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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 37988/2021

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c ORDINANZA sul ricorso 9445-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1,F, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] prC55() la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', AMICO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] G A I ',TANA, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCI i i ,ERI A della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato G I USI ,-13131, TRIBUI ,ATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 905/2019 della CORTI', D'APPELLO di \TANIA depositata il 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

IZOB1RTO B11.1,1 [OSCURATO:PERSONA]

I. la Corte d'Appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto le domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA], assunta reiteratamente tempo determinato presso il Consorzio \utostrade Siciliane (di seguito (AS) c ciò sul presupposto della mancanza di forma scritta e per genericità delle causali;

2. la Corte territoriale condannava quindi il CAS al pagamento) al predetto) titolo di sei mensilità di retribuzione globale di fatto;

3. la predetta sentenza è impugnata per cassazione dal (\S mediante Oli unico) motivo, resistito da controricorso della lavoratrice;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

5. entrambe le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA]

1. l'unico motivo di ricorso sostiene la violazione dell'art. 36, co. 5, d. lgs. 165/2001 e dell'art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e in esso si afferma che, trattandosi di contratti plurimi ma distanti tra loro nel tempo, non si potrebbe parlare di successione o reiterazione illegittima;

2. l'ambito del decidere riguarda pacificamente il tema della reiterazione abusiva di contratti di lavoro a termine con una pubblica Ric. 2020 n. 9445 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -2- amministrazione O comunque con soggetto che, per i legatili giuridici istituzionali esistenti con una P. \. sia soggetto alle medesime regole sostanziali sul punto;

3. rispetto a CAS questa S.C. ha del resto già affermato che «i rapporti di lavoro instaurati dal Consw7O per le autostrade siciliane, istituito ai sensi dell'art. 16 della

1. n. _531 del 1982 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla disciplina del pubblico impiego contrattualiato di tsIn cii ci. /s. n. 165 del 2001; conseguentemente, in applic(Tnne dell'art. 36, comma 3, di tale decreto, l'illegittima apposiione del termine al contratto di lavoro non può determinare la costillione di un rapporto a tempo indeterminato» (C. 3558/2021), valendo altresì il consequenziale principio per cui «in materia di pubblico impie,go privati.uato, nell'ipotesi di abusiva reitera,—ione di contratti a termine, la misura risartitoria prevista dall'ad. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va intopretaN in conformità al canone di efie ttività della Web ,11/ermato dalla Code di Giusti.zia LTE (ordinclltza 12 dicembre 2013, in C- 50/13), sicché, mentre l'a escluso - siccome 11C011g1710 - ricorso ai criteri previsti per il licemziamento illegittimo, può _fiTir6 Ori/pento jattis ecie omogenea di cui all'ad. 32, comma 5, della

1. ,. 183 del 2010, quale danno presunto, con valen.za sanionatona e quablicabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudi,—io Affido, sena che ne derivi una poskione di l'avore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per primo, l'indennità tiata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito» (Cass., 3072/2016)

4. in concreto) Cass. 559/2021, in un caso e su motivo analogo al presente, sempre nei riguardi di CAS, ha ritenuto) che «Pinongnata pronnnoia è condivisibile ... dove ha ritenuto esservi stata l'impugnaione di una succeso-ione di contratti (e non di singoli contratti) stante il denun.ziato abusivo del medesimo lavoratore con trpologie contrattuali a tempo determinato dal Ric. 2020 n. 9445 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -3- 1992 al 2010. sia pnre con intervalli temporali tra di esse, in viola:zione della clausola 5 delf/lccordo cinadro recepito nella direttiva 1999/70/ CE»;

5. il collegio, tenuto conto della ripetitività annuale, almeno dal 2003 al 2006 ed in quesfultimo anno anche con due contratti, ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dal precedente appena citato;

6. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado di legittimità; P.Q.M. 1,a Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 `',/0 ed accessori di legge, con distrazione in favore della difesa antistataria.

Ai sensi dell'art. 13 coninia 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
c ORDINANZA sul ricorso 9445-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1,F, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] prC55() la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', AMICO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] G A I ',TANA, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCI i i ,ERI A della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato G I USI ,-13131, TRIBUI ,ATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 905/2019 della CORTI', D'APPELLO di \TANIA depositata il 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. IZOB1RTO B11.1,1 [OSCURATO:PERSONA] I. la Corte d'Appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto le domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA], assunta reiteratamente tempo determinato presso il Consorzio \utostrade Siciliane (di seguito (AS) c ciò sul presupposto della mancanza di forma scritta e per genericità delle causali; 2. la Corte territoriale condannava quindi il CAS al pagamento) al predetto) titolo di sei mensilità di retribuzione globale di fatto; 3. la predetta sentenza è impugnata per cassazione dal (\S mediante Oli unico) motivo, resistito da controricorso della lavoratrice; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 5. entrambe le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1. l'unico motivo di ricorso sostiene la violazione dell'art. 36, co. 5, d. lgs. 165/2001 e dell'art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e in esso si afferma che, trattandosi di contratti plurimi ma distanti tra loro nel tempo, non si potrebbe parlare di successione o reiterazione illegittima; 2. l'ambito del decidere riguarda pacificamente il tema della reiterazione abusiva di contratti di lavoro a termine con una pubblica Ric. 2020 n. 9445 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- amministrazione O comunque con soggetto che, per i legatili giuridici istituzionali esistenti con una P. \. sia soggetto alle medesime regole sostanziali sul punto; 3. rispetto a CAS questa S.C. ha del resto già affermato che «i rapporti di lavoro instaurati dal Consw7O per le autostrade siciliane, istituito ai sensi dell'art. 16 della 1. n. _531 del 1982 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla disciplina del pubblico impiego contrattualiato di tsIn cii ci. /s. n. 165 del 2001; conseguentemente, in applic(Tnne dell'art. 36, comma 3, di tale decreto, l'illegittima apposiione del termine al contratto di lavoro non può determinare la costillione di un rapporto a tempo indeterminato» (C. 3558/2021), valendo altresì il consequenziale principio per cui «in materia di pubblico impie,go privati.uato, nell'ipotesi di abusiva reitera,—ione di contratti a termine, la misura risartitoria prevista dall'ad. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va intopretaN in conformità al canone di efie ttività della Web ,11/ermato dalla Code di Giusti.zia LTE (ordinclltza 12 dicembre 2013, in C- 50/13), sicché, mentre l'a escluso - siccome 11C011g1710 - ricorso ai criteri previsti per il licemziamento illegittimo, può _fiTir6 Ori/pento jattis ecie omogenea di cui all'ad. 32, comma 5, della 1. ,. 183 del 2010, quale danno presunto, con valen.za sanionatona e quablicabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudi,—io Affido, sena che ne derivi una poskione di l'avore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per primo, l'indennità tiata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito» (Cass., 3072/2016) 4. in concreto) Cass. 559/2021, in un caso e su motivo analogo al presente, sempre nei riguardi di CAS, ha ritenuto) che «Pinongnata pronnnoia è condivisibile ... dove ha ritenuto esservi stata l'impugnaione di una succeso-ione di contratti (e non di singoli contratti) stante il denun.ziato abusivo del medesimo lavoratore con trpologie contrattuali a tempo determinato dal Ric. 2020 n. 9445 sez. ML - ud. 13-07-2021 -3- 1992 al 2010. sia pnre con intervalli temporali tra di esse, in viola:zione della clausola 5 delf/lccordo cinadro recepito nella direttiva 1999/70/ CE»; 5. il collegio, tenuto conto della ripetitività annuale, almeno dal 2003 al 2006 ed in quesfultimo anno anche con due contratti, ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dal precedente appena citato; 6. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado di legittimità; P.Q.M. 1,a Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 `',/0 ed accessori di legge, con distrazione in favore della difesa antistataria. Ai sensi dell'art. 13 coninia 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consig
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