CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07218/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 febbraio 1986; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 29 luglio 1983; avverso la sentenza del 7 dicembre 2021, della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, esclusa per il solo Robulet la recidiva e riconosciute a quest'ultimo le attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante contestata, ha comunque confermato la responsabilità di entrambi i ricorrenti per il reato di furto aggravato in abitazione (di cui all'art. 624-bis, 625 n. 7 cod. pen.). 2. I ricorrenti articolano due motivi d'impugnazione, formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, e deducono: - con il primo, l'insufficiente motivazione della sentenza, in punto di responsabilità, e la violazione dell'art. 27 Cost. (in quanto, secondo la difesa, entrambi i ricorrenti sarebbero stati ritenuti colpevoli per il solo fatto di non aver saputo indicare chi altri avrebbe potuto portare via la bicicletta); - con il secondo, l'erronea qualificazione del fatto come furto in abitazione, benché commesso in un cortile condominiale su cosa esposta alla pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con le argomentazioni, logiche e coerenti con i dati processuali richiamati, offerte dai giudici di merito. I fatti sono stati dettagliatamente ricostruiti dal Tribunale all'esito dell'istruttoria dibattimentale. La sera del 21 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] raggiungeva l'abitazione di un amico, ubicata alla via Cassoli n. 16, in [OSCURATO:PERSONA], lasciando parcheggiata la sua bicicletta all'interno dello spazio privato condominiale, munito di rastrelliera, liberamente accessibile al pubblico. Poco dopo, dalla finestra della casa dell'amico, [OSCURATO:PERSONA] si avvedeva che un uomo e una donna si erano approcciati alla sua bicicletta e l'avevano rimossa da dove era stata parcheggiata, con l'uomo a salire prontamente in sella e a fuggire via da quei luoghi. Poco dopo la sottrazione la bicicletta è stata trovata nel cortile dell'abitazione del Robulet. Cosicché, è stato dedotto che la Dutka (convivente del Robulet) si sia avvicinata alla bicicletta dell'Ocran, unitamente al correo, rimuovendola insieme a costui ed il Robulet sia salito in sella e l'abbia portata via. Ricostruiti in questi termini i fatti oggetto dell'imputazione, i ricorrenti sono stati ritenuti colpevoli non per il solo fatto di non aver saputo indicare chi altri avrebbe potuto portare via la bicicletta, ma alla luce delle evidenti emergenze processuali: la Dutka, perché direttamente osservata dalla vittima; il Robulet, perché insieme alla donna c'era un uomo che fuggì e poco dopo la bicicletta fu ritrovata nel cortile di abitazione di quest'ultimo. Ciò considerato, il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata: esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2. Il secondo motivo è infondato. La nozione di privata dimora non è sovrapponibile a quella di abitazione, in quanto comprende anche i luoghi nei quali la persona compia, ancorché in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (Sez. 5 n. 6210 del 24/11/2015 - dep. 2016, Rv. 265875). E, quindi, anche tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere, ancorché in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (Sez. 2 n. 23981 del 20/05/2016, Rv. 267204). Ivi comprese le aree pertinenziali, fra i quali, quindi, anche i cortili (cfr. in motivazione Sez. 4 n. 4215 del 10/01/2013, Rv. 255080). Parallelamente, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. è configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile, posto che per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui sul quale fa affidamento chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita (Sez. 4, n. 5113 del 07/11/2007, dep. 2008, Rv. 238742) e la ragione dell'aggravamento consiste proprio nella volontà di apprestare una più energica tutela a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o temporaneo, senza custodia continua (Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016, Giusto, Rv. 26862; Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, Rv. 263258; Sez. 2, n. 561 del 09/12/2008 - dep. 2009, Rv. 242716), a prescindere dalla natura pubblica o privata del luogo in cui le cose medesime siano state lasciate (Sez. 2, n. 3671 del 13/10/1987, dep. 1988, Rv. 177941) 4. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento