CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19426/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22584-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di [OSCURATO:PERSONA]- solidarietà ex art. 29, comma 2, d.lgs. n.R.G.N.22584/2019 Cron. Rep. Ud.27/04/2023 CC Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 402/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 132/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 23 gennaio 2019, ha accolto in parte l’impugnazione proposta dall’INPS ( anche quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva revocato il decreto ingiuntivo concesso all’Istituto in ragione del diritto al versamento della contribuzione previdenziale e somme aggiuntive non pagate dalla società appaltatrice SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], per il periodo compreso tra il 2008 ed il 2011; al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, la Corte territoriale ha osservato che il termine di cui all’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 non potesse applicarsi anche all’INPS, posto che esso non era esplicitamente previsto a carico degli enti previdenziali e che la indicazione dell’obbligo solidale di corrispondere ai lavoratori anche i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, dato che i contributi ed i premi vanno corrisposti agli enti, doveva essere interpretata nel senso di non gravare gli enti di alcun onere di azione decadenziale, ma del solo termine prescrizionale; passando, dunque, al merito della vicenda, la Corte territoriale ha rilevato che gli ispettori avevano accertato che sino al 1° febbraio 2011 erano stati versati contributi corrispondenti al minimale contributivo di legge ma non pari a quello effettivamente dovuto e nessuna contribuzione era stata versata in relazione a somme erogate come “trasferta Italia”, né la Cooperativa aveva mai versato quanto dovuto per accantonamento al Fondo di tesoreria; tuttavia, accertate in parte le specifiche situazioni relative alle concrete modalità di lavoro dei dipendenti interessati, doveva ritenersi la prescrizione della contribuzione dovuta nel quinquennio precedente all’8 luglio 2008 e quindi dovuta la minor somma indicata; avverso tale sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di tre motivi illustrati da successiva memoria; resiste l’INPS con controricorso; chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che: con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'articolo 29, comma 2, del d . lgs . n . 276 del 2003 ( come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del d . lgs . n. 251 del 2004 , dall'art. 1, comma 911,della l. n. 296 del 2006 a decorrere dal 1° gennaio 2007 e succ. modif . nonché occorrendo dell'articolo 21 comma 01 del d.l.n. 5 del 2012, convertito con modif. ne lla legge n. 35 del 2012 , successivamente modificato dall'art. 4, comma 31 , lettera b) l . n. 92 del 2012, dall'art . 28 , comma 02 , d . lgs . n. 175 del 2014 e dall'articolo 2, comma 1 lettere a) e b), d . l . n . 25 del 2017,conv. in l . n . 49 del 2017 ; laricorrente precisa che la questione controversa riguarda la pretesa dell'Inps, riferita ad omissioni contributive asseritamente poste in essere nel periodo compreso fra il 1°maggio 2008 ed il 31 d icembre 2008 , oggetto di un primo verbale di accertamento ed il periodo immediatamente successivo, dal 1 ° gennaio 2009 al 30 novembre 2011, quindi il testo della disposizione applicabile ratione temporis, ( […] In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto […]) limiterebbe entro il biennio dal la cessazione dell'appalto l’operatività dell’obbligo di solidarietà anche nei confronti dell’Ente previdenziale; con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 51 del TUIR, nonché della legge n. 225 del 2016 di conversione del d.l. n.193 del 2016, articolo 7 quinquies, per l'erroneo disconoscimento della qualità di trasfertisti ai lavoratori della cooperativa Intesa lavoro; con il terzo motivo, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 29, d . lgs . n . 276 del 2003, nel testo applicabile ratione temporis, ed occorrendo anche dell’art. 21 legge n.5 del 2012, convertito in legge numero 35 del 2012; la ricorrente evidenziache la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto fondato il capo dell'appello relativo al pagamento delle sanzioni civili trascurando di considerare il tenore letterale della norma istitutiva del vincolo di solidarietà contenuta nel d.lgs. n. 276 del 2003 , art. 29 , comm i 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni che ha circoscritto ai soli contributi previdenziali tale vincolo, con ciò escludendo ogni possibilità di estensione del vincolo solidaristico anche al pagamento delle sanzioni; il primo motivo è da rigettare in continuità con i precedenti di questa Corte di legittimità, essendosi chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21 (conv. con L. n. 35 del 2012), non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, che rimane invece soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. nn. 18004 del 2019 e 41373 del 2021; 7236 del 2023); la diversa tesi, sulla quale insiste in memoria la ricorrente, non pone argomenti nuovi che i precedenti di questa Corte non abbiano esaminato; il secondo motivo è inammissibile perché intende censurare l’accertamento in fatto relativo ai presupposti per l’insorgenza del contenuto dell’obbligo contributivo a cui la sentenza giunge dopo aver attentamente vagliato le posizioni dei diversi lavoratori interessati e quanto riscontrato dagli ispettori mediante la disamina del compendio probatorio; infatti,è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019); il terzo motivo è infondato; le sanzioni accedono alla contribuzione non versata per il periodo compreso tra il 2008 ed il 2011 e, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità , i n tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali, ai sensi del D.L. n. 233 del 2006, art. 35, comma 28, conv. con modif. in L. n. 248 del 2006, applicabile "ratione temporis", sussiste la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore che va estesa alle sanzioni civili, benché la lettera della legge non lo preveda espressamente, attesa la natura accessoria, automatica e predeterminata delle stesse. Nella vigenza di tale regime non può trovare invece applicazione il D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, conv. con modif. in L. n. 35 del 2012, che, per l'omissione contributiva negli appalti ha previsto la responsabilità del solo inadempiente, poiché detta norma, avendo natura innovativa e non interpretativa, non è retroattiva" (Cass. nn. 18259/18, 20849/19); inoltre, anche recentemente questa Corte ha statuito che fra l'omissione contributiva e la sanzione vi è un vincolo di interdipendenza funzionale' contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento dei contributi (Cass. sez. un.5076/15) e d'altra parte, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 254/14 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell'appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell'appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili e le somme aggiuntive. Pertanto, la novella dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. cit., dettata dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21 (che ha espressamente escluso l'estensione della responsabilità del committente alle sanzioni civili per l'inadempimento contributivo dell'appaltatore) si applica alle vicende contributive avvenute successivamente alla sua entrata in vigore, secondo il principio generale della successione delle leggi nel tempo, in quanto quest'ultima norma innova espressamente la precedente, non limitandosi ad offrire l'interpretazione di quella già esistente; pertanto, il testo invocato non è applicabile alla fattispecie in esame che ha per oggetto pretese contributive maturate sino al 30 novembre 2011; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7000 ,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborsoforfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento