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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30587/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 20318 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difes o da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]) , in virtù di procura su foglio separato telematicamente allegato al ricorso; -ricorrente- nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), in persona del Direttore pro tempore;rappresentata e difes a ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato(pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 493/2023 della CORTE d ’ APPELLO di FIRENZE, depositata il 9 marzo 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2024 dal ConsiglierePaolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] – premesso che aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate due avvisi di accertamento relativi ad imposte non pagate per gli anni 2004 e 2005, per un importo complessivo di Euro 117.954,29; che, impugnati da lui tali avvisi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, dopo che questa ne aveva sospeso l’esecutività, [OSCURATO:PERSONA] s . p.a . aveva iscritto ipoteca suisuoi beni immobili per l’importo di Euro 234.214,58, pari al doppio del vantato credito fiscale; e che il giudizio tributario si era concluso in secondo grado con sentenza della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva ridotto l’importo da lui dovuto a circa 18.000 Euro, con conseguente cancella zione dell’iscrizione ipotecaria – convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Pisa perché, previo accertamento dell’ illegittimità della predetta iscrizione, fosse condannata al risarcimento dei danni patrimonialie non patrimoniali da lui patiti in conseguenza di essa.

Costituitasi l a convenuta, la causa fu istruita mediante l’acquisizionedi documenti e l’esperimento di una prova per testimoni avente ad oggetto l’escussione degli ex direttori delle agenzie bancarie con le quali il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenutorapporti di conto corrente al tempo dell’iscrizione ipotecaria.

Esaurital’istruttoria, il Tribunale di P isa accolse il capo di domanda relativo al danno non patrimoniale, riconoscendo all’attore, in via equitativa, l’importo di Euro 21.000 per il pregiudizio all’ immagine e alla reputazione, applicando analogicamente la tabella milanese in materia di diffamazione a mezzo stampa; rigettò, invece, il capo di domanda relativo al danno patrimoniale asseritamente derivante dal blocco degliaffidamenti e dei conti bancari, conseguente all’ illegittima iscrizioneipotecaria, per mancata prova dello stesso. 2.La pronuncia di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Firenze , che ha rigettato sia il gravame proposto dall’attore che quello proposto da ll’ Agenzia delle Entrate - Riscossione, succeduta all’originaria convenuta.

La Corte territoriale, condividendo le argomentazionidel giudice di prime cure, ha rilevato che dalle risultanze istruttorie–ed in particolare dalle dichiarazioni dei testimoni –era bensì emerso che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si era trovato in situazione di totale illiquidità e che le banche gli avevano bloccatoi fidi, ma non era emerso altresì che tale situazione fosse stata causata dagli effetti dell’iscrizione ipotecaria , a nche in ragione della circostanza c he era rimasta ignota la consistenza della situazionebancaria dell’attore- appellante prima della detta iscrizione . 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.Risponde con controricorso l’ Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA].

La trattazionedel ricorso è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata , ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., con riferimento , in particolare, all’individuazione e alla determinazione del danno risarcibile».

In sintesi, il ricorrentesostiene che, nel reputare che non sarebbe statodimostrato che i pregiudizi patrimoniali d a lui subìti in seguito a lla sospensione dei fidi e dei conti bancari erano derivati dall’ illegittima iscrizione ipotecaria, la Corte territoriale avrebbe violato la regola di funzione del “più probabile che non”, indebitamente subordinando la valutazione sulla sussistenza del nesso causale ad un giudizio di certezza,anziché ad un giudizio di probabilità. 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la «nullità della sentenza o del procedimento» e, in particolare, la «violazione dell’art.115 c.p.c. sotto il profilo del c.d. travisamento della prova».

Il ricorrente sostiene che la Corte d’appellosarebbe incorsa in un decisivo errore sulla ricognizione del contenuto obiettivo della prova testimoniale, poiché, diversamente da quanto da essa ritenuto, i testimoni avrebbero espressamente collegato il blocco dei conti correnti e la revocadegli affidamenti bancari all’ iscrizione ipotecaria. 2.Gli illustrati motivi – che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione– sono manifestamente inammissibili.

Essi, infatti, non ostante la formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto che, sulla scorta delle risultanzeistruttorie (in particolare, di quelle della prova testimoniale ), era bens ì emerso che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si era venuto a trovare in condizione di t o tale illiquidità a causa del blocco dei fidi, ma non era stato però anche provato che tale condizione fosse «anche solo in parte discendente dagli effetti dell’iscrizione ipotecaria » (pag.14 della sentenza impugnata).

Viene,dunque, in considerazione un perspicuo e motivato giudizio di fatto, conformemente espresso dai giudici di entrambi i gradi di merito, i quali –al di là dei rigorosi limiti in cui le SezioniUnite di questa Corte hanno ammessola censurabilità di questo vizio ( Cass., Sez.

Un., 05/03/2024, n. 5792) – non sono in a lcun modo in corsi nel travisamento delcontenuto obiettivo della prova testimoniale, ma ne hanno motivatamente (e doverosamente) apprezzato l’inferenza probatoria, evidenziando che da esso emergeva sibbene il dato obiettivo del blocco dei fidi ma non a nche l’ulteriore dato che la condizione di illiquidità derivanteda qu esto blocco costituisse , anche solo in parte, la conseguenza dell’ illegittima iscrizione ipotecaria ; l’apprezzamento di merito, inoltre, ha riguardato la dimostrazione del rapportodi conseguenzialità immediata e diretta dell’ allegato danno - conseguenza rispetto all’accertato accertato evento lesivo, in piena conformità al disposto dell’art. 1223 cod. civ., ma la circostanza che tale apprezzamento di m e rito abbia dato esito negativo (per non essere stata reputata fornita la predetta dimostrazione) non implica in alcun modo la violazione del criterio probabilistico quale regola di funzione del nessocausale.

Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte d’appello, i motivi di ricorso si palesano inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità.

In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] essere dichiarato inammissibile. 3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

4. Atteso il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condannail ricorrente a rimborsare al la controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.305,00 per compensi , oltrealle spese prenotate a debito. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 20318 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difes o da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]) , in virtù di procura su foglio separato telematicamente allegato al ricorso; -ricorrente- nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), in persona del Direttore pro tempore;rappresentata e difes a ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato(pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 493/2023 della CORTE d ’ APPELLO di FIRENZE, depositata il 9 marzo 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2024 dal ConsiglierePaolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] – premesso che aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate due avvisi di accertamento relativi ad imposte non pagate per gli anni 2004 e 2005, per un importo complessivo di Euro 117.954,29; che, impugnati da lui tali avvisi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, dopo che questa ne aveva sospeso l’esecutività, [OSCURATO:PERSONA] s . p.a . aveva iscritto ipoteca suisuoi beni immobili per l’importo di Euro 234.214,58, pari al doppio del vantato credito fiscale; e che il giudizio tributario si era concluso in secondo grado con sentenza della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva ridotto l’importo da lui dovuto a circa 18.000 Euro, con conseguente cancella zione dell’iscrizione ipotecaria – convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Pisa perché, previo accertamento dell’ illegittimità della predetta iscrizione, fosse condannata al risarcimento dei danni patrimonialie non patrimoniali da lui patiti in conseguenza di essa. Costituitasi l a convenuta, la causa fu istruita mediante l’acquisizionedi documenti e l’esperimento di una prova per testimoni avente ad oggetto l’escussione degli ex direttori delle agenzie bancarie con le quali il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenutorapporti di conto corrente al tempo dell’iscrizione ipotecaria. Esaurital’istruttoria, il Tribunale di P isa accolse il capo di domanda relativo al danno non patrimoniale, riconoscendo all’attore, in via equitativa, l’importo di Euro 21.000 per il pregiudizio all’ immagine e alla reputazione, applicando analogicamente la tabella milanese in materia di diffamazione a mezzo stampa; rigettò, invece, il capo di domanda relativo al danno patrimoniale asseritamente derivante dal blocco degliaffidamenti e dei conti bancari, conseguente all’ illegittima iscrizioneipotecaria, per mancata prova dello stesso. 2.La pronuncia di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Firenze , che ha rigettato sia il gravame proposto dall’attore che quello proposto da ll’ Agenzia delle Entrate - Riscossione, succeduta all’originaria convenuta. La Corte territoriale, condividendo le argomentazionidel giudice di prime cure, ha rilevato che dalle risultanze istruttorie–ed in particolare dalle dichiarazioni dei testimoni –era bensì emerso che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si era trovato in situazione di totale illiquidità e che le banche gli avevano bloccatoi fidi, ma non era emerso altresì che tale situazione fosse stata causata dagli effetti dell’iscrizione ipotecaria , a nche in ragione della circostanza c he era rimasta ignota la consistenza della situazionebancaria dell’attore- appellante prima della detta iscrizione . 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.Risponde con controricorso l’ Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. La trattazionedel ricorso è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata , ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., con riferimento , in particolare, all’individuazione e alla determinazione del danno risarcibile». In sintesi, il ricorrentesostiene che, nel reputare che non sarebbe statodimostrato che i pregiudizi patrimoniali d a lui subìti in seguito a lla sospensione dei fidi e dei conti bancari erano derivati dall’ illegittima iscrizione ipotecaria, la Corte territoriale avrebbe violato la regola di funzione del “più probabile che non”, indebitamente subordinando la valutazione sulla sussistenza del nesso causale ad un giudizio di certezza,anziché ad un giudizio di probabilità. 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la «nullità della sentenza o del procedimento» e, in particolare, la «violazione dell’art.115 c.p.c. sotto il profilo del c.d. travisamento della prova». Il ricorrente sostiene che la Corte d’appellosarebbe incorsa in un decisivo errore sulla ricognizione del contenuto obiettivo della prova testimoniale, poiché, diversamente da quanto da essa ritenuto, i testimoni avrebbero espressamente collegato il blocco dei conti correnti e la revocadegli affidamenti bancari all’ iscrizione ipotecaria. 2.Gli illustrati motivi – che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione– sono manifestamente inammissibili. Essi, infatti, non ostante la formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto che, sulla scorta delle risultanzeistruttorie (in particolare, di quelle della prova testimoniale ), era bens ì emerso che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si era venuto a trovare in condizione di t o tale illiquidità a causa del blocco dei fidi, ma non era stato però anche provato che tale condizione fosse «anche solo in parte discendente dagli effetti dell’iscrizione ipotecaria » (pag.14 della sentenza impugnata). Viene,dunque, in considerazione un perspicuo e motivato giudizio di fatto, conformemente espresso dai giudici di entrambi i gradi di merito, i quali –al di là dei rigorosi limiti in cui le SezioniUnite di questa Corte hanno ammessola censurabilità di questo vizio ( Cass., Sez. Un., 05/03/2024, n. 5792) – non sono in a lcun modo in corsi nel travisamento delcontenuto obiettivo della prova testimoniale, ma ne hanno motivatamente (e doverosamente) apprezzato l’inferenza probatoria, evidenziando che da esso emergeva sibbene il dato obiettivo del blocco dei fidi ma non a nche l’ulteriore dato che la condizione di illiquidità derivanteda qu esto blocco costituisse , anche solo in parte, la conseguenza dell’ illegittima iscrizione ipotecaria ; l’apprezzamento di merito, inoltre, ha riguardato la dimostrazione del rapportodi conseguenzialità immediata e diretta dell’ allegato danno - conseguenza rispetto all’accertato accertato evento lesivo, in piena conformità al disposto dell’art. 1223 cod. civ., ma la circostanza che tale apprezzamento di m e rito abbia dato esito negativo (per non essere stata reputata fornita la predetta dimostrazione) non implica in alcun modo la violazione del criterio probabilistico quale regola di funzione del nessocausale. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte d’appello, i motivi di ricorso si palesano inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] essere dichiarato inammissibile. 3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 4. Atteso il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condannail ricorrente a rimborsare al la controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.305,00 per compensi , oltrealle spese prenotate a debito. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso
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