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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 20144/2023

Testo disponibile della fonte

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2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24606/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].ING. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1303/2018 depositata il 28/02/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art.702 bis c. p . c . la CFF [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'[OSCURATO:PERSONA], l'impresa dott.ing . [OSCURATO:PERSONA] S rl e AMD costruzioni Srl per sentire accertare e dichiararele società convenute - ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 del codicedegli appalti pubblici e 93 del relativo regolamento di attuazione- responsabili in solido con la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione per le obbligazioni dalla stessa assunte nei confronti della CFF [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto sentirle condannarle,in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di euro 546.938,25 , come accertata dal decreto ingiuntivo n. 4879/2010 del Tribunale di Roma e dal lodo arbitrale in data 29/07/2010 o la diversa somma superiore o inferiore che sarebbe risultata dagli atti e documenti di causa.

2. Si costituiva in giudizio la sola impresa [OSCURATO:PERSONA], contestando la domanda attorea e chiedendo, in via subordinata, l'accertamento dell'obbligo di manleva della dott. ing . [OSCURATO:PERSONA].

3. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma condannava le società convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della CFFFiliberti della somma richiesta, oltre alla rifusione delle spese di lite.

4. Con atto di appello ex art.702 quater c.p.c. , l’ I mpresa F urlan [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, chiedendo la totale riforma dell'ordinanza impugnata.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], mentre la dott.

Ing. [OSCURATO:PERSONA] e la AMD Costruzioni rimanevano contumaci.

5. Con sentenza n. 1303/2018, la Corte di Appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello, nel punto della contestazione dell’addebito, in capo all’appellante, delle spese giudiziali portate dai titoli esecutivi (il decreto ingiuntivo n. 4789/10 e il lodo arbitrale del 16.11.2010), perché dovute dalla sola [OSCURATO:SOCIETA], riducendo il capo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] –quale obbligata in solido - alla sola sorte capitale, rideterminata in euro 508.678,84.

6. Avverso tale decisione l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

7. CFF [OSCURATO:PERSONA] e nessuna delle altre parti , ritualmente intimate, hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 116 cpc, il difetto e/o l’insufficienza di motivazione per aver omesso la Corte di appello di considerare il suo dif etto di legittimazione passiva e/o comunque l'insussistenza di qualsiasi obbligo di pagamento per debiti maturati successivamente al 6 novembre 2008 o in subordine al 22 settembre 2009, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per avere la Corte opposto alla [OSCURATO:PERSONA] dei giudicati formatisi in processi dei quali la stessanon era stata parte.

Sostiene la ricorrente di essere uscita dalla compagine societaria e dalla [OSCURATO:SOCIETA] a mezzo scrittura privata del 6 ottobre 2008, registrata il 6 novembre 2008, con formalizzazione avvenuta con atto pubblico il 22 settembre 2009, e che l'intera gestione è stata assunta dalla soc.

Santoboni, che si è gravata degli oneri legati alla commessa.

L’ImpresaFurlan non può dunque essere chiamata a rispondere del pagamento di titoli esecutivi formatisi successivamente al suo recesso dalla società consortile, posto che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha agito in virtù del rapporto contrattuale sottostante ma in ragione di due accertamenti giudiziali ai quali l’[OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato e che non possono esserle opposti. 2.-Con il secondo motivo la ricorrente si lamenta della violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. n. 109/1994, dell'art 37 d. lgs. 163/2006, degli artt. 2615 e seguenti c.c., dell'art 2472 c.c., in ragione dell’insussistenza di qualsiasi obbligo di pagamento di Furlan per debiti assunti in proprio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe confuso l'associazione temporanea di imprese con la società consortile, pretendendo di applicare ad una i principi regolatori dell'altra.

Mentre la prima non è un soggetto distinto dallesocietà che ne fanno parte, la società consortile è invece soggetto autonomo rispetto ai suoi soci.

Come riconosciuto anche da precedenti della giurisprudenza di legittimità, la causa consortile non può comportare uno stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo societario prescelto, vanificando - per quel che in particolare in questa sede interessa - la regola secondo la quale nelle società di capitali unicamente la società risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. 3.- Per ragioni di connessione, i due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. 4.- Occorre premettere, come si ricava dalla lettura della sentenza, che il contratto stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la CFF [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto lavori di realizzazione dell'edificio della procura (“[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria di Latina”) di cui al contratto di appalto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la ATI, composta da Dott.

Ing. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AMD [OSCURATO:PERSONA].

Dopo l'aggiudicazione, le imprese riunite in ATI costituivano tra loro una società consortile ([OSCURATO:SOCIETA]) per l'esecuzione unitaria dei lavori.

Secondo quanto precisato dalla Corte del merito, il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e CFF [OSCURATO:PERSONA] è stato stipulato in data 02/08/2007, in epoca successiva quindi al d. lgs. n. 163/2006, che all'art. 37 ha riprodotto l'art. 13 secondo comma della legge 109/1994.

L’art. 37, comma quinto, del citato d. lgs. n. 163/2006 prevede che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Sulla scorta di questi rilievi, la Corte distrettuale ha ritenuto responsabili in solido tra loro, in aggiunta alla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] , anche le tre società che erano socie della [OSCURATO:SOCIETA]. 5.- Questa Corte, proprio nel precedente ricordato dalla ricorrente (Cass. n. 7473/2017), ha statuito che in materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, s.r.l.), “la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale; tra i principi inderogabili rientra quello recato dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù del quale nella s.r.l., per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio -fatta eccezione del caso disciplinato dall'art. 2497, comma 1, c.c. - con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell'art. 2615, comma 2, c.c., che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio.

Ha aggiunto però la decisione che “Tale disposizione, tuttavia, non costituisce espressione di una regola generale, poiché la normativa speciale in tema di appalti pubblici (artt. 21, ultimo comma, della l. n. 584 del 1977, e 23, comma 7,del d.lgs. n. 406 del 1991), ha previsto la responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte verso i terzi dalla società consortile nei confronti dell'ente appaltante, e, quindi, con l'art. 13, comma 2, della l. n. 109 del 1994, anche nei confronti di subappaltanti e fornitori”.

La Corte distrettuale ha dunque correttamente precisato che, nel caso di specie, oltre a [OSCURATO:SOCIETA], sono responsabili in solido tra loro, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], anche le società socie della società consortile, in forza della previsione dell’art. 37 d. lgs. n. 163/2006 (Codice de i contratti pubblici ) , applicabile nella specie ratione temporis, che riproduce l’art. 13 comma secondo della legge n. 109/1994.

Il comma quinto del menzionato art. 37 ribadisce infatti che l’offerta dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 6.- Nessun pregio rivestono le de duzioni svolte in ricorso da [OSCURATO:PERSONA] in punto di difetto di legittimazione passiva, data la circostanza che la ricorrente, con atto formalizzato a mezzo notaio in data 22.09.2009,ha perfezionato il recesso dalla qualità di socio della società consortile [OSCURATO:SOCIETA] e che i titoli esecutivi azionati da [OSCURATO:SOCIETA] si erano formati dopo tale data.

Il giudice a quo ha infatti appurato che il credito vantato è relativo ad opere e forniture anteriori al recesso formalizzato di [OSCURATO:PERSONA] dalla società consortile.

Si legge nella parte espositiva del ricorso attinente allo svolgimento del giudizio di primo grado che il Tribunale rilevava che il recesso “… di cui alla scrittura privata del 06/10/2008 non è opponibile alla creditrice e che comunque il credito è sorto prima della sottoscrizione della richiamata scrittura privata, riferendosi in massima parte a SAL emessi prima del 06/10/2008 e a materiale lapideo fornito il 31/10/2008 ma a seguito di elenco della SDF del 27/08/2008”.

Tale valutazione di merito non risulta essere stata impugnata dalla ricorrente. 7.-La circostanza vale anche a disattendere la tesi d i [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:SOCIETA] abbia invocato nei confronti della stessa i titoli esecutivi, e non già le fatture poste a fondamento del rapporto sottostante(fatture che – come detto – non risultano contestate) , e che i due accertamenti giudiziali nei quali i titoli si sono formati non le sarebbero opponibili, posto che la stessa non ha ad essi partecipato.

Si legge in sentenza (a pag. 5) che l’impresa Furlan si è costituita tardivamente in giudizio il 13.09.2012, “eccependo solo il difetto di legittimazione passiva per i pagamenti maturati dopo il 06/11/2008 o in subordine dopo il 22/09/2009, perché non era più socia della [OSCURATO:SOCIETA], nonché una diversa interpretazione della normativa in tema di responsabilità dei soci della consortile”;argomentazioni che la Corte di appello non ha ritenuto tali da scalfire il percorso logico giuridico seguito dal giudice di primo grado.

Costituisce jus receptumche qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex plurimis: Cass.n. 2038/2019).

Niente di tutto ciò si rinviene nei motivi di ricorso. 8.- In conclusione, il ricorso va disatteso .

Non vi è ragione di decidere sulle spese, dato che nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede. 9.- Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24606/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].ING. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1303/2018 depositata il 28/02/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art.702 bis c. p . c . la CFF [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'[OSCURATO:PERSONA], l'impresa dott.ing . [OSCURATO:PERSONA] S rl e AMD costruzioni Srl per sentire accertare e dichiararele società convenute - ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 del codicedegli appalti pubblici e 93 del relativo regolamento di attuazione- responsabili in solido con la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione per le obbligazioni dalla stessa assunte nei confronti della CFF [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto sentirle condannarle,in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di euro 546.938,25 , come accertata dal decreto ingiuntivo n. 4879/2010 del Tribunale di Roma e dal lodo arbitrale in data 29/07/2010 o la diversa somma superiore o inferiore che sarebbe risultata dagli atti e documenti di causa. 2. Si costituiva in giudizio la sola impresa [OSCURATO:PERSONA], contestando la domanda attorea e chiedendo, in via subordinata, l'accertamento dell'obbligo di manleva della dott. ing . [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma condannava le società convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della CFFFiliberti della somma richiesta, oltre alla rifusione delle spese di lite. 4. Con atto di appello ex art.702 quater c.p.c. , l’ I mpresa F urlan [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, chiedendo la totale riforma dell'ordinanza impugnata. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], mentre la dott. Ing. [OSCURATO:PERSONA] e la AMD Costruzioni rimanevano contumaci. 5. Con sentenza n. 1303/2018, la Corte di Appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello, nel punto della contestazione dell’addebito, in capo all’appellante, delle spese giudiziali portate dai titoli esecutivi (il decreto ingiuntivo n. 4789/10 e il lodo arbitrale del 16.11.2010), perché dovute dalla sola [OSCURATO:SOCIETA], riducendo il capo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] –quale obbligata in solido - alla sola sorte capitale, rideterminata in euro 508.678,84. 6. Avverso tale decisione l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 7. CFF [OSCURATO:PERSONA] e nessuna delle altre parti , ritualmente intimate, hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 116 cpc, il difetto e/o l’insufficienza di motivazione per aver omesso la Corte di appello di considerare il suo dif etto di legittimazione passiva e/o comunque l'insussistenza di qualsiasi obbligo di pagamento per debiti maturati successivamente al 6 novembre 2008 o in subordine al 22 settembre 2009, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per avere la Corte opposto alla [OSCURATO:PERSONA] dei giudicati formatisi in processi dei quali la stessanon era stata parte. Sostiene la ricorrente di essere uscita dalla compagine societaria e dalla [OSCURATO:SOCIETA] a mezzo scrittura privata del 6 ottobre 2008, registrata il 6 novembre 2008, con formalizzazione avvenuta con atto pubblico il 22 settembre 2009, e che l'intera gestione è stata assunta dalla soc. Santoboni, che si è gravata degli oneri legati alla commessa. L’ImpresaFurlan non può dunque essere chiamata a rispondere del pagamento di titoli esecutivi formatisi successivamente al suo recesso dalla società consortile, posto che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha agito in virtù del rapporto contrattuale sottostante ma in ragione di due accertamenti giudiziali ai quali l’[OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato e che non possono esserle opposti. 2.-Con il secondo motivo la ricorrente si lamenta della violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. n. 109/1994, dell'art 37 d. lgs. 163/2006, degli artt. 2615 e seguenti c.c., dell'art 2472 c.c., in ragione dell’insussistenza di qualsiasi obbligo di pagamento di Furlan per debiti assunti in proprio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe confuso l'associazione temporanea di imprese con la società consortile, pretendendo di applicare ad una i principi regolatori dell'altra. Mentre la prima non è un soggetto distinto dallesocietà che ne fanno parte, la società consortile è invece soggetto autonomo rispetto ai suoi soci. Come riconosciuto anche da precedenti della giurisprudenza di legittimità, la causa consortile non può comportare uno stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo societario prescelto, vanificando - per quel che in particolare in questa sede interessa - la regola secondo la quale nelle società di capitali unicamente la società risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. 3.- Per ragioni di connessione, i due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. 4.- Occorre premettere, come si ricava dalla lettura della sentenza, che il contratto stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la CFF [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto lavori di realizzazione dell'edificio della procura (“[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria di Latina”) di cui al contratto di appalto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la ATI, composta da Dott. Ing. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AMD [OSCURATO:PERSONA]. Dopo l'aggiudicazione, le imprese riunite in ATI costituivano tra loro una società consortile ([OSCURATO:SOCIETA]) per l'esecuzione unitaria dei lavori. Secondo quanto precisato dalla Corte del merito, il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e CFF [OSCURATO:PERSONA] è stato stipulato in data 02/08/2007, in epoca successiva quindi al d. lgs. n. 163/2006, che all'art. 37 ha riprodotto l'art. 13 secondo comma della legge 109/1994. L’art. 37, comma quinto, del citato d. lgs. n. 163/2006 prevede che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Sulla scorta di questi rilievi, la Corte distrettuale ha ritenuto responsabili in solido tra loro, in aggiunta alla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] , anche le tre società che erano socie della [OSCURATO:SOCIETA]. 5.- Questa Corte, proprio nel precedente ricordato dalla ricorrente (Cass. n. 7473/2017), ha statuito che in materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, s.r.l.), “la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale; tra i principi inderogabili rientra quello recato dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù del quale nella s.r.l., per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio -fatta eccezione del caso disciplinato dall'art. 2497, comma 1, c.c. - con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell'art. 2615, comma 2, c.c., che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio. Ha aggiunto però la decisione che “Tale disposizione, tuttavia, non costituisce espressione di una regola generale, poiché la normativa speciale in tema di appalti pubblici (artt. 21, ultimo comma, della l. n. 584 del 1977, e 23, comma 7,del d.lgs. n. 406 del 1991), ha previsto la responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte verso i terzi dalla società consortile nei confronti dell'ente appaltante, e, quindi, con l'art. 13, comma 2, della l. n. 109 del 1994, anche nei confronti di subappaltanti e fornitori”. La Corte distrettuale ha dunque correttamente precisato che, nel caso di specie, oltre a [OSCURATO:SOCIETA], sono responsabili in solido tra loro, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], anche le società socie della società consortile, in forza della previsione dell’art. 37 d. lgs. n. 163/2006 (Codice de i contratti pubblici ) , applicabile nella specie ratione temporis, che riproduce l’art. 13 comma secondo della legge n. 109/1994. Il comma quinto del menzionato art. 37 ribadisce infatti che l’offerta dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 6.- Nessun pregio rivestono le de duzioni svolte in ricorso da [OSCURATO:PERSONA] in punto di difetto di legittimazione passiva, data la circostanza che la ricorrente, con atto formalizzato a mezzo notaio in data 22.09.2009,ha perfezionato il recesso dalla qualità di socio della società consortile [OSCURATO:SOCIETA] e che i titoli esecutivi azionati da [OSCURATO:SOCIETA] si erano formati dopo tale data. Il giudice a quo ha infatti appurato che il credito vantato è relativo ad opere e forniture anteriori al recesso formalizzato di [OSCURATO:PERSONA] dalla società consortile. Si legge nella parte espositiva del ricorso attinente allo svolgimento del giudizio di primo grado che il Tribunale rilevava che il recesso “… di cui alla scrittura privata del 06/10/2008 non è opponibile alla creditrice e che comunque il credito è sorto prima della sottoscrizione della richiamata scrittura privata, riferendosi in massima parte a SAL emessi prima del 06/10/2008 e a materiale lapideo fornito il 31/10/2008 ma a seguito di elenco della SDF del 27/08/2008”. Tale valutazione di merito non risulta essere stata impugnata dalla ricorrente. 7.-La circostanza vale anche a disattendere la tesi d i [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:SOCIETA] abbia invocato nei confronti della stessa i titoli esecutivi, e non già le fatture poste a fondamento del rapporto sottostante(fatture che – come detto – non risultano contestate) , e che i due accertamenti giudiziali nei quali i titoli si sono formati non le sarebbero opponibili, posto che la stessa non ha ad essi partecipato. Si legge in sentenza (a pag. 5) che l’impresa Furlan si è costituita tardivamente in giudizio il 13.09.2012, “eccependo solo il difetto di legittimazione passiva per i pagamenti maturati dopo il 06/11/2008 o in subordine dopo il 22/09/2009, perché non era più socia della [OSCURATO:SOCIETA], nonché una diversa interpretazione della normativa in tema di responsabilità dei soci della consortile”;argomentazioni che la Corte di appello non ha ritenuto tali da scalfire il percorso logico giuridico seguito dal giudice di primo grado. Costituisce jus receptumche qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex plurimis: Cass.n. 2038/2019). Niente di tutto ciò si rinviene nei motivi di ricorso. 8.- In conclusione, il ricorso va disatteso . Non vi è ragione di decidere sulle spese, dato che nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede. 9.- Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tit
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