CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 25197/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha riformato la condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 29 settembre 2015, rideterminando il trattamento sanzionatorio in quello di anni uno mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 1.666,66 di multa, dichiarato assorbito il reato di cui al capo a) in quello sub b), nonché dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo d) per intervenuta prescrizione. Ritenuto che i motivi proposti (violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - motivo 1; nullità della sentenza per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione - motivo 2) sono doglianze manifestamente infondate perché non emergenti dalla motivazione del provvedimento impugnato la quale, invero, risulta completa, non manifestamente illogica ed immune da censure di ogni tipo. Considerato, infatti, che, sul punto del trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello ha precisato, quanto alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche, che queste sono state già riconosciute dal primo giudice nella massima estensione, avendo determinato la riduzione della pena nella misura di un terzo, riconoscendo la medesima riduzione ex art. 62-bis cod. pen., in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio (cfr. pag. 6 della sentenza di appello impugnata). Reputato, quanto all'entità della pena irrogata, che questa non è eccessivamente distante dal minimo edittale, per quanto concerne l'entità della pena base, che il giudice di secondo grado indica nella misura di anni tre di reclusione ed euro tremila di multa per il delitto di cui al capo C) (artt. 81, 648 cod. pen.) e che, pertanto, l'onere motivazionale richiesto al giudice di merito non è particolarmente stringente, potendo ritenersi che le giustificazioni circa l'entità della pena si possano ricavare dalla lettura complessiva della motivazione (cfr. pag. 5). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023