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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36164/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE d'APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Brescia, a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione per la vendita di cellulari e confezioni di profumo con marchi contraffatti per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando la ricettazione dei prodotti contraffatti e procedendo alla rideterminazione della pena

2. Presentando ricorso unitario in Cassazione, i due imputati, a mezzo della difesa, articolano due motivi.

Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in quanto la Corte d'appello non si è confrontata con la specifica doglianza formulata nell'atto d'appello dove si contestava l'utilizzabilità della dichiarazione resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA] che, seppure non nominata ausiliaria di polizia giudiziaria e non dotata di competenze tecniche, ha reso testimonianza in ordine alla falsità degli apparecchi cellulari.

Con il secondo motivo di ricorso si critica, sotto il prisma della violazione di norma giuridica e di vizio motivazionale il mancato inquadramento dell'episodio nell'ipotesi attenuata dell'ultimo comma dell'articolo 648 c.p..

La Corte, pur riconoscendo la particolare tenuità del danno, ha negato l'ipotesi minore di ricettazione invertendo l'ordine logico fra le due circostanze attenuanti e precludendo così agli imputati la possibilità di accedere al beneficio previsto dall'articolo 131 bis c.p., invocato nelle conclusioni d'appello.

3. Sia il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che il difensore degli imputati hanno inviato per PEC memorie conclusionali con cui chiedono rispettivamente il rigetto e raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi presentati unitariamente dai due imputati sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza dei motivi sui quali si fondano.

2. Sotto il primo profilo, va considerato che si è in presenza, al netto della estinzione per prescrizione di parte dell'imputazione, di una c.d.

"doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).

3. Generico e manifestamente infondato, a fronte di una motivazione che spiega adeguatamente assetto giuridico e la relativa applicazione al caso concreto, è innanzi tutto il primo motivo di ricorso che si scontra con la circostanza, evidenziata a pg.5 dell'impugnato provvedimento, che la [OSCURATO:PERSONA], responsabile del centro ove sono stati effettuati gli accertamenti tecnici che hanno portato alla verifica della non autenticità dei dispositivi elettronici, ebbe a riferire di avere personalmente assistito alla attività tecnica condotta dal personale dipendente , partecipando ad essa direttamente ed avendo contezza immediata dei risultati della stessa.

4. Gli stessi vizi affliggono il secondo motivo di ricorso che, oltre ad essere ripetitivo, e quindi generico, confligge concettualmente con la giurisprudenza della Corte (e di questa stessa Sezione, in particolare).

Si lamenta, infatti, nel ricorso la contraddittorietà del ragionamento giudiziale che ha portato al rigetto della riqualificazione del fatto nell'ipotesi di minore gravità pur avendo la Corte proceduto alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 c. p..

Al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza della Corte d'appello di Brescia si colloca nel seno dell'orientamento espresso da una recente sentenza (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, Imp. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277963 - 01) ove si è affermato che in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 c.p., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, c.p., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto.

Nel caso concreto, come evidenziato in sentenza (pg.6), sono state ritenute ostative all'accoglinnento dell'istanza di riqualificazione le plurime condanne in capo agli imputati, anche per reati contro il patrimonio, in quanto idonee a segnalare la personalità negativa degli stessi.

Con tali considerazioni della sentenza, il ricorso nemmeno si confronta, peccando conseguentemente di aspecificità.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci o in Roma, 31 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere rel tore [OSCURATO:PERSONA] co Flor t 7anna Verga A 7-\\ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE d'APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Brescia, a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione per la vendita di cellulari e confezioni di profumo con marchi contraffatti per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando la ricettazione dei prodotti contraffatti e procedendo alla rideterminazione della pena 2. Presentando ricorso unitario in Cassazione, i due imputati, a mezzo della difesa, articolano due motivi. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in quanto la Corte d'appello non si è confrontata con la specifica doglianza formulata nell'atto d'appello dove si contestava l'utilizzabilità della dichiarazione resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA] che, seppure non nominata ausiliaria di polizia giudiziaria e non dotata di competenze tecniche, ha reso testimonianza in ordine alla falsità degli apparecchi cellulari. Con il secondo motivo di ricorso si critica, sotto il prisma della violazione di norma giuridica e di vizio motivazionale il mancato inquadramento dell'episodio nell'ipotesi attenuata dell'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.. La Corte, pur riconoscendo la particolare tenuità del danno, ha negato l'ipotesi minore di ricettazione invertendo l'ordine logico fra le due circostanze attenuanti e precludendo così agli imputati la possibilità di accedere al beneficio previsto dall'articolo 131 bis c.p., invocato nelle conclusioni d'appello. 3. Sia il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che il difensore degli imputati hanno inviato per PEC memorie conclusionali con cui chiedono rispettivamente il rigetto e raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati unitariamente dai due imputati sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza dei motivi sui quali si fondano. 2. Sotto il primo profilo, va considerato che si è in presenza, al netto della estinzione per prescrizione di parte dell'imputazione, di una c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). 3. Generico e manifestamente infondato, a fronte di una motivazione che spiega adeguatamente assetto giuridico e la relativa applicazione al caso concreto, è innanzi tutto il primo motivo di ricorso che si scontra con la circostanza, evidenziata a pg.5 dell'impugnato provvedimento, che la [OSCURATO:PERSONA], responsabile del centro ove sono stati effettuati gli accertamenti tecnici che hanno portato alla verifica della non autenticità dei dispositivi elettronici, ebbe a riferire di avere personalmente assistito alla attività tecnica condotta dal personale dipendente , partecipando ad essa direttamente ed avendo contezza immediata dei risultati della stessa. 4. Gli stessi vizi affliggono il secondo motivo di ricorso che, oltre ad essere ripetitivo, e quindi generico, confligge concettualmente con la giurisprudenza della Corte (e di questa stessa Sezione, in particolare). Si lamenta, infatti, nel ricorso la contraddittorietà del ragionamento giudiziale che ha portato al rigetto della riqualificazione del fatto nell'ipotesi di minore gravità pur avendo la Corte proceduto alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 c. p.. Al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza della Corte d'appello di Brescia si colloca nel seno dell'orientamento espresso da una recente sentenza (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, Imp. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277963 - 01) ove si è affermato che in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 c.p., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, c.p., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto. Nel caso concreto, come evidenziato in sentenza (pg.6), sono state ritenute ostative all'accoglinnento dell'istanza di riqualificazione le plurime condanne in capo agli imputati, anche per reati contro il patrimonio, in quanto idonee a segnalare la personalità negativa degli stessi. Con tali considerazioni della sentenza, il ricorso nemmeno si confronta, peccando conseguentemente di aspecificità. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci o in Roma, 31 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere rel tore [OSCURATO:PERSONA] co Flor t 7anna Verga A 7-\\ [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36164/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris