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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2021

Cassazione n. 42655/2021

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 19 novembre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha - in accoglimento dell'appello della parte civile - riformato, limitatamente alle statuizioni civili, la decisione del Tribunale di Noia del 6 luglio 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'elemento soggettivo del reato.

Richiamata la ricostruzione dei fatti resa nella sentenza impugnata, contesta il ricorrente la ritenuta sussistenza del dolo, fondata sull'erronea valutazione del referto in atti che, nel diagnosticare "contusione escoriata ginocchio dx e sx e alle mani cervicalgia post traumatica", smentisce la ricostruzione dell'investimento in termini di volontarietà.

Lamenta, altresì, il travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il medesimo non avesse negato l'investimento, avendo, invece, costui affermato di non essersi reso conto di aver determinato la caduta della persona offesa.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., reputata sussistente pur in presenza della necessità dell'imputato di sottrarsi all'ira aggressiva della persona offesa e dell'intervento di altra persona che, oltre ad impedire all'imputato la marcia, avevano ingenerato il timore di un'aggressione.

3. Con nota trasmessa il 7 settembre 2021, la parte civile ha nominato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Sono state depositate le conclusioni e la nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

1.1. Nel quadro così delineato, la censura concernente l'elemento soggettivo del reato, svolta nel primo motivo, è inammissibile perché propone doglianze da un lato meramente reiterative dell'appello e, dall'altro, formulate eminentemente in fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con la proposta censura il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla attendibilità delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

1.2. L'intenzionalità dell'investimento, almeno a titolo di previsione della caduta della Bellucci a seguito dell'impatto con l'auto condotta dall'imputato, di fronte alla quale la medesima si era posta al fine di contestare la marcia, in senso opposto a quello consentito, è stata ancorata alle dichiarazioni rese dalla parte offesa e dal teste Esposito, che hanno ricostruito l'antefatto (rimostranze per la percorrenza della via in senso vietato), e dalla compatibilità delle lesioni con la dinamica ripercorsa dalle fonti orali; compatibilità che non risulta smentita, con il necessario grado di evidenza, dalla prospettazione del ricorrente che, postulando del tutto assertivamente l'incompatibilità del dolo con la portata patognomica delle lesioni diagnosticate nell'immediatezza, introduce una personale rielaborazione del referto, richiedendone inammissibilmente la diretta valutazione.

Né configura vizio alcuno il dedotto travisamento delle dichiarazioni dell'imputato, che si risolve in una questione meramente nominalistica tra il significato tratto dal giudice e quello, invece, preteso dal ricorrente relativamente all'assenza di consapevolezza dell'investimento, a fronte della circostanza, rimasta incontestata, della caduta della Bellucci in seguito al contatto con l'auto in marcia.

Sul punto, è appena il caso di ribadire come, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).

Per il resto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dello standard dimostrativo dell'elemento soggettivo, specificando come la rispettiva posizione delle parti abbia rivelato nell'imputato, che ha proseguito la marcia nonostante la presenza della vittima, la previsione, in concreto, dell'investimento e delle conseguenti lesioni, in linea con i principi direttivi enunciati da questa Corte in tema di dolo eventuale (Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104; Sez. 5, n. 23992 del 23/02/2015, A., Rv. 265306).

Il primo motivo è, pertanto, inammissibile.

2. Il secondo motivo è generico.

Anche in riferimento all'aggravante dei futili motivi, il ricorrente reitera censure già razionalmente disattese e, nel ribadire il preteso timore di un'aggressione ai suoi danni, non si confronta con la sentenza impugnata che ha, sul punto, ricostruito le rispettive condotte delle parti, reputando sproporzionata la reazione dell'imputato, a fronte della mera contestazione mossagli dalla Bellucci per la condotta di guida, obiettivamente inosservante, dal medesimo tenuta e proseguita.

In tal modo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103), in aderenza alle emergenze probatorie ed attraverso un iter argomentativo che non evidenzia profili di criticità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nel grado, come liquidate in dispositivo, in considerazione dell'attività difensiva dispiegata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nel grado, che liquida in euro 156

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 19 novembre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha - in accoglimento dell'appello della parte civile - riformato, limitatamente alle statuizioni civili, la decisione del Tribunale di Noia del 6 luglio 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'elemento soggettivo del reato. Richiamata la ricostruzione dei fatti resa nella sentenza impugnata, contesta il ricorrente la ritenuta sussistenza del dolo, fondata sull'erronea valutazione del referto in atti che, nel diagnosticare "contusione escoriata ginocchio dx e sx e alle mani cervicalgia post traumatica", smentisce la ricostruzione dell'investimento in termini di volontarietà. Lamenta, altresì, il travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il medesimo non avesse negato l'investimento, avendo, invece, costui affermato di non essersi reso conto di aver determinato la caduta della persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., reputata sussistente pur in presenza della necessità dell'imputato di sottrarsi all'ira aggressiva della persona offesa e dell'intervento di altra persona che, oltre ad impedire all'imputato la marcia, avevano ingenerato il timore di un'aggressione. 3. Con nota trasmessa il 7 settembre 2021, la parte civile ha nominato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Sono state depositate le conclusioni e la nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 1.1. Nel quadro così delineato, la censura concernente l'elemento soggettivo del reato, svolta nel primo motivo, è inammissibile perché propone doglianze da un lato meramente reiterative dell'appello e, dall'altro, formulate eminentemente in fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con la proposta censura il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla attendibilità delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. 1.2. L'intenzionalità dell'investimento, almeno a titolo di previsione della caduta della Bellucci a seguito dell'impatto con l'auto condotta dall'imputato, di fronte alla quale la medesima si era posta al fine di contestare la marcia, in senso opposto a quello consentito, è stata ancorata alle dichiarazioni rese dalla parte offesa e dal teste Esposito, che hanno ricostruito l'antefatto (rimostranze per la percorrenza della via in senso vietato), e dalla compatibilità delle lesioni con la dinamica ripercorsa dalle fonti orali; compatibilità che non risulta smentita, con il necessario grado di evidenza, dalla prospettazione del ricorrente che, postulando del tutto assertivamente l'incompatibilità del dolo con la portata patognomica delle lesioni diagnosticate nell'immediatezza, introduce una personale rielaborazione del referto, richiedendone inammissibilmente la diretta valutazione. Né configura vizio alcuno il dedotto travisamento delle dichiarazioni dell'imputato, che si risolve in una questione meramente nominalistica tra il significato tratto dal giudice e quello, invece, preteso dal ricorrente relativamente all'assenza di consapevolezza dell'investimento, a fronte della circostanza, rimasta incontestata, della caduta della Bellucci in seguito al contatto con l'auto in marcia. Sul punto, è appena il caso di ribadire come, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). Per il resto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dello standard dimostrativo dell'elemento soggettivo, specificando come la rispettiva posizione delle parti abbia rivelato nell'imputato, che ha proseguito la marcia nonostante la presenza della vittima, la previsione, in concreto, dell'investimento e delle conseguenti lesioni, in linea con i principi direttivi enunciati da questa Corte in tema di dolo eventuale (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104; Sez. 5, n. 23992 del 23/02/2015, A., Rv. 265306). Il primo motivo è, pertanto, inammissibile. 2. Il secondo motivo è generico. Anche in riferimento all'aggravante dei futili motivi, il ricorrente reitera censure già razionalmente disattese e, nel ribadire il preteso timore di un'aggressione ai suoi danni, non si confronta con la sentenza impugnata che ha, sul punto, ricostruito le rispettive condotte delle parti, reputando sproporzionata la reazione dell'imputato, a fronte della mera contestazione mossagli dalla Bellucci per la condotta di guida, obiettivamente inosservante, dal medesimo tenuta e proseguita. In tal modo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103), in aderenza alle emergenze probatorie ed attraverso un iter argomentativo che non evidenzia profili di criticità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nel grado, come liquidate in dispositivo, in considerazione dell'attività difensiva dispiegata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nel grado, che liquida in euro 156
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