CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07619/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10/09/2021 il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, ha rigettato l'appello cautelare proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato di due delitti di illecito trasporto di sostanza stupefacente, aggravati dall'ingente quantitativo e dalla finalità agevolatrice di un'associazione di tipo mafioso, avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma, il precedente 29/04/2021, aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere o di sostituzione della stessa con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'Islami, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt.111, comma 6, Cost., 125, comma 3, 299 e 310 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza. Sostiene, in particolare, che i giudici della cautela, nel ritenere indispensabile il mantenimento del presidio restrittivo intramurario, non avrebbero tenuto conto delle deduzioni difensive, ma si sarebbero limitati, di fatto, a riproporre le argomentazioni a fondamento del provvedimento genetico e di quello che ne aveva sancito la conferma, con i quali si era evidenziata la pericolosità dell'imputato, desumendola dalla tipologia dei reati in contestazione più che dalla concreta gravità delle condotte dallo stesso tenute. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per illogicità manifesta in punto di ritenuto mancato superamento della presunzione di inadeguatezza di presidi cautelari diversi dalla restrizione intramuraria. Osserva al riguardo che l'anzidetta valutazione fonderebbe essenzialmente sull'unico e risalente precedente da cui l'imputato risulta gravato, non essendo stati indicati elementi specifici da cui desumere che la misura autocustodiale, se del caso rafforzata dall'applicazione del cd. "braccialetto elettronico", sia inidonea a fronteggiare le residue esigenze preventive, alla luce, peraltro, del non breve lasso temporale comunque trascorso dai fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, 299 e 310 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, assumendo che i giudici della cautela avrebbero rigettato l'appello e ritenuto indispensabile il mantenimento del vincolo custodiale massimamente afflittivo senza tener conto delle deduzioni difensive, in quanto si sarebbero limitati a riproporre argomentazioni illo tempore spese a giustificazione dell'adozione del provvedimento impositivo. In proposito, osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale distrettuale, nel rigettare l'azionato appello cautelare, ha posto in rilievo l'insussistenza di sopravvenienze valevoli a sovvertire il giudizio cautelare espresso in sede genetica, chiarendo che, a fronte della condanna in primo grado a una pena detentiva determinata in 8 anni e 4 mesi di reclusione, il mero decorso, dall'adozione del vincolo, di un tempo non eccessivo non risultava ex se fattore idoneo a far ritenere affievolito il pericolo di condotte recidivanti, così come non lo erano la risalenza dei fatti e lo svolgimento, da parte dell'imputato, di una lecita attività lavorativa in epoca antecedente al suo arresto. La decisione risulta, pertanto, rispettosa del dato normativo che si vorrebbe violato (artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen.) e sorretta da motivazione lineare e congrua, per nulla carente o, comunque, elusiva delle deduzioni prospettate con l'appello cautelare. 2.2. Egualmente infondato risulta, inoltre, il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per illogicità manifesta laddove si è ritenuta non superata la presunzione di inadeguatezza di presidi cautelari diversi da quello carcerario, sostenendo che la valutazione risulterebbe ancorata ad un unico precedente, peraltro risalente, esistente a carico dell'imputato e sarebbe stata formulata senza indicazione degli elementi in tesi indicativi dell'inidoneità al contenimento delle esigenze preventive della misura degli arresti domiciliari, rafforzata dall'applicazione del "braccialetto elettronico". Al riguardo, si rileva che la ritenuta indispensabilità del presidio custodiale in funzione del soddisfacimento di perduranti esigenze preventive comporta, di fatto, una valutazione di inopportunità in ordine all'impiego del cd. "braccialetto elettronico", avendo affermato, di recente, la Suprema Corte che «Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (in tal senso Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro