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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 27285/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 31355/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 1 [OSCURATO:PERSONA], SULMONA E L'AQUILA, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ORSO che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1447/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI.

Ric. n. 31355/2021 sez.

M3 - ud. 08-06-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 30/9/2021 (n. 1447/2021), la Corte d'ap- pello di L'Aquila ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha interpretato il contenuto del contratto di assicurazione stipulato dall'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 di Avezzano, Sulmona e L'Aquila con la [OSCURATO:SOCIETA]., con particolare riguardo ai conte- nuti dei limiti del massimale di polizza ivi previsti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto pienamente compatibile - con la determinazione del massimale annuale della polizza nell'importo di euro 7.500,000,00 - l'entità, prevista nella stessa misura, del massimale complessivo per tutta la durata di efficacia della polizza, trattandosi di una previsione coerente con la determinazione dei diversi (e inferiori) massimali an- nuali previsti per taluni casi speciali, sì da consentire l'estensione, fino al limite contrattuale complessivo, del massimale annuale riferito ai casi ordinari; lettura, quest'ultima, peraltro corrispondente a un pre- ciso interesse dell'azienda sanitaria assicurata; avverso la sentenza del giudice d'appello, l'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 di Avezzano, Sulmona e L'Aquila, propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che, con i tre motivi d'impugnazione proposti, l'azienda sanitaria ricor- rente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 31355/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri corte territoriale erroneamente ritenuto corretta l'interpretazione for- nita dal giudice di primo grado in ordine ai contenuti della polizza og- getto d'esame, avendo entrambi i giudici del merito trascurato di for- nire un'interpretazione complessiva del testo contrattuale al di là del senso letterale delle parole, dovendo ritenersi evidente la volontà delle parti di moltiplicare l'entità del massimale di polizza complessivo rife- rito all'intera durata del rapporto assicurativo (senza limitarlo alla sola somma di euro 7 milioni e mezzo), una volta stabilito nel medesimo importo di euro 7 milioni e mezzo l'entità del massimale annuale; e per aver altresì tradito il significato della clausola contrattuale di cui al punto n. 1.16 della polizza, nella parte in cui prevede la regola dell'in- terpretazione delle clausole del contratto nel senso più favorevole all'assicurato; tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono manifestamente infondati; osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è cen- surabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d'es- sere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all'interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);Adunanza del 8 giugno 2022 - R. G. n. 31355/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nel caso di specie, l'azienda sanitaria ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradi- mento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell'art. 1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell'interpre- tazione complessiva attribuita ai termini dell'atto negoziale (ex art.1363 c.c.), oltre alla violazione del principio che impone l'attribuzione alle clausole del contratto nel senso in cui possono avere qualche ef- fetto (secondo l'art. 1367 c.c.), orientando l'argomentazione critica ri- volta nei confronti dell'interpretazione dei giudici del merito, non già attraverso la prospettazione di un'obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti ne- goziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contrad- dittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto (così come della ri- levabilità ictu ocull di un'interpretazione del tutto sconveniente, ri- spetto alla natura o all'oggetto del contratto, o lesiva del principio che impone l'attribuzione di efficacia a ciascuna delle clausole del con- tratto), bensì attraverso l'indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ri- tenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valu- tazione di merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all'interpretazione delle dichiarazioni ne- goziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ri- costruzione del significato complessivo dell'atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, Adunanza del 8 giugno 2022 - R. G. n. 31355/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri piuttosto armonizzando, con coerenza, il senso letterale delle parole al significato complessivo dell'atto, giustificando in modo logicamente coerente lo stesso riconoscimento della coincidenza dell'interpretazione fatta propria al miglior interesse dell'assicurato, sì da sfuggire integral- mente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della so- cietà controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la li- quidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 20.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 31355/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 1 [OSCURATO:PERSONA], SULMONA E L'AQUILA, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ORSO che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1447/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Ric. n. 31355/2021 sez. M3 - ud. 08-06-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 30/9/2021 (n. 1447/2021), la Corte d'ap- pello di L'Aquila ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha interpretato il contenuto del contratto di assicurazione stipulato dall'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 di Avezzano, Sulmona e L'Aquila con la [OSCURATO:SOCIETA]., con particolare riguardo ai conte- nuti dei limiti del massimale di polizza ivi previsti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto pienamente compatibile - con la determinazione del massimale annuale della polizza nell'importo di euro 7.500,000,00 - l'entità, prevista nella stessa misura, del massimale complessivo per tutta la durata di efficacia della polizza, trattandosi di una previsione coerente con la determinazione dei diversi (e inferiori) massimali an- nuali previsti per taluni casi speciali, sì da consentire l'estensione, fino al limite contrattuale complessivo, del massimale annuale riferito ai casi ordinari; lettura, quest'ultima, peraltro corrispondente a un pre- ciso interesse dell'azienda sanitaria assicurata; avverso la sentenza del giudice d'appello, l'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 di Avezzano, Sulmona e L'Aquila, propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che, con i tre motivi d'impugnazione proposti, l'azienda sanitaria ricor- rente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 31355/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri corte territoriale erroneamente ritenuto corretta l'interpretazione for- nita dal giudice di primo grado in ordine ai contenuti della polizza og- getto d'esame, avendo entrambi i giudici del merito trascurato di for- nire un'interpretazione complessiva del testo contrattuale al di là del senso letterale delle parole, dovendo ritenersi evidente la volontà delle parti di moltiplicare l'entità del massimale di polizza complessivo rife- rito all'intera durata del rapporto assicurativo (senza limitarlo alla sola somma di euro 7 milioni e mezzo), una volta stabilito nel medesimo importo di euro 7 milioni e mezzo l'entità del massimale annuale; e per aver altresì tradito il significato della clausola contrattuale di cui al punto n. 1.16 della polizza, nella parte in cui prevede la regola dell'in- terpretazione delle clausole del contratto nel senso più favorevole all'assicurato; tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono manifestamente infondati; osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è cen- surabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d'es- sere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all'interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);Adunanza del 8 giugno 2022 - R. G. n. 31355/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nel caso di specie, l'azienda sanitaria ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradi- mento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell'art. 1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell'interpre- tazione complessiva attribuita ai termini dell'atto negoziale (ex art.1363 c.c.), oltre alla violazione del principio che impone l'attribuzione alle clausole del contratto nel senso in cui possono avere qualche ef- fetto (secondo l'art. 1367 c.c.), orientando l'argomentazione critica ri- volta nei confronti dell'interpretazione dei giudici del merito, non già attraverso la prospettazione di un'obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti ne- goziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contrad- dittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto (così come della ri- levabilità ictu ocull di un'interpretazione del tutto sconveniente, ri- spetto alla natura o all'oggetto del contratto, o lesiva del principio che impone l'attribuzione di efficacia a ciascuna delle clausole del con- tratto), bensì attraverso l'indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ri- tenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valu- tazione di merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all'interpretazione delle dichiarazioni ne- goziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ri- costruzione del significato complessivo dell'atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, Adunanza del 8 giugno 2022 - R. G. n. 31355/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri piuttosto armonizzando, con coerenza, il senso letterale delle parole al significato complessivo dell'atto, giustificando in modo logicamente coerente lo stesso riconoscimento della coincidenza dell'interpretazione fatta propria al miglior interesse dell'assicurato, sì da sfuggire integral- mente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della so- cietà controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la li- quidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 20.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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