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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 19258/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 069S6ZT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINOdat-e-avvése-~1"; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6658/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione dell'art. 444 c.p.p.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Il ricorrente propone un ricorso di poche righe, limitandosi a lamentare una violazione di legge che poi non esplicita in alcun modo, con un ricorso del tutto aspecifico, mancante anche graficamente della specificazione dei motivi.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13/05/2025 Il C sigliere est sore \,,_, La re *d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 069S6ZT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINOdat-e-avvése-~1"; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6658/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione dell'art. 444 c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Il ricorrente propone un ricorso di poche righe, limitandosi a lamentare una violazione di legge che poi non esplicita in alcun modo, con un ricorso del tutto aspecifico, mancante anche graficamente della specificazione dei motivi. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13/05/2025 Il C sigliere est sore \,,_, La re *d
Sentenza Cassazione n. 19258/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris