delle attività di pesca in dette acque senza
previa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] costituiscono una violazione manifesta di una delle condizioni per la concessione
di detto contributo. Infatti, uno dei principali obiettivi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel concludere l'accordo di pesca era
di ottenere, a favore degli armatori comunitari, un accesso alle risorse ittiche argentine. Ne consegue che le joint venture
costituite nell'ambito dell'accordo di pesca sono tenute a sfruttare e, eventualmente, a trasformare risorse ittiche argentine.
Solamente i prodotti della pesca catturati in acque argentine costituiscono risorse ittiche argentine, e non si può pretendere
di considerare come tali anche i prodotti di pesca catturati da un peschereccio battente bandiera argentina sia dentro sia
fuori le acque della zona economica esclusiva (ZEE) argentina, poiché l'obiettivo perseguito dall'accordo di pesca è di ottenere
per la [OSCURATO:PERSONA] un accesso a nuove zone di pesca appartenenti alla ZEE argentina. Anche se l'uscita dalle acque argentine era necessaria a causa dell'esaurimento delle riserve ittiche nella ZEE argentina,
addirittura dei divieti o delle restrizioni di pesca decretati dalle autorità argentine, i beneficiari del contributo, sui
quali grava un obbligo d'informazione e di correttezza inerente al sistema di contributi finanziari comunitari ed essenziale
al suo funzionamento, avrebbero dovuto informare la [OSCURATO:PERSONA] dei problemi incontrati nell'esecuzione dei progetti. v. punti 116, 117, 119, 120, 122-124
4.
La riduzione pro rata temporis di un contributo finanziario concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] ad una joint venture nell'ambito dell'accordo
tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima, per il periodo
in cui il peschereccio esercìto da detta joint venture non è stato attivo nella zona economica esclusiva (ZEE) argentina,
è del tutto proporzionata rispetto all'inadempimento addebitato, ovvero la cessazione delle attività di pesca nella detta
zona. Infatti, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] cerca principalmente, tramite l'accordo di pesca, un accesso alla ZEE argentina
per gli armatori comunitari, l'obbligo di sfruttare o trasformare risorse ittiche argentine deve essere ritenuto un obbligo
principale inerente al sistema di sovvenzionamento delle joint venture e l'uscita dalle acque argentine senza autorizzazione
della [OSCURATO:PERSONA] implica quindi necessariamente una violazione degli altri obblighi principali imposti al beneficiario del
contributo: la costituzione della joint venture e il rifornimento prioritario del mercato della [OSCURATO:PERSONA]. v. punti 142-143
5.
Nell'ambito del procedimento di concessione di un contributo finanziario comunitario, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia consultato
un comitato la cui consultazione non era obbligatoria non inficia la legittimità della decisione di ridurre il contributo
finanziario che, per il resto, è stata adottata nel rispetto delle procedure obbligatoriamente imposte per la sua adozione.
v. punto 158
6.
Nell'ambito di un procedimento di riduzione di un contributo finanziario comunitario concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] per la costituzione
di una joint venture di pesca in base all'accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica argentina, la [OSCURATO:PERSONA], che era
vincolata solamente al rispetto del principio di proporzionalità ai fini del calcolo dell'importo definitivo del contributo,
ha potuto, a buon diritto, ispirarsi in via analogica alle disposizioni del regolamento n. 3699/93, che definisce i criteri
e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione
e commercializzazione dei relativi prodotti, per determinare l'importo dovuto per la cessione del peschereccio. Agendo in
tal modo, essa, infatti, si preoccupava di armonizzare il trattamento riservato alla joint venture costituita nell'ambito
dell'accordo di pesca rispetto alle joint venture cui si applica detto regolamento. v. punto 163
7.
Il rispetto del principio del termine ragionevole è un principio generale di diritto comunitario che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta
ad osservare nell'ambito di procedimenti amministrativi. Tuttavia, anche a supporla accertata, la violazione del principio
del rispetto di un termine ragionevole non giustifica un annullamento automatico della decisione impugnata. v. punti 167, 170
8.
In una situazione in cui il beneficiario di un contributo finanziario comunitario non rispetta una condizione principale cui
la concessione del contributo era subordinata, il detto beneficiario non può avvalersi del principio della tutela del legittimo
affidamento o del principio della certezza del diritto allo scopo di impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di ridurre il contributo che
gli era stato concesso. L'eventuale esistenza di precedenti irregolarità rimaste impunite non può in nessun caso fondare un
legittimo affidamento in capo a detto beneficiario. v. punti 177, 179
9.
La motivazione richiesta dall'art. 253 CE deve essere adeguata alla natura dell'atto controverso e deve far apparire in forma
chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di
conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al Tribunale di esercitare il proprio controllo. Nel caso di una decisione che riduca il contributo finanziario comunitario concesso ad un progetto non eseguito come previsto,
la motivazione di tale atto deve contenere l'indicazione delle ragioni per cui le variazioni considerate sono state dichiarate
inammissibili. Considerazioni riguardanti l'entità di tali variazioni o la mancanza di previa autorizzazione alla loro realizzazione
non possono di per sé costituire una motivazione sufficiente a tale proposito. Tuttavia, il problema se la motivazione di
un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE va affrontato alla luce non solo del tenore della stessa, ma anche del
suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. v. punti 193-195
10.
La sussistenza della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 288, secondo comma, CE presuppone che ricorra
un insieme di condizioni per quanto riguarda l'illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni comunitarie,
l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato. Non si può escludere che la sospensione di un contributo finanziario nel corso del procedimento amministrativo finalizzato
all'adozione di una decisione che lo riduce arrechi pregiudizio all'una o all'altra parte interessata dal detto procedimento
prima che la decisione di riduzione del contributo sia adottata. v. punti 202, 207
11.
Anche se è vero che l'azione di risarcimento fondata sull'art. 288, secondo comma, CE è un rimedio autonomo nell'ambito del
regime delle impugnazioni previsto dal diritto comunitario, talché l'irricevibilità della domanda di annullamento non implica,
di per sé, quella della domanda risarcitoria, un ricorso per risarcimento deve tuttavia essere dichiarato irricevibile qualora
sia, in realtà, diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva e abbia l'effetto, nell'ipotesi di un
suo accoglimento, di eliminare gli effetti giuridici di tale decisione. v. punto 213
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
3 aprile 2003
(1)
«Pesca – Accordo di pesca con l'[OSCURATO:PERSONA] – Contributo finanziario comunitario – Riduzione – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»
Nelle cause riunite T-44/01, T-119/01 e T-126/01,
[OSCURATO:PERSONA], SA,
con sede in Vigo-Pontevedra (Spagna), rappresentata dagli avv.ti R. García-[OSCURATO:PERSONA]Fournier e M. D. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente nelle cause T-44/01 e T-126/01,
[OSCURATO:PERSONA], SA,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti R. García-[OSCURATO:PERSONA]Fournier e M. D. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente nella causa T-44/01,
[OSCURATO:PERSONA], SA,
con sede in Chapela (Spagna), rappresentata dagli avv.ti A. [OSCURATO:PERSONA], B. [OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente nella causa T-119/01,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dalla sig.ra S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita dall'avv. J. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio
eletto in Lussemburgo,
convenuta,
aventi ad oggetto, nella causa T-44/01, una domanda di risarcimento, ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE,
del danno subito in seguito alla sospensione del versamento del saldo del contributo finanziario concesso per il progetto
ARG/ESP/SM/26-94 relativo alla costituzione di un'associazione temporanea di imprese nell'ambito dell'accordo tra la [OSCURATO:PERSONA]
e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima, nella causa T-119/01, una domanda di annullamento
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 marzo 2001, che riduce il contributo accordato al progetto ARG/ESP/SM/17-94 per la costituzione
di un'associazione temporanea di imprese nell'ambito dell'accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica argentina sulle relazioni
in materia di pesca marittima; nella causa T-126/01, una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 marzo
2001, che riduce il contributo accordato al progetto ARG/ESP/SM/26-94 per la costituzione di un'associazione temporanea di
imprese nell'ambito dell'accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima,
[OSCURATO:PERSONA] COMUNITA' EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai sigg. K. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 novembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
Accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima
1
L'accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima (in prosieguo:
l'
accordo di pesca) è stato approvato a nome della [OSCURATO:PERSONA] con il regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1993, n. 3447 (GU L 318, pag. 1).
2
L'art. 5, nn. 1 e 2, dell'accordo di pesca dispone come segue:
1.
Le parti creano le condizioni propizie all'insediamento in [OSCURATO:PERSONA] di imprese con capitale originario di uno o più [OSCURATO:PERSONA]
membri della [OSCURATO:PERSONA], nonché alla costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese nel settore della
pesca tra armatori argentini e comunitari, ai fini dello sfruttamento e dell'eventuale trasformazione in comune delle risorse
ittiche argentine, alle condizioni stabilite nel protocollo I e negli allegati I e II.
2.
L'[OSCURATO:PERSONA] autorizza i soggetti di cui al paragrafo 1 ad accedere alle possibilità di pesca specificate nel protocollo I,
conformemente alle disposizioni degli allegati da I a IV
.
3
L'art. 2, lett. e), dell'accordo di pesca definisce la
società mista (in prosieguo, anche: l'
associazione temporanea di imprese o la
joint venture) come
una società di diritto privato costituita da uno o più armatori comunitari e da una o più persone fisiche o giuridiche argentine,
vincolati da un contratto di joint venture, ai fini dello sfruttamento e dell'eventuale trasformazione delle risorse ittiche
argentine, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato della [OSCURATO:PERSONA].
4
La costituzione di una joint venture implica in linea di principio la cessione di un peschereccio comunitario (art. 5, n. 3,
dell'accordo di pesca). Tale peschereccio di conseguenza è radiato dal registro comunitario.
5
Il punto 2 dell'allegato III dell'accordo di pesca prevede che i progetti di costituzione di joint venture vengano presentati
alla [OSCURATO:PERSONA] tramite gli [OSCURATO:PERSONA] membri
conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria.
6
Conformemente al punto 3 dell'allegato III dell'accordo di pesca, la [OSCURATO:PERSONA] trasmette alla commissione paritetica l'elenco
dei progetti che possono beneficiare di un contributo finanziario. Ai sensi della medesima disposizione: La commissione paritetica valuta i progetti essenzialmente sulla base dei seguenti criteri:
a)
tecnologia adatta alle operazioni di pesca previste;
b)
specie e zone di cattura;
c)
modernità dei pescherecci;
d)
costo totale dell'investimento;
e)
investimenti a terra;
f)
esperienza dell'armatore comunitario e, se del caso, dell'armatore argentino nel settore della pesca
.
7
Conformemente ai punti 4 e 5 dell'allegato III dell'accordo di pesca, i progetti vengono approvati su raccomandazione della
commissione paritetica da parte
della competente autorità argentina e della [OSCURATO:PERSONA].
8
Il protocollo I dell'accordo di pesca è intitolato
Possibilità di pesca e contributo finanziario. L'art. 1 di quest'ultimo fissa i limiti massimi di cattura annui per le specie eccedenti (nasello di Patagonia, calamaro
Illex, baccalà australe e/o granatiere) e non eccedenti (nasello argentino) contemplate dall'accordo di pesca.
9
Le joint venture sono autorizzate a catturare le specie eccedenti e non eccedenti indicate entro i limiti massimi fissati
dal protocollo I (art. 6 dell'accordo di pesca) e fruiscono di un aiuto finanziario secondo le disposizioni del medesimo protocollo
(art. 7 dell'accordo di pesca).
10
A tal fine l'art. 3 del protocollo I dispone quanto segue:
1.
(...) [OSCURATO:PERSONA] concede un aiuto finanziario alla costituzione di società miste (...). Detto contributo finanziario (...) è versato all'armatore comunitario a copertura parziale della sua partecipazione finanziaria
alla società mista (...) e/o per la radiazione dei relativi pescherecci dal registro comunitario.
2.
Al fine di promuovere la costituzione e lo sviluppo di società miste, la [OSCURATO:PERSONA] concede alla società mista stabilita in
[OSCURATO:PERSONA] un contributo pari al 15% dell'importo corrisposto all'armatore comunitario. (...) (...)
4.
Le condizioni relative alla domanda di aiuto e le modalità di pagamento del contributo comunitario a favore dell'armatore
comunitario, di cui al paragrafo 1, devono essere conformi alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria. (...)
.
Normativa comunitaria in materia di società miste nel settore della pesca
11
Il 18 dicembre 1986 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento
e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376, pag. 7). Tale regolamento, come successivamente
modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3944 (GU L 380, pag. 1), dal regolamento (CEE) del Consiglio
21 settembre 1992, n. 2794 (GU L 282, pag. 3) e dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1992, n. 3946 (GU L 401, pag. 1),
prevede, agli artt. 21 bis-21 quinquies, la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di concedere un contributo finanziario ai progetti
di joint venture di un importo variabile a seconda della stazza e dell'età dei pescherecci interessati, purché tali progetti
rispettino le condizioni che esso stabilisce.
12
La
società mista è definita, all'art. 21 bis del regolamento n. 4028/86, come una società di diritto privato
che raggruppi uno o più armatori comunitari e uno o più partner di un paese terzo (...), destinata a sfruttare e, se del caso,
a valorizzare le risorse ittiche situate nelle acque sotto sovranità e/o giurisdizione di detti paesi terzi, nella prospettiva
di approvvigionare in via prioritaria il mercato della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] concede un contributo finanziario ai progetti di joint venture
destinato a coprire la partecipazione finanziaria del partner o dei partner comunitari che corrisponde al capitale investito
nella società mista (art. 21 quater, n. 1).
13
L'art. 44 del regolamento n. 4028/86, in vigore fino al 31 dicembre 1993, così recita: Per tutta la durata dell'intervento comunitario, l'autorità o l'organismo all'uopo designato dallo Stato membro interessato
trasmette alla [OSCURATO:PERSONA], a richiesta di quest'ultima, tutti i documenti giustificativi e tutti i documenti atti a stabilire
che le condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte. [OSCURATO:PERSONA], secondo
la procedura di cui all'articolo 47, può decidere di sospendere, sopprimere o ridurre il contributo:
─
se il progetto non viene eseguito come previsto ovvero
se il progetto non viene eseguito come previsto ovvero
─
se alcune condizioni prescritte non sono soddisfatte (...)
se alcune condizioni prescritte non sono soddisfatte (...)
.
14
Con l'adozione del regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2080, recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 193, pag. 1), e del regolamento
(CE) del Consiglio 21 dicembre 1993, n. 3699, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità
strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti
(GU L 346, pag. 1), la gestione e il finanziamento delle joint venture sono state integrate nello strumento finanziario di
orientamento della pesca (SFOP). [OSCURATO:PERSONA] membri sono ora responsabili della selezione dei progetti di joint venture da finanziare.
Essi sono altresì incaricati della gestione e del controllo dei progetti.
15
Il 1° gennaio 1994 il regolamento n. 2080/93 ha abrogato il regolamento n. 4028/86. Ai sensi dell'art. 9, n. 1, secondo comma,
primo trattino, del regolamento n. 2080/93, il regolamento n. 4028/86 nonché le sue disposizioni di applicazione restano tuttavia
applicabili alle richieste di contributo finanziario introdotte anteriormente al 1° gennaio 1994.
16
Infine, l'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del
regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra
tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro
(GU L 374, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (GU L 193, pag. 20), prevede che la [OSCURATO:PERSONA], in seguito
ad un esame appropriato del caso nel quale
la realizzazione di un'azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario
assegnato (n. 1),
può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione, se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità
o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale
non sia stata chiesta l'approvazione della [OSCURATO:PERSONA] (n. 2).
17
Il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999 n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1),
ha abrogato il regolamento n. 4253/88 con decorrenza dal 1° gennaio 2000. Tuttavia, l'art. 54 del regolamento n. 1260/1999
dispone che l'abrogazione si effettua
senza pregiudizio dell'articolo 52, paragrafo 1. Ai sensi di tale disposizione, il regolamento n. 1260/1999
non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato (...)
dalla [OSCURATO:PERSONA] in base a[l] regolament[o] (...) n. 4253/88 (...).
Fatti all'origine della controversia nelle cause T-44/01 e T-126/01 e decisione che riduce il contributo concesso alla [OSCURATO:PERSONA], SA
18
Nell'ambito dell'accordo di pesca la società spagnola [OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]) presentava un progetto sulla costituzione di una joint venture denominata [OSCURATO:PERSONA], SA, (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] e da un armatore argentino. Il progetto prevedeva la pesca della specie austromerluzzo. Il peschereccio
comunitario
[OSCURATO:PERSONA]
, successivamente ribattezzato
Vieirasa XII
doveva essere assegnato al progetto.
19
Con lettera 13 ottobre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che il progetto non poteva essere preso in considerazione in
quanto la specie interessata non figurava tra quelle contemplate dall'accordo di pesca.
20
Con lettera 29 ottobre 1994 le autorità spagnole trasmettevano allora alla [OSCURATO:PERSONA] i documenti attestanti la variazione
di piano di catture che la ricorrente aveva loro comunicato. Tale piano indicava la cattura nella zona economica esclusiva
(in prosieguo: la
ZEE) argentina, delle specie eccedenti di cui al protocollo I dell'accordo di pesca: nasello di Patagonia, baccalà australe e
granatiere.
21
Con lettera 8 dicembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che il suo progetto non era stato raccomandato dalla commissione
paritetica del 5 e 6 dicembre 1994, dato che
il socio argentino continua[va] a volere mantenere l'austromerluzzo (specie non prevista nell'ambito dell'accordo di pesca)
nel piano di catture del progetto presentato alle autorità argentine.
22
Con telefax 12 dicembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] che il socio argentino aveva
rinunciato, con una lettera trasmessa il 24 novembre 1994 alla direzione generale argentina della pesca e dell'agricoltura,
alla pesca dell'austromerluzzo.
23
Le autorità argentine approvavano il progetto con la deliberazione 14 luglio 1995, n. 14/95, rilasciando un'autorizzazione
di pesca al peschereccio
Vieirasa XII
per le specie eccedenti, sulla scorta della quale il peschereccio poteva catturare t 1 204 di granatiere, t 1 204 di baccalà
australe, t 301 di nasello di Patagonia e t 301 di altre specie.
24
Con lettera 18 luglio 1995 la joint venture [OSCURATO:PERSONA] domandava alle autorità argentine di allegare all'autorizzazione di pesca,
concessa sulla base dell'accordo di pesca, un'ulteriore autorizzazione per la cattura dell'austromerluzzo.
25
Con decisione 25 luglio 1995 (in prosieguo: la
decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995) la [OSCURATO:PERSONA] approvava la concessione di un contributo finanziario al progetto presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] (progetto ARG/ESP/SM/26-94)
alle condizioni stabilite dalle disposizioni fissate dall'accordo [di pesca] (...), dalla normativa comunitaria in vigore
e dalle disposizione degli allegati (art. 1).
26
L'allegato I della decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 fissa il contributo finanziario concesso alla [OSCURATO:PERSONA],
ovvero ECU 1 881 936. Tale allegato fissa anche l'importo del contributo concesso alla joint venture [OSCURATO:PERSONA], la quale riceve
una aiuto pari al 15% dell'importo accordato alla [OSCURATO:PERSONA], cioè ECU 282 290,4. L'aiuto complessivo per il progetto ammonta quindi
a ECU 2 164 226,4.
27
L'allegato I della decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 prevede inoltre quanto segue:
Nessuna modifica può essere apportata ai dati contenuti nel presente allegato senza previa autorizzazione delle autorità argentine
e della [OSCURATO:PERSONA].
28
Con deliberazione 14 novembre 1995 le autorità argentine concedevano al peschereccio
Vieirasa XII
un'autorizzazione di pesca definitiva che riduceva i tonnellaggi delle specie eccedenti a t 750 di granatiere, t 230 di baccalà
australe, t 230 di nasello di Patagonia integrandovi una nuova autorizzazione per la pesca di t 1 800 di austromerluzzo.
29
Il 27 giugno 1996 la [OSCURATO:PERSONA] erogava la prima parte (80%) del contributo.
30
Il peschereccio
Vieirasa XII
abbandonava definitivamente le acque argentine il 5 luglio 1996 per andare a pescare in acque internazionali.
31
Il 25 febbraio 1997 la [OSCURATO:PERSONA] presentava una domanda di pagamento del saldo del contributo.
32
Con lettera 21 aprile 1998 la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe potuto essere avviata la procedura di riduzione del
contributo comunitario in caso di risposta insoddisfacente da parte della detta società. In tale lettera la [OSCURATO:PERSONA] riteneva
che l'uscita del peschereccio dalle acque argentine, avvenuta il 5 luglio 1996, costituisse una violazione dell'art. 5, n. 1,
dell'accordo di pesca e dell'art. 3, n. 1, del protocollo I di tale accordo in quanto le joint venture sono costituite allo
scopo di sfruttare e, eventualmente, trasformare le risorse ittiche argentine.
33
Il 19 maggio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] presentava le sue osservazioni. In tale lettera essa esponeva i motivi per i quali riteneva che
le condizioni di concessione del contributo non fossero state violate.
34
Con lettera 9 giugno 1999 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] che
le spiegazioni fornite nel[la] lettera 19 maggio 1998 non permett[eva]no di concludere che la normativa comunitaria in materia
fosse stata rispettata, ma conferma[va]no che il peschereccio ha abbandonato le acque argentine il 5 luglio 1996. Per questo motivo la [OSCURATO:PERSONA] spiegava di aver
deciso di ridurre l'aiuto concesso a tale progetto. La lettera esponeva il metodo di calcolo della riduzione e concludeva che le doveva essere rimborsato l'importo di EUR 355 477.
In mancanza di accordo da parte della [OSCURATO:PERSONA] sulla soluzione proposta, la [OSCURATO:PERSONA] segnalava che sarebbe stata obbligata
a
proseguire la procedura di riduzione e di recupero in atto.
35
A tale lettera seguiva uno scambio di corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] (lettere 16 luglio 1999, 21 dicembre 1999 e 5 aprile 2000)
e i servizi della [OSCURATO:PERSONA] (lettere 23 settembre 1999 e 28 febbraio 2000). Si svolgevano altresì riunioni fra rappresentanti
della [OSCURATO:PERSONA] e i servizi della [OSCURATO:PERSONA].
36
Con lettera 14 settembre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che a seguito di un nuovo calcolo dovevano esserle rimborsati
EUR 419 446.
37
La [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse illecitamente mancato di versarle il saldo del contributo comunitario, con lettera
21 settembre 2000 invitava formalmente la [OSCURATO:PERSONA] a provvedere a tal fine.
38
Con lettera 16 ottobre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che era in atto la procedura di riduzione del contributo concesso
all'armatore comunitario e che previa consultazione del comitato permanente delle strutture della pesca sarebbe stata adottata
una decisione in merito.
39
Con decisione 19 marzo 2001, C(2001) 680 def., indirizzata al Regno di Spagna e alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] riduceva il contributo
finanziario che era stato concesso a tale società. L'art. 2 della decisione ordina alla [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare EUR 419 446. Tale
decisione non si pronuncia su un'eventuale riduzione del contributo concesso alla joint venture [OSCURATO:PERSONA].
40
I motivi della decisione C(2001) 680 def. così recitano:
2.
Ai sensi dell'art. 1 della [...] decisione [di concessione del contributo 25 luglio 1995], il contributo era concesso alle
condizioni stabilite dalle disposizioni fissate dall'accordo [di pesca] (...), dalla normativa comunitaria in vigore e dalle
disposizione degli allegati.
3.
L'accordo di pesca, e in particolare l'art. 5, n. 1, dispone che la costituzione di joint venture in [OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo
di sfruttare le risorse ittiche argentine alle condizioni stabilite nel protocollo I e negli allegati I e II; ai sensi dell'art. 6,
le società miste sono autorizzate a catturare i quantitativi indicati nel protocollo I.
4.
Al punto 3.2.1 della parte B del modulo di domanda di contributo comunitario compilato e firmato dalla [[OSCURATO:PERSONA]] è espressamente
indicato che la [OSCURATO:PERSONA] concede un contributo finanziario solamente ai progetti diretti allo sfruttamento delle risorse
ittiche nelle acque sotto sovranità o giurisdizione del paese terzo in questione.
5.
(...)
6.
Di conseguenza, la concessione del contributo comunitario per la costituzione della joint venture di cui trattasi si applicava
unicamente alle catture effettuate dal peschereccio
[OSCURATO:PERSONA]
delle specie citate negli allegati della decisione [di concessione del contributo 25 luglio 1995], ovverosia il granatiere,
il merluzzo di Patagonia e il baccalà australe, e situate in acque argentine.
7.
Dal 5 luglio 1996 il peschereccio
[OSCURATO:PERSONA]
ha cessato le sue attività di pesca nella ZEE argentina e ha ricominciato a operare in acque internazionali pescando austromerluzzo
senza averne preventivamente informato la [OSCURATO:PERSONA] e senza avere ottenuto l'autorizzazione da parte di quest'ultima
.
41
Dopo aver ricordato di avere avuto conoscenza di tale situazione il 2 luglio 1997, la [OSCURATO:PERSONA] conclude, al punto 9 della
decisione C(2001) 680 def., che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato le condizioni di concessione del contributo finanziario. Essa procede
poi, ai punti 10-13 di tale decisione, al calcolo della riduzione del contributo in parola. Essa constata innanzi tutto che
la [OSCURATO:PERSONA] ha diritto, applicando il limite massimo fissato dal regolamento n. 3699/93, a un aiuto di EUR 688 187 per la definitiva
cessione del peschereccio
Vieirasa XII
alla joint venture. Il saldo dell'aiuto accordatole con la decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 ammonta
dunque a EUR 1 193 749 (1 881 936 ─ 688 187). Poiché il peschereccio
Vieirasa XII
è stato in attività solo dodici mesi (sui trentasei previsti) in acque argentine, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la [OSCURATO:PERSONA] ha
diritto solamente a un terzo degli EUR 1 193 749 previsti, ovvero a EUR 397 916. L'importo totale del contributo così ridotto
ammonta dunque, secondo la [OSCURATO:PERSONA], a EUR 1 086 103 (397 916 + 688 187). La [OSCURATO:PERSONA], che aveva già ricevuto l'80% del contributo
(EUR 1 505 549) è dunque tenuta a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] EUR 419 446.
Fatti all'origine della controversia nella causa T-119/01 e decisione che riduce il contributo concesso alla [OSCURATO:PERSONA]
42
Nell'ambito dell'accordo di pesca, la [OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]) presentava un progetto relativo alla costituzione di una joint venture denominata
Calanova, costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] e da un armatore argentino, la Argenova. Il progetto prevedeva la pesca di calamaro Illex. Il
peschereccio comunitario
Orense
doveva essere assegnato al progetto.
43
Con decisione 21 dicembre 1994 (in prosieguo: la
decisione di concessione del contributo 21 dicembre 1994), la [OSCURATO:PERSONA] approvava la concessione di un contributo finanziario al progetto presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] (progetto ARG/ESP/SM/17-94)
alle condizioni stabilite dalle disposizioni fissate dall'accordo [di pesca] (...), dalla normativa comunitaria in vigore
e dalle disposizione degli allegati (art. 1).
44
L'allegato I della decisione di concessione del contributo 21 dicembre 1994 fissa il contributo finanziario concesso alla
[OSCURATO:PERSONA], ovvero ECU 1 824 813. Tale allegato fissa anche l'importo del contributo concesso alla joint venture Calanova.
Quest'ultima riceve un aiuto pari al 15% dell'importo accordato alla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire ECU 273 721,9. Il totale dell'aiuto
per il progetto ammonta dunque a ECU 2 098 534,9.
45
L'allegato I della decisione di concessione del contributo 21 dicembre 1994 prevede inoltre: Nessuna modifica può essere apportata ai dati contenuti nel presente allegato senza previa autorizzazione delle autorità argentine
e della [OSCURATO:PERSONA].
46
A seguito di tale decisione, l'
Orense
è stato radiato dal registro marittimo spagnolo il 23 gennaio 1995 e iscritto nel registro navale nazionale argentino, il
15 marzo 1995. Il 21 aprile 1995 esso otteneva l'autorizzazione di pesca necessaria alla cattura di t 4 000 di calamaro Illex
e iniziava subito le sue attività di pesca.
47
Il 23 aprile 1995 la ricorrente presentava alle autorità spagnole una domanda di pagamento della prima parte del contributo
finanziario. Tale domanda veniva trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] il 13 giugno 1995. Eseguiti i controlli, veniva effettuato il
pagamento.
48
Per quanto riguarda le attività svolte nel corso del 1996, l'
Orense
cessava tutte le attività di pesca in acque di pesca argentine dopo il 23 agosto 1996. Il peschereccio si dirigeva verso
le acque internazionali. L'abbandono della pesca in acque argentine sarebbe dovuto all'esaurimento delle risorse ittiche in
tali acque che avrebbe costretto le autorità argentine a prevedere limiti, e persino divieti di pesca.
49
Il 2 ottobre 1996 la ricorrente chiedeva il versamento del saldo del contributo finanziario. Essa allegava a tale domanda
la prima relazione sull'attività della joint venture relativa al periodo 30 aprile 1995 - 30 giugno 1996.
50
Il modulo di richiesta di pagamento del saldo del contributo segnalava che la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava
a presentare alla [OSCURATO:PERSONA] la seconda e la terza relazione sull'attività corrispondenti al secondo e al terzo anno di attività
della società.
51
[OSCURATO:PERSONA] effettuava il pagamento del saldo del contributo finanziario il 1° gennaio 1997.
52
Per quanto riguarda le attività svolte nel 1997, il peschereccio
Orense
le concentrava in acque internazionali, in particolare nell'oceano Indiano.
53
Il 14 gennaio 1998 l'
Orense
naufragava al largo dell'isola Maurizio.
54
Nel maggio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] consegnava alle autorità spagnole la seconda relazione sull'attività della joint venture, che
si riferisce al periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1996.
55
Con lettera 14 luglio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] segnalava alla [OSCURATO:PERSONA] che, a suo parere, non erano state rispettate le condizioni
di concessione del contributo finanziario comunitario in quanto il peschereccio usato dalla joint venture aveva cessato le
sue attività di pesca in acque argentine il 23 agosto 1996. Di conseguenza essa avviava la procedura di riduzione del contributo
e invitava la [OSCURATO:PERSONA] a presentare le sue osservazioni in merito alla riduzione e alle modalità di calcolo della riduzione
proposta.
56
Il 10 settembre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] inviava una lettera alla [OSCURATO:PERSONA] domandandole di indicare con precisione le disposizioni
che erano state violate.
57
Il 24 ottobre 1999 le autorità spagnole trasmettevano alla [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione della ricorrente relativa al naufragio
del peschereccio, assieme alla terza relazione periodica sull'attività della joint venture, datata 4 agosto 1998.
58
Con lettera 18 novembre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver analizzato le osservazioni presentate, essa
non riteneva utile tornare sulla propria posizione iniziale.
59
Con lettera 5 luglio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva nuovamente alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare quali disposizioni fossero state
violate.
60
Nella lettera 18 agosto 2000 la [OSCURATO:PERSONA] spiegava che il recupero di una parte del contributo era giustificata dal fatto
che il peschereccio
Orense
aveva cessato le sue attività in acque argentine nell'agosto 1996, senza che fosse stata richiesta nessuna autorizzazione
alla [OSCURATO:PERSONA].
61
Con lettera 14 settembre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che l'importo da rimborsare era di EUR 472 818. Essa le
concedeva un termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni. Queste ultime venivano presentate alla [OSCURATO:PERSONA]
il 7 novembre 2000 (al sig. D. [OSCURATO:PERSONA]) e l'8 novembre 2000 (al sig. [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] depositava alcune
osservazioni integrative il 16 febbraio 2001.
62
Con decisione 19 marzo 2001, C(2001) 727 def., indirizzata al Regno di Spagna e alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] riduceva il
contributo finanziario che era stato accordato a quest'ultima società. L'art. 2 della decisione ordina alla [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare
EUR 472 818. Tale decisione non si pronuncia su un'eventuale riduzione del contributo concesso alla joint venture Calanova.
63
La decisione C(2001) 727 def. si fonda sui seguenti motivi:
4.
Il peschereccio
Orense
, trasferito in [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della costituzione della (...) joint venture [Calanova], ha cessato le proprie attività
di pesca in acque argentine il 23 agosto 1996 senza previa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], ossia sei mesi dopo l'inizio
dell'attività della joint venture (il 30 aprile 1995). (...)
7.
Ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre il contributo per l'azione o la misura
in questione, se l'esame appropriato del caso conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi
la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della
[OSCURATO:PERSONA].
8.
La [[OSCURATO:PERSONA]] non ha sottoposto a previa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] la cessazione delle attività di pesca del suddetto
peschereccio; ciò costituisce una modifica importante delle condizioni imposte dalla concessione del suddetto contributo (...)
.
64
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] ciò giustifica una riduzione del contributo finanziario in osservanza del principio di proporzionalità
[decisione C(2001) 727 def., punto 9]. [OSCURATO:PERSONA] ricorda innanzi tutto che, applicando il limite massimo fissato dal
regolamento n. 3699/93, la [OSCURATO:PERSONA] ha diritto a un aiuto di EUR 973 740 per la definitiva cessione del peschereccio
Orense
alla joint venture. Il saldo dell'aiuto che le era stato concesso con la decisione di concessione del contributo 21 dicembre
1994 ammonta dunque a EUR 851 073 (1 824 813 - 973 740). Poiché l'
Orense
è stato in attività solamente sedici mesi (sui trentasei previsti) in acque argentine, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la [OSCURATO:PERSONA]
ha diritto soltanto a 16/36 dei previsti EUR 851 073, ovverosia a EUR 378 255. L'importo totale del contributo così ridotto
ammonta dunque, secondo la [OSCURATO:PERSONA], a EUR 1 351 995 (378 255 + 973 740). [OSCURATO:PERSONA], che aveva già ricevuto la totalità
del contributo (EUR 1 824 813), è quindi tenuta a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] EUR 472 818 [decisione C(2001) 727 def., punti 10-12].
Procedimento
65
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (causa T-44/01) hanno proposto
un ricorso diretto a ottenere un risarcimento dei danni che esse avrebbero subito a causa dell'illecita sospensione del contributo
loro concesso con decisione 25 luglio 1995.
66
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° giugno 2001, la [OSCURATO:PERSONA] (causa T-119/01) ha proposto un ricorso
diretto a ottenere l'annullamento della decisione 19 marzo 2001, C(2001) 727 def. (in prosieguo: la
decisione impugnata nella causa T-119/01).
67
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 giugno 2001, la [OSCURATO:PERSONA] (causa T-126/01) ha proposto un ricorso diretto
a ottenere l'annullamento della decisione 19 marzo 2001, C(2001) 680 def. (in prosieguo: la
decisione impugnata nella causa T-126/01).
68
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale. A titolo di misure di organizzazione
del procedimento, previste dall'art. 64 del regolamento di procedura, sono stati rivolti per iscritto alle parti taluni quesiti,
ai quali esse hanno risposto entro il termine impartito.
69
Le parti hanno esposto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale alle udienze del 28 novembre 2002.
70
Dopo aver ascoltato le parti su un'eventuale riunione, il Tribunale ha deciso di riunire le cause T-44/01, T-119/01 e T-126/01
ai fini della sentenza.
Conclusioni delle parti
71
Nella causa T-44/01 le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
─
dichiarare il ricorso ricevibile;
dichiarare il ricorso ricevibile;
─
in forza della sua competenza estesa anche al merito e sulla base del calcolo proposto nel ricorso, ordinare alla [OSCURATO:PERSONA]
di pagare un risarcimento per i danni derivanti dal ritardo nel pagamento di una parte dell'aiuto;
in forza della sua competenza estesa anche al merito e sulla base del calcolo proposto nel ricorso, ordinare alla [OSCURATO:PERSONA]
di pagare un risarcimento per i danni derivanti dal ritardo nel pagamento di una parte dell'aiuto;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
72
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
dichiarare irricevibile il ricorso relativamente all'asserita illiceità della procedura di riduzione del contributo finanziario
o, in via subordinata, respingerlo sotto il medesimo profilo;
dichiarare irricevibile il ricorso relativamente all'asserita illiceità della procedura di riduzione del contributo finanziario
o, in via subordinata, respingerlo sotto il medesimo profilo;
─
per il resto respingere il ricorso;
per il resto respingere il ricorso;
─
condannare le ricorrenti alle spese.
condannare le ricorrenti alle spese.
73
Nella causa T-119/01 la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
─
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
─
annullare la decisione impugnata nella causa T-119/01;
annullare la decisione impugnata nella causa T-119/01;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
74
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
respingere il ricorso;
respingere il ricorso;
─
condannare la ricorrente alle spese.
condannare la ricorrente alle spese.
75
Nella causa T-126/01 la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
─
dichiarare ricevibile il ricorso;
dichiarare ricevibile il ricorso;
─
disporre la riunione della presente causa alla causa T-44/01;
disporre la riunione della presente causa alla causa T-44/01;
─
dichiarare nulla la decisione impugnata nella causa T-126/01;
dichiarare nulla la decisione impugnata nella causa T-126/01;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
76
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
respingere la domanda di riunione;
respingere la domanda di riunione;
─
respingere il ricorso;
respingere il ricorso;
─
condannare la ricorrente alle spese.
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
[OSCURATO:PERSONA]119/01 e T-126/01
77
Il Tribunale ritiene che occorra esaminare innanzi tutto la fondatezza dei ricorsi di annullamento proposti nella cause T-119/01
e T-126/01.
78
In tale cause le parti deducono complessivamente otto motivi. Il primo motivo riguarda la mancanza di fondamento normativo
o il fondamento normativo errato cui si riferiscono le decisioni impugnate. Nell'ambito del secondo motivo, le ricorrenti
contestano che ci sia stata una modifica sostanziale del loro progetto atta a giustificare la riduzione del contributo. Il
terzo motivo riguarda la violazione del principio di proporzionalità e il quarto l'errata applicazione della normativa comunitaria
in materia di riduzione di contributi finanziari. Il quinto motivo si riferisce alla violazione del principio del termine
ragionevole e alla violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Il sesto motivo riguarda
la violazione dei diritti della difesa e il settimo motivo l'incoerenza della decisione impugnata nella causa T-126/01. L'ultimo
motivo, infine, riguarda la violazione dell'art. 253 CE.
Sul motivo relativo alla mancanza di fondamento normativo o all'errato fondamento normativo cui si riferiscono le decisioni
impugnate
79
Le ricorrenti rilevano che, nell'accordo di pesca, non esiste nessuna disposizione che legittima la [OSCURATO:PERSONA] a ridurre
i contributi finanziari concessi, sulla base di tale accordo, per la costituzione di joint venture. Neanche l'accordo di pesca
e le decisioni di concessione di contributi 21 dicembre 1994 e 25 luglio 1995 rinvierebbero a una norma comunitaria che stabilisca
una procedura per la riduzione di tali contributi finanziari.
80
La ricorrente nella causa T-119/01 ne desume che la decisione impugnata sia viziata per mancanza di fondamento normativo.
81
La ricorrente nella causa T-126/01 riconosce che, in forza di un principio generale di diritto, la [OSCURATO:PERSONA] deve avere
il potere di sospendere, ridurre e/o sopprimere un contributo finanziario comunitario qualora le condizioni di concessione
del contributo non siano state rispettate. Tuttavia, essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse il potere di basare la decisione
impugnata nella causa T-126/01 sul regolamento n. 4253/88. Essa osserva a tale proposito che il regolamento n. 4253/88 si
applica ai Fondi strutturali. Il contributo finanziario concesso nell'ambito dell'accordo di pesca non sarebbe un aiuto strutturale.
Essa rileva inoltre che il finanziamento delle azioni previste nell'ambito dell'accordo di pesca è imputato alla linea di
credito B7-8000 della sottosezione B7 (azioni esterne) del bilancio comunitario, laddove le azioni previste nell'ambito del
regolamento n. 4253/88 fanno parte della sottosezione B2 (azioni strutturali) del detto bilancio.
82
Il Tribunale constata innanzi tutto che, per quanto riguarda il fondamento normativo, le decisioni impugnate si basano sul
regolamento n. 4253/88, in particolare sull'art. 24, nonché sul regolamento n. 3447/93, che approva l'accordo di pesca a nome
della [OSCURATO:PERSONA].
83
Occorre esaminare se il regolamento n. 3447/93 e l'accordo di pesca attribuiscano alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza ad adottare
le decisioni impugnate.
84
A questo proposito, come giustamente osservato dalle ricorrenti, il regolamento n. 3447/93 e l'accordo di pesca non contengono
nessuna specifica disposizione circa la possibile riduzione o soppressione di un contributo finanziario concesso nell'ambito
di tale accordo.
85
Tuttavia, dal momento che, come dispongono gli artt. 7 dell'accordo di pesca e 3, n. 1, del protocollo I dell'accordo di pesca,
la [OSCURATO:PERSONA] concede un aiuto finanziario per la costituzione di joint venture, essa deve avere competenza anche per procedere
alla riduzione del detto aiuto qualora non siano state rispettate le condizioni alle quali il medesimo è stato subordinato
(v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 novembre 2002, causa T-251/00, Lagardère e Canal+/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4825,
punto 130).
86
Infatti, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], qualsiasi altra interpretazione dell'accordo di pesca sarebbe contraria ai principi
generali del diritto comuni agli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, come il principio che vieta l'arricchimento senza
causa o quello che consente di risolvere unilateralmente un contratto sinallagmatico quando uno dei contraenti non rispetta
le proprie obbligazioni.
87
Ne consegue che, sulla scorta del regolamento n. 3447/93 e dell'accordo di pesca, la [OSCURATO:PERSONA] era competente, in via generale,
ad adottare le decisioni impugnate.
88
Inoltre, quanto al se il regolamento n. 4253/88 conferisse una competenza specifica alla [OSCURATO:PERSONA] ad adottare le decisioni
impugnate, va rammentato che, conformemente all'art. 24 di tale regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha il potere di
ridurre o sospendere, in seguito a esame appropriato, un contributo finanziario concesso sulla scorta di tale regolamento
se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di
attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della [OSCURATO:PERSONA].
89
Occorre pertanto esaminare se le decisioni di concessione del contributo 21 dicembre 1994 e 25 luglio 1995 trovino un fondamento
normativo nel regolamento n. 4253/88. In caso affermativo, tale medesimo regolamento costituirà, conformemente all'art. 24,
un fondamento normativo appropriato per le decisioni impugnate.
90
A tale proposito va innanzi tutto constatato che le decisioni di concessione del contributo 21 dicembre 1994 (causa T-119/01)
e 25 luglio 1995 (causa T-126/01) si basano, in modo esplicito, unicamente sul regolamento n. 3447/93 che approva l'accordo
di pesca.
91
Tuttavia, l'art. 1, n. 1, di tali decisioni prevede che il contributo è concesso
alle condizioni stabilite dalle disposizioni fissate dall'accordo [di pesca] (...), dalla normativa comunitaria in vigore
e dalle disposizioni degli allegati.
92
Il riferimento alla
normativa comunitaria in vigore va inteso in particolare come un riferimento al regolamento n. 4253/88. A questo proposito va ricordato che tale regolamento
ha un vasto ambito di applicazione. Esso riguarda, come indicato dal titolo,
il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea
per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro. Esso si applica anche alle varie
azioni a finalità strutturale (art. 3, n. 1, del regolamento n. 4253/88). Orbene, i contributi finanziari concessi per la costituzione di joint venture
nell'ambito dell'accordo di pesca hanno una finalità strutturale. Infatti, come ricorda il punto 2 delle decisioni di concessione
del contributo 21 dicembre 1994 e 25 luglio 1995, la costituzione di joint venture, che comporta il trasferimento di pescherecci
comunitari e apre nuove zone di pesca agli armatori della [OSCURATO:PERSONA],
risponde agli obiettivi della politica strutturale comunitaria nel settore della pesca.
93
La ricorrente nella causa T-126/01 non può ricavare argomenti dalla linea di credito del bilancio usato per finanziare i contributi
concessi nell'ambito dell'accordo di pesca. Infatti, i requisiti relativi alla disponibilità degli stanziamenti necessari
all'esecuzione delle azioni previste nell'ambito dell'accordo di pesca non possono avere alcun effetto sui requisiti procedurali
richiesti per l'adozione di una decisione di concessione di un contributo finanziario nell'ambito del medesimo accordo (v.,
in tal senso, sentenza della Corte 30 maggio 1989, causa 242/87, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1425, punto 18).
94
Poiché la concessione del contributo è stata basata, a giusto titolo, fra l'altro, sul regolamento n. 4253/88, la [OSCURATO:PERSONA]
era materialmente competente a fondare le decisioni impugnate anche su tale regolamento, in particolare sul suo art. 24.
95
Infine, si deve poi esaminare l'applicazione nel tempo del regolamento n. 4253/88.
96
Va ricordato, infatti, che il regolamento n. 1260/1999 ha abrogato il regolamento n. 4253/88 con decorrenza dal 1° gennaio
2000. Tuttavia l'art. 54 del regolamento n. 1260/1999 dispone che l'abrogazione si effettua
senza pregiudizio dell'articolo 52, paragrafo 1. Orbene, ai sensi della detta disposizione, il regolamento n. 1260/1999
non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato (...)
dalla [OSCURATO:PERSONA] in base [al] regolament[o] (...) n. 4253/88 (...).
97
Dal momento che i contributi finanziari di cui trattasi nelle presenti fattispecie costituiscono
intervent[i] approvat[i] (...) dalla [OSCURATO:PERSONA] in base [al] regolament[o] (...) n. 4253/88 (...) (v. supra, punti 89-94), occorre concludere che, conformemente alle disposizioni citate al punto precedente, la procedura
diretta a ridurre tali contributi continuava a essere disciplinata, anche dopo il 1° gennaio 2000, dall'art. 24 del regolamento
n. 4253/88.
98
Da tutto quanto precede risulta che l'accordo di pesca, approvato a nome della [OSCURATO:PERSONA] dal regolamento n. 3447/93, da un
lato, e il regolamento n. 4253/88, in particolare l'art. 24 di quest'ultimo, dall'altro, conferiscono alla [OSCURATO:PERSONA] la
competenza a ridurre i contributi comunitari di cui hanno beneficiato le ricorrenti. Occorrerà tuttavia esaminare successivamente
se ricorressero le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88 (v., di seguito, punti 113-135).
99
La ricorrente nella causa T-126/01 osserva inoltre che il regime giuridico delle joint venture è stato attuato di comune accordo
tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica argentina. La ricorrente ritiene che, conformemente all'accordo di pesca, la [OSCURATO:PERSONA],
prima di ridurre il contributo concesso, avrebbe dovuto ottenere la previa autorizzazione delle autorità argentine e il parere
della commissione paritetica istituita dall'accordo di pesca. Essa si riferisce al riguardo all'art. 10 dell'accordo di pesca
ai sensi del quale la commissione paritetica deve, segnatamente,
controllare la gestione dei progetti e l'utilizzazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 7, destinati alla loro
promozione, e alla nota a piè di pagina n. 1 dell'allegato I della decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995, secondo la
quale
[n]essuna modifica può essere apportata ai dati contenuti nel presente allegato senza previa autorizzazione delle autorità
argentine e della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, l'importo del contributo finanziario concesso alla ricorrente sarebbe uno dei dati contenuti in tale allegato.
100
A tale proposito il Tribunale rammenta, innanzi tutto, che l'accordo di pesca non contiene nessuna disposizione specifica
relativa a una riduzione o ad una soppressione di un contributo finanziario. Si tratta tuttavia di stabilire se risulti implicitamente,
ma necessariamente, dal contesto generale dell'accordo di pesca, e in particolare dalle disposizioni richiamate dalla ricorrente,
che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a consultare previamente la commissione paritetica e ad ottenere l'approvazione delle autorità
argentine prima di procedere alla riduzione del contributo finanziario concesso, nell'ambito dell'accordo di pesca, ad un
armatore comunitario qual è la ricorrente nella causa T-126/01.
101
Per quanto riguarda la selezione dei progetti finanziabili dalla [OSCURATO:PERSONA], l'allegato III, punto 2, dell'accordo di pesca
dispone che i progetti vengono innanzi tutto presentati alla [OSCURATO:PERSONA] tramite le competenti autorità dello Stato o degli
[OSCURATO:PERSONA] membri interessati.
102
Successivamente, come dispone l'allegato III, punto 3, dell'accordo di pesca, la [OSCURATO:PERSONA] trasmette alla commissione paritetica
l'elenco dei progetti che possono beneficiare del contributo finanziario. Ai sensi della medesima disposizione, la commissione paritetica valuta i progetti sulla base di vari criteri (v. supra,
punto 6).
103
Ai sensi dell'allegato III, punti 4 e 5, dell'accordo di pesca, i progetti vengono approvati su raccomandazione della commissione
paritetica da parte
della competente autorità argentina e della [OSCURATO:PERSONA].
104
Da tali disposizioni non si può desumere che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a consultare la commissione paritetica e ad ottenere
l'approvazione delle autorità argentine prima di adottare una decisione di riduzione di un contributo finanziario concesso
ad un armatore comunitario per la costituzione di una joint venture. Si deve rilevare a questo proposito che l'accordo di
pesca si suddivide in due componenti: la componente internazionale, cioè la cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica argentina,
e la componente comunitaria, che comprende in particolare il finanziamento accordato dalla [OSCURATO:PERSONA] agli armatori comunitari
per la costituzione di joint venture nell'ambito dell'accordo di pesca.
105
La selezione e la valutazione dei progetti di costituzione di joint venture fanno parte della componente internazionale dell'accordo
di pesca. La costituzione di tali società è infatti uno strumento della cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica argentina
nel settore della pesca. Conformemente alle disposizioni citate supra ai punti 101-103, la selezione dei progetti in quanto
tale necessita di una valutazione della commissione paritetica e dell'approvazione sia della [OSCURATO:PERSONA] sia delle autorità argentine.
106
Per contro, la concessione del contributo finanziario agli armatori comunitari per i progetti selezionati è un atto unilaterale
della [OSCURATO:PERSONA] e pertanto fa parte della componente comunitaria dell'accordo di pesca.
107
Si deve constatare peraltro che, come dispone l'allegato III, punto 2, dell'accordo di pesca, la [OSCURATO:PERSONA] esamina innanzi
tutto tutti i progetti che le vengono presentati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri
conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria. Ai sensi del punto 3 del detto allegato, essa trasmette alla commissione paritetica solamente i progetti da essa ritenuti
suscettibili di beneficiare di un contributo finanziario.
108
Inoltre, l'art. 3, n. 4, del protocollo I dell'accordo di pesca conferma che la normativa comunitaria interna si applica al
contributo accordato all'armatore comunitario nell'ambito dell'accordo di pesca. Tale disposizione infatti stabilisce che
[l]e condizioni relative alla domanda di aiuto e le modalità di pagamento del contributo comunitario a favore dell'armatore
comunitario (...) devono essere conformi alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria.
109
La ricorrente nella causa T-126/01 non può ricavare argomenti dall'art. 10 dell'accordo di pesca ai sensi del quale la commissione
mista deve, segnatamente,
controllare la gestione dei progetti e l'utilizzazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 7, destinati alla loro
promozione. Infatti, tale disposizione non attribuisce nessuna competenza alla commissione paritetica per quanto concerne la concessione
o la riduzione dei contributi finanziari.
110
Infine, va respinto anche l'argomento relativo alla nota n. 1 a piè di pagina dell'allegato I della decisione di concessione
del contributo 25 luglio 1995 (v., supra, punto 99). Infatti, una decisione che riduce un contributo concesso ad un armatore
comunitario non può essere considerata una decisione che modifica
dati contenuti nella decisione iniziale di concessione del contributo ai sensi della citata nota a piè di pagina. Si tratta di una decisione
autonoma che sanziona il mancato rispetto delle condizioni alle quali è subordinata la concessione del contributo.
111
Da tutto quanto precede risulta che, poiché la concessione di contributi finanziari agli armatori comunitari e la loro riduzione
costituiscono atti unilaterali della [OSCURATO:PERSONA] rientranti nella componente comunitaria dell'accordo di pesca, la [OSCURATO:PERSONA]
era legittimata ad adottare la decisione impugnata nella causa T-126/01, indirizzata unicamente all'armatore interessato,
senza consultare la commissione paritetica e senza chiedere il previo accordo delle autorità argentine.
112
Ne consegue che il presente motivo deve essere interamente respinto.
Sul motivo relativo all'assenza di modifiche sostanziali al progetto atte a giustificare una riduzione del contributo
113
Nelle decisioni impugnate nelle cause riunite T-119/01 e T-126/01, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il peschereccio usato dalla joint
venture doveva essere attivo obbligatoriamente per almeno 36 mesi nella ZEE argentina. [OSCURATO:PERSONA] constata in tali decisioni
che i pescherecci usati dalle joint venture avevano cessato le loro attività di pesca in acque argentine il 23 agosto l'uno
e il 5 luglio 1996 l'altro, dopo, rispettivamente, sedici e dodici mesi di attività nella ZEE argentina. Trattasi, secondo
la [OSCURATO:PERSONA], di una modifica importante al progetto ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, che legittima la
riduzione del contributo.
114
La decisione impugnata nella causa T-126/01 denuncia altresì che il peschereccio
Vieirasa XII
ha pescato una specie non prevista dall'accordo di pesca, ovvero l'austromerluzzo.
115
Il Tribunale constata che le ricorrenti non contestano il fatto che i pescherecci usati dalle joint venture, cioè l'
Orense
nella causa T-119/01 ed il
Vieirasa XII
nella causa T-126/01, hanno cessato le loro attività di pesca in acque argentine e hanno lasciato tali acque nel corso del
1996, sebbene la ricorrente nella causa T-119/01 contesti la data precisa di uscita da tali acque (v. infra, punti 146-151).
Esse non contestano neanche il fatto di non aver cercato di ottenere una previa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] prima di
lasciare le acque argentine. Inoltre, nella causa T-126/01, la ricorrente afferma che il
Vieirasa XII
disponeva di un'autorizzazione di pesca, in particolare, per t 1 800 di austromerluzzo. Essa spiega che il peschereccio ha
lasciato le acque argentine proprio per pescare tale specie. Le ricorrenti sostengono tuttavia che tali circostanze non possono
essere ritenute modifiche importanti al progetto ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, che legittima la riduzione
dei contributi.
116
In primo luogo, quanto al sapere se l'uscita dalle acque argentine possa essere qualificata come modifica importante del progetto
ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, occorre ricordare innanzi tutto che uno dei principali obiettivi perseguiti
dalla [OSCURATO:PERSONA] nel concludere l'accordo di pesca era di ottenere, a favore degli armatori comunitari, un accesso alle risorse
ittiche argentine. A questo proposito, il primo
considerando del regolamento n. 3447/93, che approva l'accordo di pesca a nome della [OSCURATO:PERSONA], sottolinea che tale accordo
offre ai pescatori della [OSCURATO:PERSONA] nuove possibilità di pesca. Per raggiungere l'obiettivo, l'accordo di pesca incoraggia la costituzione di joint venture. Secondo l'art. 2, lett. e),
dell'accordo di pesca, infatti, le joint venture sono costituite
ai fini dello sfruttamento e dell'eventuale trasformazione delle risorse ittiche argentine, nella prospettiva dell'approvvigionamento
prioritario del mercato della [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti, l'art. 5, n. 1, dell'accordo di pesca dispone che le joint venture sono costituite
ai fini dello sfruttamento e dell'eventuale trasformazione in comune delle risorse ittiche argentine.
117
Pertanto ne consegue che le joint venture costituite nell'ambito dell'accordo di pesca sono tenute a sfruttare e, eventualmente,
a trasformare risorse ittiche argentine.
118
Si deve inoltre ricordare che, con decisioni 21 dicembre 1994 e 25 luglio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso un contributo finanziario
alle ricorrenti per la costituzione di una joint venture nell'ambito dell'accordo di pesca. L'art. 1 di tali decisioni precisa
che i contributi finanziari sono concessi
alle condizioni stabilite dalle disposizioni fissate dall'accordo [di pesca], il quale, come ricordato dal punto 1 delle decisioni di concessione di contributo,
fissa le condizioni e le modalità per la costituzione di joint venture. Ne consegue che le condizioni cui soggiacciono le joint venture nell'accordo di pesca rappresentano condizioni cui è subordinata
la concessione del contributo.
119
Si deve pertanto considerare che una delle condizioni cui è stato subordinato il contributo finanziario alle ricorrenti nel
caso di specie è che le joint venture interessate sfruttino e, eventualmente, trasformino risorse ittiche argentine. Orbene,
solamente i prodotti della pesca catturati in acque argentine costituiscono risorse ittiche argentine.
120
La ricorrente nella causa T-126/01 non può pretendere che i prodotti di pesca catturati da un peschereccio battente bandiera
argentina sia dentro sia fuori le acque della ZEE argentina debbano essere considerati risorse ittiche argentine. Infatti,
l'obiettivo perseguito dall'accordo di pesca è di ottenere per la [OSCURATO:PERSONA] un accesso a nuove zone di pesca appartenenti alla
ZEE argentina.
121
Si deve peraltro constatare che le ricorrenti hanno esplicitamente menzionato nel modulo di domanda di contributo comunitario
che avrebbero operato nella ZEE argentina. Lo stesso modulo (punto 3.2) contiene inoltre il seguente avviso: [OSCURATO:PERSONA] accorda un aiuto finanziario comunitario solamente ai progetti destinati a sfruttare e, se del caso, a valorizzare
le risorse ittiche situate nelle acque sotto sovranità o giurisdizione del paese terzo interessato dalla joint venture (...).
122
Da tutto quanto precede risulta che, nel caso di specie, la concessione del contributo finanziario è stata subordinata alla
condizione che la società operasse in acque sotto giurisdizione o sovranità argentina. Il fatto che i pescherecci
Orense
(causa T-119/01) e
Vieirasa XII
(causa T-126/01) abbiano lasciato tali acque e, conseguentemente, che vi siano cessate le attività di pesca, senza previa
autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], costituisce pertanto una violazione manifesta di tale condizione.
123
Le ricorrenti tuttavia fanno valere che si è reso necessario lasciare le acque argentine a causa dell'esaurimento delle riserve
ittiche nella ZEE argentina e addirittura dei divieti o delle restrizioni di pesca decretati dalle autorità argentine. Inoltre
le acque argentine sarebbero state lasciate con l'accordo delle autorità argentine.
124
Tali argomenti non possono essere accolti. Il Tribunale rammenta a questo proposito che sui beneficiari di contributi finanziari
comunitari grava un obbligo d'informazione e correttezza. Si tratta di un obbligo inerente al sistema di siffatti contributi
ed essenziale al suo funzionamento. Orbene, conformemente a tale obbligo, le ricorrenti avrebbero dovuto informare la [OSCURATO:PERSONA]
dei problemi incontrati nell'esecuzione dei progetti. Una corretta informazione avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare
eventuali misure allo scopo di conformare l'accordo di pesca alle nuove circostanze, secondo quanto dispone l'art. 9, n. 1,
del medesimo.
125
Ad ogni modo, i pescherecci utilizzati dalle joint venture non dovevano abbandonare la ZEE argentina senza previa autorizzazione
della [OSCURATO:PERSONA], poiché lo sfruttamento o la trasformazione delle risorse ittiche argentine era una delle condizioni principali
alle quali era subordinata la concessione del contributo finanziario comunitario.
126
In secondo luogo, quanto all'eventuale violazione delle condizioni cui è stata subordinata la concessione del contributo perché
è stata catturata una specie non prevista dall'accordo di pesca, l'austromerluzzo, va ricordato che questo argomento è stato
dedotto solo nella causa T-126/01.
127
Tuttavia, è giocoforza constatare che la cattura di una specie non prevista dall'accordo di pesca non ha influito sulla riduzione
del contributo effettuata nella decisione impugnata nella causa T-126/01. Infatti, risulta dal fascicolo che il peschereccio
Vieirasa XII
, il quale dal 14 novembre 1995 disponeva di un'autorizzazione di pesca argentina segnatamente per la cattura di t 1 800 di
austromerluzzo, pescava tale specie già prima di allontanarsi dalle acque argentine, il 5 luglio 1996, senza che tale circostanza
avesse portato la [OSCURATO:PERSONA] a ridurre il contributo comunitario. La ricorrente riconosce anche che il peschereccio ha scelto
di lasciare la ZEE argentina e di pescare in acque internazionali proprio per la penuria di austromerluzzo nelle acque argentine.
128
All'udienza le parti hanno riconosciuto che il fatto che il peschereccio
Vieirasa XII
si sia allontanato dalla ZEE argentina costituisce l'unico motivo di riduzione del contributo che era stato concesso alla
ricorrente nella causa T-126/01.
129
Ne consegue che sono irrilevanti gli argomenti formulati dalla ricorrente nella causa T-126/01 diretti a dimostrare che nessuna
disposizione dell'accordo di pesca e della decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 vietava alla joint venture
la pesca di austromerluzzo.
130
In terzo luogo, occorre inoltre esaminare se sussisteva, per le joint venture costituite nell'ambito dell'accordo di pesca,
un obbligo di pescare in acque argentine per almeno trentasei mesi. Solamente la ricorrente nella causa T-119/01 nega l'esistenza
di un siffatto obbligo in capo alle joint venture.
131
A tale proposito il Tribunale constata che l'allegato I, nota a piè di pagina n. 2, della decisione di concessione del contributo
21 dicembre 1994 indica che, per le domande di pagamento del contributo, il beneficiario doveva utilizzare i moduli approvati
dalla commissione paritetica alla riunione del 5 e 6 dicembre 1994. Orbene, nel modulo di domanda del saldo del contributo
compilato a tal fine dalla ricorrente nella causa T-119/01, quest'ultima si è impegnata a
presentare alla [OSCURATO:PERSONA] la seconda e la terza relazione periodica corrispondenti al secondo e al terzo anno di attività
della società. Ne consegue necessariamente che l'attività della joint venture doveva protrarsi per almeno per tre anni.
132
Del pari, il modulo utilizzato dalla ricorrente nella causa T-119/01 per il deposito della prima relazione sull'attività indicava
che la seconda relazione doveva essere presentata
dodici mesi dopo la presentazione della prima relazione periodica alla [OSCURATO:PERSONA] e la terza relazione
dodici mesi dopo la presentazione della seconda relazione periodica alla [OSCURATO:PERSONA].
133
Tenuto conto del fatto che la joint venture costituita nell'ambito dell'accordo di pesca doveva render conto della sua attività
per almeno tre anni, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto constatare a buon diritto, nella decisione impugnata nella causa T-119/01, che
l'attività minima richiesta per una siffatta associazione era di tre anni e che, conformemente alla definizione stessa di
joint venture, doveva svolgersi in acque argentine.
134
Neanche quest'ultimo argomento è quindi fondato.
135
Pertanto, il motivo deve essere interamente respinto.
Sul motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità
136
Le ricorrenti fanno valere, in via subordinata, che le decisioni impugnate violano il principio di proporzionalità.
137
Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di proporzionalità nell'attuare un meccanismo di riduzione
del contributo che non distingue gli obblighi principali dagli obblighi secondari a carico del beneficiario del contributo
(sentenza della Corte 23 maggio 1996, causa C-326/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2643, punto 29). Le ricorrenti osservano a questo
proposito che gli obblighi principali a carico dei beneficiari dei contributi sono stati tutti rispettati, vale a dire la
costituzione di una joint venture, la radiazione di un peschereccio dal registro comunitario e la sua immatricolazione nel
registro di pesca di un paese terzo nonché il rifornimento prioritario del mercato della [OSCURATO:PERSONA].
138
Poiché sono stati rispettati tutti gli obblighi principali, il sistema di riduzione pro rata temporis per i mesi durante i
quali non è stato rispettato un obbligo secondario violerebbe il principio di proporzionalità.
139
Il Tribunale ricorda che secondo una giurisprudenza costante il principio di proporzionalità, sancito dall'art. 5 CE, esige
che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso
(v., sentenza della Corte 17 maggio 1984, causa 15/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2171, punto 25; sentenze del Tribunale
19 giugno 1997, causa T-260/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-997, punto 144, e 12 ottobre 1999, T-216/96, Conserve
Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3139, punto 101).
140
Nelle decisioni impugnate la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fatto che il contributo comunitario cui le ricorrenti hanno diritto
si compone di due parti:
Da un lato, un importo equivalente a quello del premio per il definitivo trasferimento in un paese terzo e, dall'altro, un
importo proporzionale al periodo di attività durante il quale il peschereccio interessato ha operato in acque argentine rispetto
al periodo regolare di trentasei mesi, calcolato a scadenza mensile e dedotto l'importo corrispondente al premio per il trasferimento
definitivo (decisione impugnata nella causa T-119/01, punto 9, e decisione impugnata nella causa T-126/01, punto 10).
141
Risulta quindi dalle decisioni impugnate che il contributo ottenuto dall'armatore comunitario a seguito dell'immatricolazione
di un peschereccio comunitario nel registro di pesca argentino non è stato ridotto. Peraltro questo punto non è contestato.
Il contributo accordato dalle decisioni di concessione del contributo 21 dicembre 1994 e 25 luglio 1995, effettuata la deduzione
dell'importo ottenuto a fronte del trasferimento del peschereccio utilizzato dalla joint venture, è stato ridotto relativamente
al periodo in cui il peschereccio non è stato attivo nella ZEE argentina.
142
La riduzione pro rata temporis del contributo per il periodo in cui il peschereccio non è stato attivo nella ZEE argentina
è del tutto proporzionata rispetto all'inadempimento addebitato, ovvero la cessazione delle attività di pesca nella ZEE argentina.
Infatti, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] cerca principalmente, tramite l'accordo di pesca, un accesso alla ZEE argentina per gli
armatori comunitari, l'obbligo di sfruttare o trasformare risorse ittiche argentine deve essere ritenuto un obbligo principale
inerente al sistema di sovvenzionamento delle joint venture (v., supra, punti 116-125, v. anche sentenza 17 ottobre 2002,
T-180/00, Astipesca/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3985, punto 91).
143
Certamente, come sottolineato dalle ricorrenti, anche la costituzione della joint venture e il rifornimento prioritario del
mercato della [OSCURATO:PERSONA] (v., supra, punto 137) costituiscono obblighi principali ai sensi del sistema di sovvenzionamento.
Ciononostante, va sottolineato che la joint venture è costituita
ai fini dello sfruttamento e dell'eventuale trasformazione delle risorse ittiche argentine [art. 2, lett. e) dell'accordo di pesca] e che il rifornimento prioritario del mercato della [OSCURATO:PERSONA] si riferisce ad un
approvvigionamento di risorse ittiche catturate nella ZEE argentina. Pertanto l'abbandono delle acque argentine senza autorizzazione
della [OSCURATO:PERSONA] implica necessariamente una violazione degli altri obblighi principali imposti al beneficiario del contributo.
144
Le ricorrenti ricordano inoltre che i pescherecci
Orense
e
Vieirasa XII
hanno lasciato la ZEE argentina perché le risorse ittiche in tale zona erano esaurite. Tale situazione avrebbe, inoltre,
indotto le autorità argentine a disporre limiti o divieti di pesca.
145
Il Tribunale giudica, tuttavia, che la [OSCURATO:PERSONA] non doveva tener conto di tali circostanze nella decisione impugnata. Le
ricorrenti avrebbero dovuto infatti domandare la previa autorizzazione alla [OSCURATO:PERSONA] prima di lasciare le acque argentine
(v. altresì, supra, punti 124 e 125).
146
La ricorrente nella causa T-119/01 contesta inoltre la data precisa dell'uscita dell'
Orense
dalla ZEE argentina. Il peschereccio avrebbe lasciato le acque argentine il 2 ottobre 1996 e non il 23 agosto 1996.
147
Il Tribunale constata che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] considera che
[i]l peschereccio
Orense
, trasferito in [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della costituzione della detta joint venture, ha cessato le proprie attività di pesca
in acque argentine il 23 agosto 1996 senza previa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] (punto 4).
148
La cessazione delle attività di pesca in acque argentine per quanto concerne il 1996 non è stata contestata. Infatti, risulta
dalla seconda relazione sull'attività delle operazioni di pesca dell'
Orense
che
le operazioni di pesca nel 1996 sono cominciate il 31 gennaio e sono terminate il 23 agosto 1996. La ricorrente conferma al punto 2 della sua replica che
[è] quindi evidente che la società ha effettivamente comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] che le attività di pesca in [OSCURATO:PERSONA] si
erano protratte solo fino al 23 agosto 1996.
149
Del pari non è contestato che l'
Orense
ha, in seguito, effettivamente lasciato la ZEE argentina. Infatti nel corso del terzo trimestre del 1996, quantomeno a decorrere
dal 2 ottobre 1996, l'
Orense
ha esercitato attività di pesca in acque internazionali.
150
Inoltre, per quanto concerne il 1997, la ricorrente riconosce che l'
Orense
era attivo in acque internazionali sebbene essa affermi che sono state effettuate catture di poco conto nelle acque argentine.
E' tuttavia giocoforza constatare che la ricorrente non adduce nessuna prova che dimostri una qualsivoglia attività di pesca
in acque argentine nel 1997. Il 14 gennaio 1998 l'
Orense
è naufragato al largo dell'isola Maurizio.
151
In questo contesto, e indipendentemente dalla data precisa in cui l'
Orense
avrebbe lasciato la ZEE argentina, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto ragionevolmente considerare, ai fini del calcolo dell'importo
del contributo cui la ricorrente aveva diritto, che l'
Orense
avesse cessato di sfruttare le risorse ittiche argentine il 23 agosto 1996, solamente sedici mesi dopo la costituzione della
joint venture, avvenuta il 30 aprile 1995. Tenuto conto del periodo minimo di pesca nella ZEE argentina di trentasei mesi
(v., supra, punto 133), la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto considerare a buon diritto che la ricorrente aveva diritto solo a un importo
pari a 16/36 del contributo finanziario inizialmente accordato.
152
La ricorrente nella causa T-119/01 fa valere inoltre che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità in quanto
la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del naufragio dell'
Orense
. Il naufragio costituirebbe un caso di forza maggiore.
153
Tuttavia, si deve ricordare che il 14 gennaio 1998 l'
Orense
è sprofondato nell'oceano Indiano al largo dell'isola Maurizio. Al momento del naufragio, quindi, il peschereccio non era
più attivo in acque argentine. Date queste circostanze la [OSCURATO:PERSONA] non doveva tener conto del naufragio dell'
Orense
quando ha fissato, nella decisione impugnata, l'importo del contributo cui la ricorrente aveva definitivamente diritto.
154
Da tutto quanto precede risulta che il motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità deve essere respinto.
Sul motivo relativo all'errata applicazione della normativa comunitaria in materia di riduzione di contributi finanziari
155
La ricorrente nella causa T-126/01 rammenta che il regolamento n. 4028/86 è stato abrogato dal regolamento n. 2080/93 con
effetto dal 1° gennaio 1994. Cionondimeno la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato l'art. 44 di tale regolamento nel corso di tutto
il procedimento amministrativo. Infatti, il comitato permanente per le strutture della pesca sarebbe stato consultato ai sensi
degli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86. La ricorrente aggiunge che, ai fini del calcolo del quantum della riduzione
del contributo nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato disposizioni del regolamento n. 3699/93. Orbene, nel
regime instaurato dal regolamento n. 3699/93, le autorità di gestione sarebbero le autorità nazionali, e non la [OSCURATO:PERSONA].
Quest'ultima avrebbe dunque applicato nel contempo un regolamento abrogato e un regolamento che non le attribuisce alcuna
competenza.
156
La ricorrente nella causa T-126/01 osserva inoltre che, per calcolare l'importo del contributo cui aveva diritto per il trasferimento
definitivo del peschereccio
Vieirasa XII
, le conseguenze dell'applicazione del regolamento n. 4028/86 o del regolamento n. 3699/93 divergono sensibilmente. Secondo
il limite massimo fissato dal regolamento n. 4028/86, la ricorrente avrebbe potuto beneficiare di un contributo di EUR 784 140
invece di quello di EUR 688 187 stabilito nella decisione impugnata in forza delle disposizioni del regolamento n. 3699/93.
157
Il Tribunale constata che la decisione impugnata nella causa T-126/01 si basa sul regolamento n. 4253/88, in particolare sull'art. 24,
da un lato, e sul regolamento n. 3447/93, che approva a nome della [OSCURATO:PERSONA] l'accordo di pesca, dall'altro. Pertanto né il
regolamento n. 4028/86 né il regolamento n. 3699/93 costituiscono il fondamento normativo della decisione impugnata.
158
Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia consultato un comitato la cui consultazione è prevista dal regolamento n. 4028/86 non dimostra
che la decisione impugnata nella causa T-126/01 fosse fondata su tale regolamento. Infatti, tale regolamento non era più in
vigore quando la ricorrente ha presentato il suo progetto di costituzione di joint venture, il 26 luglio 1994, per cui, nel
caso di specie, tale regolamento non poteva più disciplinare la procedura di riduzione del contributo (v. supra, punto 15,
e sentenza Astipesca/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 142, punto 61). L'aver liberamente consultato un comitato, la cui
consultazione non era obbligatoria, non inficia la legittimità di un atto che, peraltro, è stato adottato nel rispetto delle
procedure obbligatoriamente imposte per la sua adozione.
159
E' vero che la decisione impugnata contiene un riferimento al regolamento n. 3699/93. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha applicato
il limite massimo fissato dal regolamento n. 3699/93 per calcolare l'importo del contributo dovuto per il definitivo trasferimento
del peschereccio
Vieirasa XII
alla joint venture.
160
A tale proposito si deve rilevare che né i due atti sui quali si basa la decisione impugnata, cioè il regolamento n. 4253/88
e il regolamento n. 3447/93 che approva a nome della [OSCURATO:PERSONA] l'accordo di pesca, né peraltro lo stesso accordo di pesca contengono
disposizioni specifiche circa la parte di contributo dovuta per la cessione di un peschereccio comunitario alla joint venture.
La decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 accorda infatti una somma complessiva all'armatore comunitario e
alla joint venture senza precisare l'importo concesso per la cessione del peschereccio.
161
Quando la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver constatato la violazione delle condizioni cui era stata subordinata la concessione del contributo
alla ricorrente nella causa T-126/01, ha calcolato l'importo definitivo del contributo cui la ricorrente aveva diritto, essa
ha potuto stabilire l'importo ricevuto dalla ricorrente per la cessione del peschereccio quando ha ritenuto di non dover ridurre
tale parte del contributo finanziario (v. supra, punti 104 e 141). [OSCURATO:PERSONA] si riferisce al riguardo, nella decisione
impugnata nella causa T-126/01 (punto 11), alle disposizioni del regolamento n. 3699/93.
162
Anche se, durante il procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento nella lettera 28 febbraio 2000 al regolamento
n. 4028/86, va sottolineato che, nella lettera 14 settembre 2000, essa ha informato la ricorrente che avrebbe applicato il
limite massimo di cui al regolamento n. 3699/93 ai fini del calcolo dell'importo del contributo dovuto alla ricorrente per
la cessione definitiva del peschereccio
Vieirasa XII
alla joint venture. La ricorrente ha preso posizione a tale proposito nella lettera 21 settembre 2000.
163
La ricorrente nella causa T-126/01 non può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere applicato, nella decisione impugnata,
il limite massimo di cui al regolamento n. 4028/86 per il calcolo dell'importo del contributo cui essa aveva diritto per la
cessione del peschereccio. Infatti, tale regolamento non era più in vigore quando la ricorrente ha presentato il suo progetto
di costituzione di joint venture, il 26 luglio 1994 (v., supra, punto 158). [OSCURATO:PERSONA], che era vincolata solamente al
rispetto del principio di proporzionalità ai fini del calcolo dell'importo definitivo del contributo dovuto alla ricorrente,
ha potuto, a buon diritto, ispirarsi in via analogica alle disposizioni del regolamento n. 3699/93 per determinare l'importo
dovuto alla ricorrente per la cessione del peschereccio. Agendo in tal modo, essa, infatti, si preoccupava di armonizzare
il trattamento riservato alla joint venture costituita nell'ambito dell'accordo di pesca rispetto alle joint venture cui si
applica il regolamento n. 3699/93.
164
Risulta da quanto precede che anche questo motivo va respinto.
Sul motivo relativo alla violazione del principio del termine ragionevole per procedere e alla violazione dei principi del
legittimo affidamento e della certezza del diritto
165
La ricorrente nella causa T-126/01 fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha infranto l'obbligo di agire entro un termine ragionevole
nella presente fattispecie. Richiamando la giurisprudenza della Corte e del Tribunale in materia di aiuti di Stato che si
applicherebbe per analogia (sentenza della Corte 26 febbraio 1987, causa 15/85, [OSCURATO:PERSONA] d'Abruzzo/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1005, e conclusioni dell'avvocato generale Mischo presentate in tale causa, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1014; sentenza della Corte
24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4617), la ricorrente sostiene che esiste, in diritto comunitario,
un principio generale, fondato sulle esigenze di certezza del diritto e di buona amministrazione, che impone all'amministrazione
di esercitare i propri poteri entro limiti di tempo determinati, nell'obiettivo di tutelare il legittimo affidamento che i
suoi amministrati ripongono in essa. Pertanto, quando la [OSCURATO:PERSONA] pretende il rimborso di un contributo finanziario dopo
un periodo di tempo eccessivamente protratto, essa non agirebbe con la necessaria diligenza, non rispetterebbe i criteri imposti
dalla certezza del diritto e oltrepasserebbe i limiti della buona amministrazione.
166
La ricorrente nella causa T-126/01 ricorda di aver già presentato la sua domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario,
che ha dato luogo all'avviamento della procedura di riduzione, il 25 febbraio 1997. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impiegato oltre
quattro anni per adottare la decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] sarebbero occorsi tre anni e nove mesi dall'inizio delle
verifiche, il 21 aprile 1998, che avrebbero riguardato esclusivamente la zona in cui operava il peschereccio
Vieirasa XII
. Essa ricorda di aver già comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria licenza di pesca il 7 luglio 1997. Sarebbe in particolare
incomprensibile che alla [OSCURATO:PERSONA] siano occorsi un anno e un mese per rispondere alle osservazioni presentate dalla ricorrente
il 19 maggio 1998. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe permessa di affermare, nella sua lettera 9 giugno 1999, che tali osservazioni
si limitavano a confermare che il peschereccio aveva lasciato le acque argentine il 5 luglio 1996.
167
Il Tribunale ricorda che il rispetto del principio del termine ragionevole è un principio generale di diritto comunitario
nell'ambito di procedimenti amministrativi che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad osservare (v. sentenza del Tribunale 22 ottobre
1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1739, punto 56).
168
Si deve constatare che, nel caso di specie, il procedimento amministrativo ha avuto una lunga durata. A questo proposito bisogna
ricordare che la ricorrente nella causa T-126/01 ha presentato la sua domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario
il 25 febbraio 1997. Orbene, la stessa [OSCURATO:PERSONA] afferma nella decisione impugnata (punto 8) di aver preso conoscenza il
2 luglio 1997 del motivo che ha legittimato la riduzione del contributo concesso alla ricorrente, vale a dire il definitivo
abbandono della ZEE argentina da parte del peschereccio
Vieirasa XII
, avvenuto il 5 luglio 1996.
169
Inoltre, la decisione impugnata nella causa T-126/01 è sopravvenuta solo il 19 marzo 2001. E' vero che nel corso del procedimento
amministrativo ci sono stati vari contatti fra la [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e le autorità spagnole e la ricorrente, dall'altra
(v. supra, punti 32-38). Nella presente causa, tuttavia, sono passati periodi di inattività per i quali la [OSCURATO:PERSONA] non
fornisce nessuna giustificazione. Infatti la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto le osservazioni della ricorrente 19 maggio 1998
circa la sua lettera 21 aprile 1998, non si è mossa prima del 9 giugno 1999, data in cui ha comunicato alla ricorrente la
sua decisione di avviare una procedura di riduzione del contributo.
170
Tuttavia, anche a supporla accertata, tuttavia, la violazione del principio del rispetto di un termine ragionevole non giustifica
un annullamento automatico della decisione impugnata (sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94,
da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-931, punto 122, e 30 maggio 2002, causa T-197/00, Onidi/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I-A-69 e II-325, punto 96).
171
La ricorrente nella causa T-126/01 sostiene che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata in quanto il lasso di tempo
trascorso avrebbe fatto insorgere in capo ad essa un legittimo affidamento circa la definitiva acquisizione del contributo
finanziario.
172
Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale considera che il ritardo accumulato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'adottare la decisione
impugnata nella causa T-126/01 non ha potuto far insorgere in capo alla ricorrente un legittimo affidamento tale da impedire
alla [OSCURATO:PERSONA] di ridurre il contributo che le era stato concesso.
173
Al riguardo va rilevato che lo scambio di corrispondenza fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente (v. supra, punti 32-38) conferma,
ogni volta, l'intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di procedere a una riduzione del contributo concesso. Il presente caso di specie
quindi si distingue fondamentalmente da quello all'origine della sentenza RSV/[OSCURATO:PERSONA] (citata supra al punto 165), nell'ambito
della quale la Corte ha riconosciuto un legittimo affidamento in capo al beneficiario di un aiuto di Stato illegittimo a causa
della durata eccessivamente lunga del procedimento fra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato.
174
Ad ogni modo, il legittimo affidamento della ricorrente nella causa T-126/01 circa il pagamento del saldo del contributo è
venuto meno allorché la ricorrente ha infranto le condizioni di concessione del contributo (v, in tal senso, sentenza del
Tribunale 15 settembre 1998, causa T-142/97, Branco/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3567, punti 97 e 105-107).
175
La ricorrente nella causa T-119/01 fa valere che la decisione 21 dicembre 1994 le ha concesso un contributo finanziario per
la costituzione di una joint venture senza che tale decisione stabilisse le condizioni cui il contributo era soggetto e senza
che rinviasse alla normativa eventualmente applicabile. In passato la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai ridotto il contributo concesso
alle joint venture, neppure in caso di flagrante inosservanza della normativa applicabile. Essa ricorda di avere informato
le autorità argentine dell'abbandono delle acque nazionali, supponendo che le dette autorità trasmettessero l'informazione
alla commissione paritetica. Il naufragio dell'
Orense
sarebbe stato comunicato alle autorità argentine e alla [OSCURATO:PERSONA]. Dato che l'accordo di pesca non prevede una procedura
di riduzione del contributo, e tenuto conto dell'inoperosità delle autorità argentine nonché del lasso di tempo intercorso
tra il naufragio dell'
Orense
nel gennaio 1998 e l'avvio della procedura da parte della [OSCURATO:PERSONA], nel luglio 1999, la decisione impugnata violerebbe
i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
176
Il Tribunale ricorda innanzi tutto che dall'accordo di pesca, dal modulo di domanda di contributo comunitario e dalla decisione
di concessione del contributo risulta che l'
Orense
doveva operare in acque argentine (v. supra, punti 116-125).
177
In un caso come quello della fattispecie, in cui il beneficiario di un contributo non rispetta una condizione principale cui
la concessione del contributo era subordinata, il detto beneficiario non può avvalersi del principio della tutela del legittimo
affidamento o del principio della certezza del diritto allo scopo di impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di ridurre il contributo che
gli era stato concesso (v., in tal senso, sentenza Branco/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 174, punto 97, nonché la giurisprudenza
ivi citata).
178
Ad ogni modo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai fornito assicurazioni precise alla ricorrente nella causa T-119/01 sul fatto che non
avrebbe ridotto il contributo finanziario nonostante la violazione della condizione in base alla quale il peschereccio utilizzato
dalla joint venture doveva operare nella ZEE argentina (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 11 marzo 1996, causa T-195/95,
Guérin automobiles/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-171, punto 20; sentenza del Tribunale 16 ottobre 1996, causa T-336/94, Efisol/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1343, punto 31).
179
Infine, la ricorrente non produce alcun elemento circa il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe perseguito le violazioni alla
normativa applicabile alle joint venture. Peraltro, l'eventuale esistenza di precedenti irregolarità rimaste impunite non
può in nessun caso fondare un legittimo affidamento in capo alla ricorrente.
180
Risulta da tutto quanto precede che anche questo motivo deve essere respinto.
Sul motivo inerente alla violazione dei diritti della difesa
181
Dopo aver ricordato che il rispetto dei diritti della difesa si applica in qualsiasi procedimento che può sfociare in un atto
recante pregiudizio (sentenza della Corte 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2885; sentenze
del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1177, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata
supra al punto 139), la ricorrente nella causa T-119/01 fa valere di non essere stata realmente ascoltata durante il procedimento
amministrativo. Essa osserva di aver chiesto a più riprese alla [OSCURATO:PERSONA] di individuare le disposizioni precise dell'accordo
di pesca o della normativa applicabile che avrebbe violato. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe mai pronunciata sulle conseguenze
del naufragio dell'
Orense
.
182
Il Tribunale ricorda che la decisione impugnata nella causa T-119/01 si fonda sul motivo secondo cui non sono state rispettate
le condizioni cui la concessione del contributo era stata subordinata. La decisione impugnata non si fonda quindi su una violazione
di una precisa disposizione dell'accordo di pesca o della normativa comunitaria in materia di contributi finanziari. L'addebito
che ha legittimato la riduzione del contributo consiste nel fatto che l'
Orense
ha pescato in acque argentine solo sedici mesi sui trentasei inizialmente previsti. Il peschereccio ha infatti cessato le
sue attività di pesca in acque argentine il 23 agosto 1996.
183
Orbene, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente di tale addebito con lettere 14 luglio 1999,
18 agosto 2000 e 14 settembre 2000. Inoltre, con lettere 14 luglio 1999 e 14 settembre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha esplicitamente
chiesto alla ricorrente di presentare le sue osservazioni in merito.
184
[OSCURATO:PERSONA] luce di quanto esposto, non si può parlare di una violazione dei diritti della difesa.
185
Anche tale motivo deve pertanto essere respinto.
Sul motivo inerente all'incoerenza della decisione impugnata
186
La ricorrente nella causa T-126/01 fa valere che la joint venture [OSCURATO:PERSONA] ha subito la sospensione del pagamento del saldo del
contributo senza avere avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Essa rileva che il progetto di decisione
sottoposto al comitato permanente per le strutture della pesca, nel novembre 2000, menziona una riduzione del contributo concesso
alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA]. La decisione impugnata non sarebbe coerente in quanto si riferirebbe solamente al contributo
concesso alla ricorrente. Il contributo concesso all'armatore comunitario e alla joint venture sarebbe infatti un unico contributo.
Essa sottolinea inoltre che, nella presente fattispecie, la joint venture, che era proprietaria del peschereccio e responsabile
della relativa gestione, ha adottato le decisioni all'origine della riduzione del contributo finanziario. La ricorrente e
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere pertanto trattate sullo stesso piano.
187
Il Tribunale constata che la decisione impugnata nella causa T-126/01 è destinata alla sola ricorrente. Essa mira solo alla
riduzione del contributo finanziario che le è stato concesso. Non è quindi pertinente esaminare la situazione della joint
venture [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del presente ricorso.
188
Inoltre, va rilevato che risulta dall'art. 3, n. 2, del protocollo I dell'accordo di pesca che il contributo comunitario concesso
dalla [OSCURATO:PERSONA] alle joint venture è versato all'autorità competente argentina, la quale ne stabilisce le condizioni di
disponibilità e di gestione. La procedura di domanda e di pagamento del contributo concesso alle joint venture, che sono società
argentine, è dunque disciplinata dal diritto argentino.
189
Date queste circostanze, la ricorrente nella causa T-126/01 non può criticare il fatto che la decisione impugnata è indirizzata
unicamente all'armatore comunitario. Infatti, la joint venture [OSCURATO:PERSONA], che era tenuta ad inviare la sua domanda di versamento
del saldo del contributo finanziario alle competenti autorità argentine, ha proceduto in tal senso solamente il 23 aprile
2001, ovvero circa un mese dopo l'adozione della decisione impugnata.
190
Pertanto anche il presente motivo deve essere respinto.
Sul motivo inerente alla violazione dell'art. 253 CE
191
Richiamando la sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1719),
e la giurisprudenza secondo cui una motivazione sufficiente è particolarmente necessaria nei casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone
di un ampio potere discrezionale (sentenza della Corte 15 luglio 1960, cause riunite 36/59-38/59 e 40/59, Präsident e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 827), la ricorrente nella causa T-119/01 sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata.
192
In primo luogo, la decisione impugnata non menzionerebbe in nessun punto le disposizioni dell'accordo di pesca o della normativa
eventualmente applicabile che sarebbero state violate. In secondo luogo, la decisione impugnata non menzionerebbe l'esaurimento
delle risorse ittiche nelle acque argentine che avrebbe portato le autorità di questo paese a limitare le attività di pesca.
Essa non menzionerebbe neanche il naufragio dell'
Orense
. La decisione non spiegherebbe quindi neanche perché tali avvenimenti non potrebbero essere considerati casi di forza maggiore.
In terzo luogo, la decisione impugnata non individuerebbe il fondamento normativo su cui si è basata la decisione di riduzione
del contributo.
193
Al riguardo, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall'art. 253 CE deve
essere adeguata alla natura dell'atto controverso e far apparire in forma chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'istituzione
da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al
Tribunale di esercitare il proprio controllo (sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van
der Cooy e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 219, punto 71; sentenza Astipesca/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 142, punto 125).
194
Nel caso di una decisione che riduca il contributo finanziario comunitario concesso ad un progetto non eseguito come previsto,
la motivazione di tale atto deve contenere l'indicazione delle ragioni per cui le variazioni considerate sono state dichiarate
inammissibili. Considerazioni riguardanti l'entità di tali variazioni o la mancanza di previa autorizzazione alla loro realizzazione
non possono di per sé costituire una motivazione sufficiente a tale proposito (sentenza del Tribunale 5 marzo 2002, causa
T-241/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1251, punto 55).
195
Tuttavia, il problema se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE va affrontato alla luce non
solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 191, punto 63).
196
Nella fattispecie occorre osservare che, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (citata
supra al punto 194), la decisione impugnata contiene precise indicazioni circa la natura della modifica controversa e i motivi
per i quali tale modifica legittima, data la sua importanza, la riduzione del contributo decisa nel caso di specie. Dalla
decisione impugnata risulta infatti in modo chiaro e inequivocabile che la [OSCURATO:PERSONA] censura il fatto che l'
Orense
ha pescato dopo il 23 agosto 1996, ovvero appena sedici mesi dopo la costituzione della joint venture, in acque internazionali
e non, come previsto, nella ZEE argentina, laddove l'obbligo di sfruttare ed eventualmente trasformare le risorse ittiche
situate nelle acque del paese terzo previsto dalla decisione di concessione del contributo costituisce una condizione principale
della detta concessione (decisione impugnata, punto 4; v. anche supra, punti 116-125 e 130-134).
197
[OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a spiegare perché ritenesse che l'esaurimento delle risorse ittiche e il naufragio dell'
Orense
non costituissero eventi pertinenti ai fini del calcolo della riduzione del contributo. Infatti, il motivo che legittima
la riduzione del contributo consiste nel fatto che l'
Orense
non pescava più in acque argentine dal 23 agosto 1996. Orbene, l'asserito esaurimento delle risorse ittiche che avrebbe provocato
la dipartita dell'
Orense
verso le acque internazionali dove poi è naufragato non giustifica il fatto che la ricorrente ha mancato di chiedere la previa
autorizzazione alla [OSCURATO:PERSONA] di lasciare le acque argentine, come era tenuta a fare dato il suo obbligo d'informazione
e correttezza (decisione impugnata, punto 8; v. anche supra, punti 123-125, 152 e 153).
198
Ne consegue che l'argomento della ricorrente relativo a una motivazione insufficiente non può essere accolto.
199
Anche quest'ultimo motivo deve quindi essere respinto.
200
Da tutto quanto precede risulta che i ricorsi di annullamento nelle cause riunite T-119/01 e T-126/01 devono essere respinti.
[OSCURATO:PERSONA]44/01
Sulla domanda di risarcimento danni
201
Con tale domanda l'armatore comunitario [OSCURATO:PERSONA] e la joint venture [OSCURATO:PERSONA] chiedono il risarcimento dei danni asseritamente subiti
a motivo della sospensione illecita del contributo che era stato loro concesso con decisione 25 luglio 1995.
202
Il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della
[OSCURATO:PERSONA] ex art. 288, secondo comma, CE presuppone che ricorra un insieme di condizioni per quanto riguarda l'illiceità del
comportamento di cui si fa carico alle istituzioni comunitarie, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità
fra il comportamento e il danno lamentato (sentenza della Corte 7 maggio 1992, cause riunite C-258/90 e C-259/90, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2901, punto 42).
203
Le ricorrenti sostengono innanzi tutto che il comportamento illecito addebitato nel caso di specie si riferisce al fatto che
la [OSCURATO:PERSONA], senza rispettare i requisiti di forma sostanziale, ha sospeso il versamento del saldo del contributo.
204
Le ricorrenti affermano che il danno subito può essere calcolato in due modi. Il primo modo consisterebbe nel calcolare gli
interessi scaduti relativi a un prestito che la [OSCURATO:PERSONA] asserisce di aver dovuto contrarre nel 1998 a causa del mancato pagamento
del saldo del contributo. Il danno subito equivarrebbe agli interessi dovuti dalle ricorrenti in relazione all'importo del
prestito corrispondente al saldo del contributo finanziario. L'altro modo per valutare il danno consisterebbe nel calcolare
gli interessi di mora relativi al saldo del contributo cui le ricorrenti avrebbero diritto.
205
Quanto al nesso di causalità, le ricorrenti spiegano che il danno subito ha
come fonte diretta, immediata ed esclusiva la mancanza di una decisione di sospensione ufficiale del pagamento del saldo del
contributo, una mancanza che costituisce un atto illecito (ricorso, punto 143).
206
[OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'irricevibilità del ricorso. Essa ricorda a questo proposito che il presente ricorso si fonda sull'illiceità
del procedimento che ha occasionato la decisione impugnata nella causa T-126/01, il 19 marzo 2001. Il presente ricorso porterebbe
quindi a una valutazione della liceità di un atto che ancora non esisteva quando è stato proposto il ricorso per risarcimento,
anticipando gli effetti di un eventuale ricorso di annullamento avverso tale atto.
207
Secondo il Tribunale tale argomento va respinto. Con la presente domanda le ricorrenti intendono essere risarcite per il danno
subito a causa dell'illecita sospensione del contributo finanziario cui avrebbero diritto. Orbene, non si può escludere che
la sospensione di un contributo finanziario nel corso del procedimento amministrativo finalizzato all'adozione di una decisione
di riduzione di un contributo finanziario arrechi pregiudizio all'una o all'altra parte interessata dal detto procedimento
prima che la decisione di riduzione del contributo sia adottata.
208
A sostegno del loro argomento secondo cui la sospensione del contributo sarebbe illecita, le ricorrenti osservano innanzi
tutto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare una formale decisione di sospensione entro il 27 agosto 1997 qualora essa
avesse nutrito seri dubbi circa il rispetto delle condizioni di concessione da parte delle ricorrenti.
209
Tale argomento non risulta convincente. Infatti, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse illecitamente omesso di adottare una decisione
formale di sospensione entro il 27 agosto 1997, il che non è accertato, va constatato che una tale inazione non ha potuto
arrecare pregiudizio alle ricorrenti. Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato una siffatta decisione il 27 agosto 1997
o anche prima, il versamento del saldo non sarebbe comunque stato effettuato.
210
Le ricorrenti sostengono inoltre che la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 21 aprile 1998 (v. supra, punto 32), ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA]
una decisione implicita di sospensione. La decisione implicita di sospensione sarebbe illecita. Infatti, dal momento che l'accordo
di pesca non rinvia al regolamento n. 4253/88, la procedura di sospensione si sarebbe basata, nella fattispecie, su un fondamento
normativo errato. Inoltre, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato la procedura di sospensione prevista
dall'accordo di pesca, in quanto non è stata consultata la commissione paritetica, e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha cercato di
ottenere l'approvazione delle autorità argentine. La decisione implicita di sospensione violerebbe altresì il principio del
rispetto del termine ragionevole e sarebbe adottata in violazione dei diritti della difesa della joint venture [OSCURATO:PERSONA].
211
A tale proposito il Tribunale ritiene necessario operare una distinzione tra la posizione dell'armatore comunitario [OSCURATO:PERSONA],
che era l'unica società interessata dalla procedura di riduzione del contributo durante la quale il pagamento del contributo
è stato implicitamente sospeso, da un lato, e la posizione della joint venture [OSCURATO:PERSONA], dall'altro.
212
Innanzi tutto per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], si deve constatare che la lettera 21 aprile 1998 o, comunque, la lettera 9 giugno
1999 con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] di aver deciso di ridurre il contributo finanziario concessole (v., supra,
punto 34), ha comportato necessariamente il mancato versamento del saldo del contributo inizialmente promesso. In tale contesto,
bisogna considerare che la [OSCURATO:PERSONA] è stata la destinataria di una decisione implicita di sospensione del contributo. [OSCURATO:PERSONA] luce
della giurisprudenza (sentenza della Corte 25 maggio 2000, causa C-359/98 P, Ca'Pasta/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3977, punti 30-32
e 36-39; sentenza Astipesca/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 142, punto 141) trattasi di una atto lesivo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
potuto impugnare nei termini, il che non è però avvenuto. La decisione di sospensione del contributo è quindi divenuta definitiva
nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].
213
Il Tribunale ricorda che, anche se è vero che l'azione di risarcimento fondata sull'art. 288, secondo comma, CE è un rimedio
autonomo nell'ambito del regime delle impugnazioni previsto dal diritto comunitario, talché l'irricevibilità della domanda
di annullamento non implica, di per sé, quella della domanda risarcitoria (v., in particolare, sentenza del Tribunale 15 marzo
1995, causa T-514/93, Cobrecaf e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-621, punto 58, e giurisprudenza ivi citata), un ricorso per
risarcimento deve tuttavia essere dichiarato irricevibile qualora sia, in realtà, diretto alla revoca di una decisione individuale
divenuta definitiva e abbia l'effetto, nell'ipotesi di un suo accoglimento, di eliminare gli effetti giuridici di tale decisione
(v. sentenze della Corte 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 753, punti 32 e 33; sentenze Cobrecaf
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 59, e Astipesca/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 142, punto 139).
214
Sono di conseguenza irricevibili la domanda risarcitoria diretta al pagamento di una somma il cui importo corrisponde a quello
dei diritti di cui le ricorrenti sono private per effetto di una decisione divenuta definitiva (sentenza Cobrecaf e a./[OSCURATO:PERSONA],
citata al precedente punto 213, punto 60) nonché la domanda risarcitoria attinente al pagamento degli interessi di mora relativi
a tale somma (sentenze Cobrecaf e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al precedente punto 213, punto 62, e Astipesca/[OSCURATO:PERSONA], citata
supra al punto 142, punto 140).
215
Nel caso di specie le ricorrenti propongono due formule per calcolare il danno derivante dalla sospensione del contributo
qualificata illecita (v., supra, punto 204). Tuttavia, trattasi in entrambe le ipotesi di una formula diretta a calcolare
gli interessi dovuti sull'importo del saldo del contributo. E' quindi giocoforza constatare che la domanda di risarcimento
relativa all'asserita illiceità della sospensione del contributo è diretta in realtà al pagamento di una somma destinata a
compensare gli effetti giuridici inerenti alla decisione di sospensione derivanti dal ritardo nel versamento del detto saldo,
effetti giuridici la cui eliminazione sarebbe conseguita all'annullamento della decisione a causa di un ricorso di annullamento
proposto tempestivamente e accolto, tenuto conto dei provvedimenti esecutivi che la [OSCURATO:PERSONA] ha l'obbligo di adottare ex
art. 233 CE (sentenza Astipesca/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 142, punto 146).
216
Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza ricordata supra ai punti 213 e 214, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile
nella parte in cui si riferisce al danno derivante dall'asserita illiceità della decisione implicita di sospensione adottata
dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].
217
Per quanto riguarda la joint venture [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti osservano che i suoi diritti di difesa sono stati violati in quanto
tale associazione non sarebbe stata ascoltata nel corso del procedimento antecedente l'adozione della decisione impugnata
nella causa T-126/01.
218
Va tuttavia ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato una decisione che riduce il contributo concesso alla [OSCURATO:PERSONA]. La decisione
impugnata nella causa T-126/01 è infatti indirizzata unicamente all'armatore comunitario [OSCURATO:PERSONA].
219
A questo proposito va ricordato che risulta dall'art. 3, n. 2, del protocollo I dell'accordo di pesca che il contributo comunitario
concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] alle joint venture è versato all'autorità competente argentina, la quale ne stabilisce le condizioni
di disponibilità e di gestione. Mentre per quanto concerne il contributo concesso all'armatore comunitario il procedimento
di domanda e di pagamento del contributo deve, conformemente all'art. 3, n. 4, del detto protocollo, essere conforme alle
disposizioni pertinenti della normativa comunitaria, il procedimento di domanda e di pagamento del contributo concesso alle
joint venture, che sono società argentine, è disciplinato dal diritto argentino.
220
Infatti, con lettera 23 aprile 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all'autorità argentina competente una domanda diretta al versamento
del saldo del contributo. Dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] stessa afferma in tale ultima lettera che il contenuto della decisione impugnata
nella causa T-126/01
non ha colpito il suo legittimo diritto al versamento del saldo spettante alla joint venture argentina, essa non può neanche pretendere di aver subito un danno dalla procedura di riduzione del contributo, intentata contro la
[OSCURATO:PERSONA], la quale ha portato all'adozione di una decisione implicita di sospensione nei confronti di quest'ultima.
221
Risulta da tutto quanto precede che la domanda di risarcimento deve essere respinta.
Sulla domanda di ritiro di un documento
222
Nell'ambito della causa T-44/01, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il progetto di decisione di riduzione del contributo, prodotto
dalle ricorrenti come allegato 24 del ricorso, non corrisponde al testo approvato dal comitato permanente per le strutture
della pesca il 20 novembre 2000 e adottato successivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] il 19 marzo 2001. Si tratterebbe di una nota
interna che può indurre il Tribunale in errore. [OSCURATO:PERSONA] chiede pertanto che l'allegato 24 sia ritirato dal fascicolo.
223
Tuttavia, dal momento che il Tribunale non si è fondato sul documento di cui trattasi per giudicare la presente controversia,
non occorre statuire sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza Branco/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 174,
punti 116 e 117).
Conclusione
224
Da tutto quanto precede risulta che i ricorsi nelle cause T-44/01, T-119/01 e T-126/01 devono essere respinti.
Sulle spese
225
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate
alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Le cause T-44/01, T-119/01 e T-126/01 sono riunite ai fini della sentenza.
2)
I ricorsi sono respinti.
3)
Le ricorrenti sono condannate alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 aprile 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
K. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: lo spagnolo.