CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28758/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2022 della [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia DEL 01/10/2021, con la quale, previa rinuncia ai motivi di impugnazione ad eccezione di quanto concerneva il carico sanzionatorio, in accoglimento del concordato intervenuto tra le parti, riduceva la pena ad anni due di reclusione ed euo 1100,00 di multa per il reato allo stesso ascritto. Il ricorrente ha dedotto con un unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione perché assente, contraddittoria e manifestamente illogica non avendo il giudice di appello affrontato in alcun modo il tema della sussistenza di quelle cause che avrebbero potuto giustificare l'immediata declaratoria di cause di non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre, in via preliminare, osservare che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso personalmente, mediante atto dallo stesso sottoscritto. Tale ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata." (Sez. U., n.8914 del 21/1272017, Aiello, Rv. 272010- 01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez. 5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01 ). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in