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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2025

ECLI:EU:T:2025:662
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0176_INF

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 2 luglio 2025 – PT [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑176/23) «Politica commerciale – Dumping – Importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia – Dazio antidumping definitivo – Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 – Proseguimento dell’inchiesta dopo il ritiro della denuncia – Articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento 2016/1036 – Valore normale costruito – Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036 – Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 – Analisi dell’interesse dell’Unione – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Obbligo della Commissione di chiudere il procedimento a seguito del ritiro della denuncia – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 9, § 1) (v. punto 22)

2. Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Decisione della Commissione che istituisce dazi antidumping – Presa in considerazione della prassi decisionale pregressa delle istituzioni – Assenza (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036) (v. punti 27, 127)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Valutazione dell’interesse dell’Unione – Criteri – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 9, § 4, e 21, §§ 1 e 7) (v. punti 36‑39, 61, 64‑72, 92, 95)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Assenza di vendite rappresentative sul mercato interno – Ricorso al valore costruito – Ordine di priorità da seguire tra i diversi metodi di calcolo – Calcolo del margine di profitto – Ricorso in via prioritaria al profitto realizzato dal produttore o dall’esportatore sulle vendite remunerative di prodotti simili effettuate sul mercato interno – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 1, 2, 3, 4 e 6) (v. punti 102‑121, 148)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Metodo che deve consentire di riflettere la reale ampiezza del dumping (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 10 e 11) (v. punti 137‑139)

6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Deroghe previste dal regolamento antidumping di base – Gerarchia dei metodi di determinazione del valore normale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 1, commi 1 e 2, e 3, comma 1) (v. punti 161, 162)

7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Obbligo di informazione gravante sulle istituzioni – Portata – Mancanza di informazioni particolari – Obbligo delle parti interessate di formulare una domanda precisa a tale riguardo nel corso del procedimento di inchiesta (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 20, § 2) (v. punti 172‑178, 183)

8. Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto – Motivi di ricorso che possono essere dedotti contro l’atto – Motivo non dedotto nella fase del procedimento amministrativo – Ammissibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 194, 195) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La PT [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0176_INF Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 2 luglio 2025 – PT [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑176/23) «Politica commerciale – Dumping – Importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia – Dazio antidumping definitivo – Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 – Proseguimento dell’inchiesta dopo il ritiro della denuncia – Articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento 2016/1036 – Valore normale costruito – Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036 – Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 – Analisi dell’interesse dell’Unione – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Obbligo della Commissione di chiudere il procedimento a seguito del ritiro della denuncia – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 9, § 1) (v. punto 22) 2. Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Decisione della Commissione che istituisce dazi antidumping – Presa in considerazione della prassi decisionale pregressa delle istituzioni – Assenza (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036) (v. punti 27, 127) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Valutazione dell’interesse dell’Unione – Criteri – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 9, § 4, e 21, §§ 1 e 7) (v. punti 36‑39, 61, 64‑72, 92, 95) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Assenza di vendite rappresentative sul mercato interno – Ricorso al valore costruito – Ordine di priorità da seguire tra i diversi metodi di calcolo – Calcolo del margine di profitto – Ricorso in via prioritaria al profitto realizzato dal produttore o dall’esportatore sulle vendite remunerative di prodotti simili effettuate sul mercato interno – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 1, 2, 3, 4 e 6) (v. punti 102‑121, 148) 5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Metodo che deve consentire di riflettere la reale ampiezza del dumping (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 10 e 11) (v. punti 137‑139) 6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Deroghe previste dal regolamento antidumping di base – Gerarchia dei metodi di determinazione del valore normale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 1, commi 1 e 2, e 3, comma 1) (v. punti 161, 162) 7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Obbligo di informazione gravante sulle istituzioni – Portata – Mancanza di informazioni particolari – Obbligo delle parti interessate di formulare una domanda precisa a tale riguardo nel corso del procedimento di inchiesta (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 20, § 2) (v. punti 172‑178, 183) 8. Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto – Motivi di ricorso che possono essere dedotti contro l’atto – Motivo non dedotto nella fase del procedimento amministrativo – Ammissibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 194, 195) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La PT [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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