CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 settembre 2026
Cassazione n. 25872/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4621/2024depositata il 27/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22406/2018,Numero registro generale 21725/2024Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 25872/2026Data pubblicazione 28/09/2026emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], chiedendoaccertarsi l’illegittimità e l’infondatezza della pretesa monitoria avente aoggetto quanto versato per la realizzazione di una casa familiare inVelletri, con conseguente revoca del decreto opposto e condannadell’opposto al pagamento delle spese. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA],eccependo l’improcedibilità dell’opposizione per tardiva iscrizione a ruolodella causa - avvenuta telematicamente l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte delperfezionamento della notifica dell’atto introduttivo risalente al29.11.2018 - in violazione del termine di cui all’art. 165 c.p.c. Consentenza n. 22576/2019, il Tribunale di Roma accoglieva l’eccezione,dichiarando improcedibile l’opposizione, con condanna della societàopponente al pagamento della metà delle spese di lite e compensazionedella restante metà.2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva appello avverso la decisione di primogrado, deducendo: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c.,ultimo comma, e dell’art. 4, comma 3, della l. n. 890 del 1982, inrelazione all’art. 132, n. 4, c.p.c., nonché carenza, contraddittorietà eillogicità della motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., conriguardo alla decorrenza del termine di costituzione dell’opponente; b)erronea valutazione dell’orientamento della Corte costituzionale e diquesta Corte in tema di perfezionamento della notificazione e decorrenzadel termine per l’iscrizione a ruolo. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA],concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensidell’art. 348-bis c.p.c. o, in via gradata, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.; inulteriore subordine, per l’inammissibilità del gravame in quanto limitato avizi di rito e, comunque, per il rigetto dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n. 4621/2024, dichiarava l’opposizione aldecreto ingiuntivo procedibile, ma l’appello inammissibile per violazionedell’art. 346 c.p.c., condannando Abbasciano alla restituzione, in favore diNumero registro generale 21725/2024Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 25872/2026Data pubblicazione 28/09/2026DIRO [OSCURATO:SOCIETA]., di quanto pagato in esecuzione dei precedentiprovvedimenti giurisdizionali, con interessi nella misura legale.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e propone ricorso incidentalecondizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria nei termini dicui all’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità parziale dellasentenza impugnata per assenza di motivazione relativamente al capo concui è stato condannato alla restituzione delle somme ricevute,denunciando la violazione degli artt. 161, comma 1, e 132 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.2. Con la seconda censura il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., motivo formulato ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 165 e 149 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, c.p.c.4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato all’accoglimentodel ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. censura la statuizione diinammissibilità dell’appello, assumendo che, una volta riformata lapronuncia di improcedibilità dell’opposizione, la Corte territoriale avrebbedovuto decidere nel merito della domanda di opposizione a decretoingiuntivo, senza pretendere una formale riproposizione dei motivi dimerito già dedotti in primo grado.5. Ritiene la Corte che debba essere esaminato con priorità l’unico motivodel ricorso incidentale, ancorché formalmente qualificato dalla parte comecondizionato.Numero registro generale 21725/2024Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 25872/2026Data pubblicazione 28/09/2026La qualificazione dell’impugnazione, infatti, non dipende dalladenominazione attribuitale dalla parte, ma dal suo contenuto sostanziale,dalla natura della questione devoluta e dal rapporto logico-giuridico cheessa presenta rispetto alle censure formulate con il ricorso principale. Lasubordinazione espressamente apposta dalla parte non vincola, pertanto,la Corte quando il motivo incidentale investa una statuizione suscettibile diessere esaminata autonomamente e prospetti una questione checostituisce antecedente logico necessario della decisione sullecontrapposte impugnazioni.Questa Corte ha affermato che il ricorso incidentale non condizionato, conil quale siano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di meritola cui decisione, secondo l’ordine logico-giuridico, debba precedere quellasul merito del ricorso principale, va esaminato con priorità rispetto aquest’ultimo, poiché l’interesse all’impugnazione sorge per il solo fatto cheil ricorrente incidentale sia rimasto soccombente sulla questione decisa insenso a lui sfavorevole (Sez. 3, n. 24407/2021, n.m., pag.5; Sez. 1, n.23271/2014). Va altresì considerato che il ricorso incidentale propostodalla parte totalmente vittoriosa nel merito su questioni pregiudiziali di ritoo preliminari di merito ha, invece, natura condizionata e viene esaminato,ove la questione sia stata decisa, soltanto quando divenga attualel’interesse per effetto della fondatezza del ricorso principale (Sez. 3, n.25694/2024). Quest’ultima fattispecie non ricorre nel caso in esame,poiché la società è rimasta soccombente sull’autonoma statuizione diinammissibilità del proprio appello. Tanto giustifica l'esame nell'ordinelogico delle questioni indicato dall'art. 276, secondo comma, cod. proc.civ. applicabile, ai sensi dell'art. 141 disp. att. cod. proc. civ., anche nelgiudizio di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., infatti, non ripropone una questione rimastasemplicemente assorbita per effetto di una decisione integralmentefavorevole, ma censura un capo della sentenza che le è direttamenteNumero registro generale 21725/2024Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 25872/2026Data pubblicazione 28/09/2026sfavorevole, costituito dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello permancata riproposizione delle questioni di merito. La società ha, quindi, uninteresse attuale alla rimozione di tale statuizione, la quale le impedisce diottenere la decisione sul merito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, puressendo stata riformata la pronuncia di improcedibilità resa dal Tribunale.Il ricorso incidentale, sebbene denominato condizionato, deve pertantoessere qualificato come non condizionato ed esaminato per primo, poichéil suo accoglimento comporta la cassazione della sentenza impugnata e larimessione al giudice del rinvio delle questioni di merito dell’opposizione,con conseguente assorbimento di tutti i motivi del ricorso principale.Con l’unico motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. censura lastatuizione con la quale la Corte d’appello, dopo avere riformato ladecisione di primo grado quanto alla ritenuta improcedibilitàdell’opposizione a decreto ingiuntivo, ha dichiarato inammissibile l’appelloper mancata riproposizione delle questioni di merito. La ricorrenteincidentale sostiene che, una volta rimossa la pronuncia in rito, la Corteterritoriale avrebbe dovuto decidere direttamente il meritodell’opposizione, senza esigere la formulazione di specifici motivi digravame su questioni che il Tribunale non aveva esaminato.Il motivo è fondato.Quando la sentenza di primo grado abbia definito il giudizio con unapronuncia in rito, dichiarando improcedibile o inammissibile l’opposizione adecreto ingiuntivo, l’impugnazione proposta avverso tale statuizionemanifesta la volontà dell’appellante di ottenere la prosecuzione delgiudizio e la decisione anche sul merito della domanda, che non haformato oggetto della pronuncia impugnata. La parte non è, quindi, tenutaa formulare specifici motivi di appello contro statuizioni di meritoinesistenti, né a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. domande edNumero registro generale 21725/2024Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 25872/2026Data pubblicazione 28/09/2026eccezioni sulle quali il primo giudice non si sia pronunciato per averedefinito il giudizio esclusivamente in rito.Ne consegue che il giudice d’appello, ove ritenga erronea la pronuncia inrito, deve decidere direttamente il merito delle questioni ritualmenteintrodotte nel giudizio di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesitassative di rimessione della causa al primo giudice. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, affermato che, qualora la sentenza impugnata abbiadichiarato inammissibile per tardività l’opposizione a decreto ingiuntivo, imotivi di appello non possono investire anche il merito della domanda, sulquale il primo giudice non ha pronunciato, e che l’impugnazione dellastatuizione pregiudiziale devolve al giudice d’appello anche le domande ele questioni di merito ritualmente proposte in primo grado (Sez. U, n.927/2022; Sez. 2, n. 28078/2024).La Corte d’appello, pertanto, una volta esclusa la tardività dellacostituzione dell’opponente e riformata la declaratoria di improcedibilitàdell’opposizione, non poteva dichiarare inammissibile l’appello perviolazione dell’art. 346 c.p.c., ma avrebbe dovuto esaminare il meritodell’opposizione a decreto ingiuntivo sulla base delle domande, delleeccezioni e delle difese ritualmente introdotte dalle parti.6. L’accoglimento del ricorso incidentale determina la cassazione dellasentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, affinché proceda all’esame del merito dell’opposizione adecreto ingiuntivo e provveda anche sulle conseguenti domanderestitutorie e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Le censure del ricorrente principale investono, infatti, la statuizionerestitutoria, la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. e la questionerelativa alla decorrenza del termine di costituzione dell’opponente. Lacassazione della sentenza per effetto dell’accoglimento del ricorsoincidentale comporta la rinnovazione del giudizio di merito dinanzi allaNumero registro generale 21725/2024Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 25872/2026Data pubblicazione 28/09/2026Corte territoriale, la quale dovrà dunque pronunciarsi sull’opposizione adecreto ingiuntivo e sulle domande consequenziali, restando pertantoassorbita ogni ulteriore questione devoluta con il ricorso principale. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale, qualificato come non condizionato,e dichiara assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma,in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile del 16settembre 2026.Il PresidenteMauro Mocci