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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08993/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte di Cassazione Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha avanzato richiesta, ai sensi dell'art. 625 - bis, comma 3, cod. proc. pen., di correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza n. 869/2025 - RGNR n. 11612/2025 emessa da questa Corte all'esito della udienza pubblica del 27 giugno 2025.

1.1. Ha dedotto il ricorrente che, nonostante la Corte di cassazione avesse annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma limitatamente al reato di lesioni personali contestato al capo C) della rubrica, ne avesse tuttavia disposto il rinvio per la rideterminazione della pena, in tal modo incorrendo in un evidente errore materiale.

2. La richiesta è manifestamente infondata.

Al capo C) della sentenza si contesta a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri imputati il delitto di lesione personale ai danni degli [OSCURATO:PERSONA] di P.g., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: dal capo di imputazione, ma soprattutto dalla motivazione della sentenza, oggetto del presente ricorso, si evince che i due [OSCURATO:PERSONA] furono aggrediti, ii~b in momenti diversi e non sempre da parte delle stesse persone, venendo anche attinti in diverse regioni corporee, riportando lesioni di differente natura ( puntualmente descritte nell'editto accusatorio).

2.1. In conseguenza di ciò, questa Corte annullava senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle lesioni personali che gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano subito rispettivamente al naso e alla mano per non avere commesso il fatto , essendo questo tipo di lesioni riferibili alla condotta aggressiva di altra imputata (nei confronti della quale il delitto non era stato tuttavia contestato); mentre, riteneva che le ulteriori condotte criminose - che avevano cagionato ai due [OSCURATO:PERSONA] altre lesioni, pure contestate e descritte sempre nel medesimo capo C) - fossero ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] idi guisa che, limitatamente a tale segmento di condotta ( oggettivamente meno grave rispetto a quello ab origine contestato), la sentenza impugnata dovesse essere annullata > ma con rinvio ai fini della rideternninazione del trattamento sanzionatorio.

3. Per le ragioni esposte, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte di Cassazione Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha avanzato richiesta, ai sensi dell'art. 625 - bis, comma 3, cod. proc. pen., di correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza n. 869/2025 - RGNR n. 11612/2025 emessa da questa Corte all'esito della udienza pubblica del 27 giugno 2025. 1.1. Ha dedotto il ricorrente che, nonostante la Corte di cassazione avesse annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma limitatamente al reato di lesioni personali contestato al capo C) della rubrica, ne avesse tuttavia disposto il rinvio per la rideterminazione della pena, in tal modo incorrendo in un evidente errore materiale. 2. La richiesta è manifestamente infondata. Al capo C) della sentenza si contesta a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri imputati il delitto di lesione personale ai danni degli [OSCURATO:PERSONA] di P.g., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: dal capo di imputazione, ma soprattutto dalla motivazione della sentenza, oggetto del presente ricorso, si evince che i due [OSCURATO:PERSONA] furono aggrediti, ii~b in momenti diversi e non sempre da parte delle stesse persone, venendo anche attinti in diverse regioni corporee, riportando lesioni di differente natura ( puntualmente descritte nell'editto accusatorio). 2.1. In conseguenza di ciò, questa Corte annullava senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle lesioni personali che gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano subito rispettivamente al naso e alla mano per non avere commesso il fatto , essendo questo tipo di lesioni riferibili alla condotta aggressiva di altra imputata (nei confronti della quale il delitto non era stato tuttavia contestato); mentre, riteneva che le ulteriori condotte criminose - che avevano cagionato ai due [OSCURATO:PERSONA] altre lesioni, pure contestate e descritte sempre nel medesimo capo C) - fossero ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] idi guisa che, limitatamente a tale segmento di condotta ( oggettivamente meno grave rispetto a quello ab origine contestato), la sentenza impugnata dovesse essere annullata > ma con rinvio ai fini della rideternninazione del trattamento sanzionatorio. 3. Per le ragioni esposte, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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