CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18185/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
diritto di ricevere le notificazioni pressola PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che larappresentano e difendono-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliNumero registro generale 24891/2020Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 18185/2026Data pubblicazione 05/06/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1148/2019pubblicata il 24/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] INPS.1. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n.1148/2019 pubblicatail 24/01/2020, ha in parte accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S. nellacontroversia con la società agricola [OSCURATO:PERSONA] 5 SRL.2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della insussistenza deipresupposti per la classificazione della [OSCURATO:PERSONA] 5 SRL quale industriadi produzione di energia da fonti fotovoltaiche, e dunque della nondebenza dei contributi previdenziali pretesi a tale titolo dall’I.N.P.S., aseguito di riclassificazione dal precedente inquadramento di impresaagricola; nonché l’accertamento del diritto della [OSCURATO:PERSONA] 5 SRL diessere classificata come impresa agricola, ai fini previdenziali eassistenziali.3. Il Tribunale di Agrigento accoglieva le domande proposte dalla SOLAR4. La corte territoriale, in parziale riforma della sentenza appellata, hadichiarato la legittimità della riclassificazione nel settore industria per ilperiodo dal 20/07/2011 al 31/12/2013 e ha per l’effetto condannato laNumero registro generale 24891/2020Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 18185/2026Data pubblicazione 05/06/2026SOLAR [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle differenze contributive afferenti atale periodo. Ha regolato le spese di lite compensandole in ragione dellametà e condannando [OSCURATO:PERSONA] 5 SRL al rimborso della restante metàin favore dell’I.N.P.S.5. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] 5 SRL, con ricorsoaffidato a otto motivi, illustrati da memoria. INPS, in proprio e qualeprocuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS(S.C.C.I.) s.p.a., resiste con controricorso illustrato da memora.6. Il Pubblico Ministero ha depositato note scritte concludendo per ilrigetto del ricorso.7. In camera di consiglio, il collegio ha riservato termine di 90 giorni per ildeposito della sentenza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (rubricato art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.)la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art.434 cod. proc.civ., nel testo introdotto dall’art.54 comma 1 lett.c) bis del d.l. n.83/2012,convertito con modificazioni dalla legge n.134/2012. Si duole che la corteterritoriale non abbia dichiarato la inammissibilità dell’appello principaleproposto dall’I.N.P.S., per un duplice profilo: a) per la mancanza dellaparte argomentativa a confutazione e contrasto delle ragioni addotte dalprimo giudice; b) perché le difese svolte erano relative a fatti di altroprocedimento civile, promosso dalla società agricola [OSCURATO:PERSONA], diversoper la natura delle colture svolte, per l’estensione dei terreni e per lepersone coinvolte.2. La corte territoriale ha ritenuto che l’atto d’appello individuassechiaramente «le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata(…) e svolge argomentazioni, anche in punto di criteri di prevalenza,astrattamente idonee a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice».Numero registro generale 24891/2020Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 18185/2026Data pubblicazione 05/06/20263. Come affermato da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 36481/22),l’appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado.4. Il Tribunale ritenne che INPS non avesse condotto un accertamentocirca l’assenza di attività agricola svolta dai lavoratori e, in particolare,circa il fatto che essi non svolgevano l’attività di cui all’art.6, lett. d) l.n.92/79. Sul punto il motivo d’appello era sufficientemente specifico,poiché indicava la critica all’assunto della sentenza: l’INPS affermava che,alla luce delle risultanze acquisite nel verbale d’ispezione, taleaccertamento era stato compiuto e che non poteva essere affermatal’attività di cui alla predetta lettera d).5. È vero poi che, nell’argomentare la critica con l’appello, l’INPS fecerichiamo ad una pregressa memoria difensiva, compiendo alcuneimprecisioni di fatto, ma – come rettamente rilevato dalla sentenzaimpugnata – si tratta di meri errori materiali, i quali non tolgonofondamento all’unico dato rilevante, ovvero che le ragioni della criticadell’INPS rimanevano ben specificate: a differenza di quanto reputato dalTribunale, l’INPS sostenne di aver dimostrato, a mezzo degli atti ispettivi,che i dipendenti della società non svolgessero attività agricolariconducibile all’art.6, lett. d) l. n.92/79.6. Deve pertanto concludersi che la corte territoriale, nel ritenerel’ammissibilità dell’appello, non si sia discostata dai principi di diritto chegovernano la materia, e tanto basta per la infondatezza del motivo.7. Con il secondo motivo (rubricato art.360 comma primo n.3 cod. proc.civ.) la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art.1 commaNumero registro generale 24891/2020Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 18185/2026Data pubblicazione 05/06/2026423 della legge n.266/2005, anche in combinato disposto con l’art.2135cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Siduole che la corte territoriale abbia errato nell’interpretare il concetto di«prevalenza» ai sensi dell’art.1 comma 423 cit., perché: a) non haritenuto sussistere una presunzione assoluta di connessione tra attività diproduzione dell’energia fotovoltaica ed attività agricola nel caso in cui perla prima attività fossero prevalentemente utilizzate le attrezzature orisorse normalmente impiegate nell’attività agricola; b) ha ritenuto che ilgiudizio di prevalenza avesse ad oggetto il rapporto tra l’attività agricola equella di produzione di energia fotovoltaica, e non l’uso prevalente ─ nellaproduzione della energia fotovoltaica ─ delle attrezzature o risorsenormalmente impiegate nell’attività agricola; c) ha erroneamente ritenutola natura ancillare dell’attività agricola rispetto a quella di produzione dellaenergia fotovoltaica.8. Il motivo è infondato.9. La formulazione dell’art.1, co.423 l. n.266/05 applicabile rationetemporis è quella risultante dall’art.1, co.369 l. n.296/06, in base al quale:«Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, laproduzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabiliagroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzionivegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimiciderivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondoeffettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse aisensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si consideranoproduttive di reddito agrario».10. Questa Corte (Cass.14343/05) ha affermato che, in tema diinquadramento delle aziende a fini assicurativi e previdenziali, èqualificabile come agricola l’azienda che svolga, secondo le dizioniutilizzate dagli artt.2135 c.c. e 206 T.U. n.112/65, lavorazioni o attività«connesse», per tali dovendosi intendere, secondo il criterio diNumero registro generale 24891/2020Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 18185/2026Data pubblicazione 05/06/2026individuazione espresso dall'art.2135 c.c., le attività dirette allaalienazione o trasformazione dei prodotti agricoli che rientrino«nell'esercizio normale dell'agricoltura», con la conseguenza che, ovel'attività di alienazione e trasformazione assuma nel quadro aziendaleposizione prevalente, di modo che il fondo appaia servire all'industriacome mezzo a fine, si esorbita dai confini di un'attività accessoria diproduzione, dando vita a vere e proprie attività industriali o commerciali(entro l’ambito civilistico di interpretazione dell’art.2135 c.c., nello stessosenso, v. Cass.6853/11, Cass.1344/13, Cass.16614/16).11. In conformità a tale principio, la Corte d’appello ha accertato chel’attività di produzione d’energia fotovoltaica era prevalente rispettoall’attività agricola, poiché la prima non rientrava nell’esercizio normaledell’agricoltura, e i terreni erano asserviti all’industria. Secondo partericorrente, tale interpretazione sarebbe stata sconfessata dalla CorteCostituzionale nella sentenza n.66/15.12. Ritiene il collegio di dover dissentire dalla proposta lettura dellasentenza n.66/15.13. [OSCURATO:PERSONA] (punto 4.3 del Considerato in diritto) haaffermato che l’attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche èrisulta connessa all’attività agricola ove venga svolta mediante«utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’aziendanormalmente impiegate nell’attività agricola». Continua la Cortespecificando che la risorsa rilevante ex art.2135 c.c. è individuata nelfondo ove vengono installati i pannelli fotovoltaici; e che il fondo devecomunque continuare a risultare «normalmente impiegat[a]» nell’attivitàagricola.14. Il normale impiego del fondo nell’attività agricola significa che, comeha accertato la sentenza impugnata, il relativo uso a fini di installazione dipannelli fotovoltaici deve preservare, in capo al fondo stesso, la suaNumero registro generale 24891/2020Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 18185/2026Data pubblicazione 05/06/2026normale vocazione ad utilizzazione agricola, intesa quest’ultima exart.2135 c.c. quale attività avente ad oggetto prodotti ottenutiprevalentemente dalla coltivazione del fondo.15. Se così non è, se cioè l’utilizzo del fondo per installazione di pannelli eproduzione di energia fotovoltaica diviene prevalente e il fondo è asservitoa tale prevalente utilizzo anziché all’impiego per attività agricola, sifuoriesce dalla ratio dell’art.1, co.423, volta – come ancora osserva laCorte Costituzionale – «a riconoscere un regime di favore per l’impresaagricola pur in presenza dell’esercizio di attività connesse, purché questeultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazioneagricola». Nel caso di specie, la Corte ha appunto accertato che l’attività diproduzione di energia, siccome assolutamente prevalente, ha contraddettola vocazione agricola dell’impresa.16. Con il terzo motivo (rubricato art.360 comma primo n.5 cod. proc.civ.) la ricorrente lamenta la «omessa valutazione di più fatti decisividedotti dalla ricorrente e la mancata ammissione dei mezzi istruttori dallastessa richiesti». Deduce che la corte territoriale, nell’apprezzare ilrequisito della prevalenza dell’attività agricola rispetto a quello delladi fatto, senza però prenderne i considerazione altre di natura decisiva,con precipuo riferimento ai temi della irrisorietà dei costi dell’attivitàagricola rispetto ai costi complessivi, della insufficienza della manodoperaimpiegata, della valutazione dello stato di coltivazione del fondo nell’anno2014. La parte ricorrente lamenta poi la mancata ammissione delle provetestimoniali e della CTU.17. Il motivo è infondato.18. La Corte d’appello ha accertato la prevalenza dell’attività di produzionee vendita di energia alla stregua dei seguenti elementi di fatto: a) nonesistevano fatture di vendita di prodotti agricoli ma solo di vendita dienergia, le cui fatture precedevano la prima fattura di acquisito di prodottiNumero registro generale 24891/2020Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 18185/2026Data pubblicazione 05/06/2026agricoli; b) non vi erano attrezzature agricole per la coltivazione del fondo,e il trattore agricolo fu ottenuto in comodato solo per breve tempo nel2011; c) le serre, che dovevano in tesi essere alimentate con l’energiatratta dai pannelli fotovoltaici, versavano in pessimo stato dimanutenzione, e servivano solo a sorreggere i pannelli installati sulla lorocopertura; d) le coltivazioni agricole di fichidindia e cycas sorgevano suterreno non coltivato, erano coperte da erbacce, e varie piante risultavanomorte; e) la mano d’opera denunciata come impiegata era insufficienterispetto al fabbisogno del fondo, data anche la sua estensione.19. Rispetto a questo accertamento in fatto, il motivo, per un verso,propone non omesso esame di fatti decisivi, ma omesso esame diargomentazioni difensive (non vi erano fatture di vendita di prodottiagricoli poiché i fichidindia e le cycas impiegavano vari anni prima di potermaturare ed essere vendute; occorreva valutare la proiezione futuradell’attività agricola dal 2014 in poi e non fermarsi alla situazioneconstatata nel 2013), per altro verso, deduce omesso esame di fatti cheinvece sono stati valutati – le fatture di acquisto, le considerazionicompiute dalla relazione agronomica peritale di parte – per altro versoancora, denuncia quale omissione una diversa valutazione degli elementidi fatto, come accade rispetto al fabbisogno di mano d’opera del fondo,con riguardo al quale il motivo denuncia nella sostanza l’erroneavalutazione delle emergenze istruttorie, sicché la Corte sarebbe pervenutaa un fabbisogno diverso da quello reale.20. Quanto, infine, alla circostanza per cui il trattore agricolo fu impiegatoanche negli anni successivi al 2011, trattasi di fatto che, in sé solo, nonrisulta decisivo al fine di sovvertire il quadro istruttorio ampiamentedelineato dalla Corte d’appello nel segno della prevalenza dell’attività diproduzione d’energia.21. Con il quarto motivo (rubricato art.360 comma primo n.3 cod. proc.civ.) la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione del regolamentoNumero registro generale 24891/2020Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 18185/2026Data pubblicazione 05/06/2026CE 1107/2009 (e del D.M. 6 agosto 2010». Deduce che nel caso di specienon poteva trovare applicazione il regolamento CE 1107/2009, essendosiin presenza non di mere serre, ma di serre fotovoltaiche.22. Il motivo è infondato.23. La Corte non ha richiamato il Regolamento CE 1107/2009, né hafondato la sua decisione su una particolare definizione di serra data dalRegolamento. Ha bensì compiuto un accertamento in fatto, anziché unavalutazione in diritto, incentrata: a) sul pessimo stato di manutenzionedelle serre, la cui unica parte integra era quella del pannello fotovoltaico;b) sul non essere le serre funzionali ad alcuna coltivazione agricola, poichéle piante (cycas) erano morte o incolte, infestate da erbacce.24. Con il quinto motivo (rubricato art.360 comma primo n.3 cod. proc.civ.) la ricorrente lamenta, in via subordinata, la violazione dell’art.6 dellalegge n.92/1979. Deduce che dall’eventuale accertamento della legittimitàdella riclassificazione quale impresa industriale non può conseguire ancheil reinquadramento dei lavoratori dipendenti, adibiti alle mansioni propriedei braccianti agricoli; e che la corte territoriale ha omesso di considerarela sussistenza dei presupposti previsti dall’art.6 lettera e) della leggen.92/1979, con particolare riferimento allo svolgimento di lavori e servizidi sistemazione e di manutenzione agraria e forestale.25. Il motivo è inammissibile.26. La Corte non ha errato nell’esegesi dell’art.6 l. n.92/79, poiché hastatuito che la norma apporta una eccezione al principio generale che faseguire la classificazione dell’attività lavorativa dei dipendenti allaclassificazione formale adottata dall’Inps per l’attività del datore di lavoro.Tuttavia, ha proseguito la Corte, non era stato allegato, né dimostrato chei dipendenti della ricorrente svolgessero le attività di cui alla lettera d)dell’art.6.27. Su tale ultimo punto, il motivo non adduce alcuna specifica censura. Ilmotivo si diffonde invece sulla diversa ipotesi della lettera e) dello stessoNumero registro generale 24891/2020Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 18185/2026Data pubblicazione 05/06/2026art.6, affermando che vi sarebbe violazione di legge in quanto la sentenzanon avrebbe considerato tale lettera e avrebbe quindi escluso la naturaagricola delle attività ivi menzionate.28. Sul punto va detto che la sentenza non ha menzionato la lettera e),ma non ha nemmeno escluso che le attività ivi elencate siano attivitàagricole. In ciò non ha affatto violato la norma di legge. Vero è, invece,che la lettera e) implica un accertamento in fatto nuovo e diverso dallefatti decisivi, ovvero mancata considerazioni delle attività di cui alla letterae). Vero è, ancora, che il motivo, pretendendo il richiamo alle attività dicui alla lettera e), giunge a introdurre circostanze di fatto nuove, su cui lasentenza non si è pronunciata, senza specificamente allegare che dettecircostanze di fatto – ovvero i dipendenti svolgevano le specifiche attivitàdi cui alla lettera e) – fossero state allegate nei gradi di merito.29. Da quanto fin qui detto, emerge la totale irrilevanza della questione dilegittimità costituzionale sollevata in relazione all’art.3 Cost., poiché laCorte non ha fornito alcuna irragionevole interpretazione riguardante lalettera e) dell’art.6 l. n.92/79, nemmeno preso in considerazione.30. Con il sesto motivo (rubricato art.360 comma primo n.4 cod. proc.civ.) la ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. Deduceche la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla violazionedell’art.49 legge n.88/1989, eccepita in primo grado e riproposta inappello. In via ulteriormente gradata deduce che qualora non fosseritenuta l’omessa pronuncia, si sarebbe dovuto pervenire a un doppioinquadramento ex art.49 l. n.88/89, per ciascuna delle due attivitàgiudicate non connesse.31. Il motivo è infondato con riguardo all’omessa pronuncia.32. La sentenza ha infatti rigettato l’argomento del doppio inquadramentoaffermando che, al di fuori dell’eccezione rappresentata dall’art.6 l.Numero registro generale 24891/2020Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 18185/2026Data pubblicazione 05/06/2026n.92/79, l’inquadramento è unico, ed è quello dato ex art.49 l. n.88/89all’attività svolta dall’impresa datrice di lavoro.33. Né tale affermazione è contraria all’art.49 l. n.88/89. La Corte si èinfatti basata, nel classificare l’attività datoriale, sul criterio dellaprevalenza, reputando prevalente l’attività industriale di produzione dienergia su quella agricola. Così facendo, ha rispettato il principio più volteribadito da questa Corte, secondo cui, al di là dei casi di più attivitàautonome e indipendenti, quando si tratti di un’unica attività promiscual’inquadramento deve essere effettuato con riguardo all’attività prevalentein relazione alle finalità economiche perseguite (Cass.36381/21,Cass.23804/14).34. Con il settimo motivo (rubricato art.360 comma primo n.3 cod. proc.civ.) la ricorrente lamenta la violazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ.,con riferimento alla compensazione delle spese dei due gradi di merito inragione della metà.35. Il motivo è infondato.36. L’opposizione ad avviso di addebito è assimilabile ad opposizioneall’esecuzione per motivi di merito, facendosi valere una domanda diaccertamento negativo del credito veicolato dal titolo esecutivo. In uncaso come questo, dove erano presenti più motivi di opposizione e nesono stati accolti alcuni, sussiste soccombenza reciproca (v.Cass.18367/24), sicché non vi è una parte totalmente vittoriosa, e rientraallora nella discrezionalità del giudice disporre la compensazione parzialedelle spese, senza alcun sindacato di legittimità su tale decisione(Cass.9860/25).37. I rilievi sopra esposti conducono al rigetto del ricorso. Ai sensidell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve essere condannata alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 24891/2020Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 18185/2026Data pubblicazione 05/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.000,00per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dà atto che,dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capoa parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il PresidenteLUCIA ESPOSITO