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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19940/2026

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della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte dicassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte, con cuiha chiesto il rigetto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento della sentenzaimpugnata in accoglimento del primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con rigettonel resto.Letta la memoria depositata in data 10 marzo 2026 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso.Letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, depositatadal difensore di [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto in fatto1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Padova, ha dichiarato non doversi procedere inordine al delitto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo3) dell’imputazione in quanto estintoper intervenuta prescrizione, confermando la statuizione di penaleresponsabilità pronunciata nei loro confronti per il delitto di bancarottafraudolenta documentale loro contestato al capo 1), lett. b) dell’imputazione,commesso nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di amministratoreunico dal 24 gennaio 2013 all’11 marzo 2015 (data di cessione della carica adun prestanome) della fallita società “[OSCURATO:SOCIETA].”.2.

Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si componedi due motivi.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge per erronea qualificazionegiuridica del fatto ai sensi dell’art. 216 legge fall. anziché ai sensi dell’art. 217legge fall., poiché la Corte avrebbe omesso di articolare un accertamentoindividualizzato del richiesto elemento soggettivo di dolo specifico in capo allaricorrente, che avrebbe rivestito solo formalmente la carica di amministratore esenza mai avere nella propria disponibilità documenti e contabilità, riconducibilialla sfera del solo [OSCURATO:PERSONA].

La Corte avrebbe dunque omesso di motivare inrelazione al dolo dell’amministratore “prestanome” e non spiegherebbe come eperché la ricorrente, priva di dominio di fatto, dovesse essere consapevole dellecondotte documentali e in grado di impedirle.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione poiché la Corte, nel richiamare per relationem la motivazione delprimo grado, avrebbe omesso di motivare in risposta alle doglianze difensiverelative all’effettivo dominio del fatto da parte della ricorrente, e alladisponibilità delle scritture contabili in capo alla stessa.

Inoltre, i Giudici delmerito sarebbero incorsi in una violazione del principio di correlazione traaccusa e sentenza, stante uno “slittamento” dal paradigma commissivo a quelloomissivo con conseguente lesione del diritto di difesa.3.Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.3.1.

Il primo motivo deduce violazione di lege in relazione agli artt. 20 e157 cod. pen. poiché la Corte di appello, pur dichiarando non doversi procedereper intervenuta prescrizione del reato ex art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n.74, avrebbe omesso di revocare le pene accessorie di cui all’art. 12 delmedesimo decreto legislativo irrogate in primo grado.3.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e 12 cod. proc. pen.poiché la Corte di appello, pur a fronte di specifico motivo di appello, avrebbeomesso di motivare in relazione all’elemento soggettivo di dolo specificorichiesto ai fini di condanna per la fattispecie asseritamente violata. [OSCURATO:PERSONA] infatti motivato descrivendo una serie di elementi asseritamenteindicativi dell’elemento materiale del reato, principalmente concentrati sullamancata consegna di libri (dei quali non è mai stata raggiunta la provadell’esistenza), omettendo di concretizzare l’accertamento del dolo specificorichiesto dalla norma in capo al ricorrente.Considerato in diritto1.Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento, mentre quello del Pullierodeve essere respinto.2.

I motivi di ricorso proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che possonoessere trattati congiuntamente, sono fondati, per quanto di ragione.2.1.

L’oggetto sostanziale dell’imputazione, nonostante la formulazioneletterale apparentemente “alternativa” (“allo scopo di recare pregiudizio aicreditori e di procurare a sé o al altri un ingiusto profitto, sottraevano odistruggevano i libri e le altre scritture contabili, ovvero li tenevano in guisa danon rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degliaffari”), è la mancata ostensione dell’intero impianto contabile agli organifallimentari – declinata, appunto, nei termini di sottrazione o distruzione dellescritture - e che costituisce orientamento ormai consolidato di questa Cortequello secondo il quale “in tema di bancarotta fraudolenta documentale,l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolospecifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazionedelle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma dellaloro omessa tenuta (da ultimo, Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv.287175), costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art.216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di taliscritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, chepresuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dai citati organi” (sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi,Rv.279838; sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, Morace, Rv.279179).

L’indirizzo inesame ha superato quello risalente, che tendeva ad equiparare – a riguardodelle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolentadocumentale nella duplice declinazione, specifica e generica - l’omissione dellatenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta;l’”omissione” connota l’”inesistenza” degli adempimenti contabili, ritenutaequivalente alla sottrazione o all’occultamento di scritture esistenti e nonconsegnate al curatore, purchè accompagnata dalla prova dello scopo di trarneun ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia; invece, la curairregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione dellacuratela, per assurgere all’integrazione del più grave delitto di bancarottafraudolenta documentale nella forma di cui all’art. 216 comma primo n. 2,seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplicedi cui all’art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata– quanto all’elemento soggettivo - dal dolo generico di “fraudolenza”, intesoquantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate allacuratela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione delpatrimonio o dell’andamento degli affari (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017,Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650).Pertanto, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare – in questitermini - nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216comma 1 n. 2, prima ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, ma solo qualora si accerti(e si dia conto) che scopo dell'omissione sia stato quello di recare pregiudizioai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere talefattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 L.[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplicedocumentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992).2.2.

La sentenza di primo grado, nell’apprezzare l’avvenuta soppressione esottrazione dell’impianto contabile (ritenuto in parte esistente, perchérinvenuto, tramite controlli incrociati, presso i fornitori ed i clienti, emittenti edestinatari delle fatture relative alle operazioni compiute con la fallita) hacorrettamente ricondotto la condotta contestata, quanto all’elemento oggettivo,al paradigma della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d.specifica.A proposito, invece, dell’elemento soggettivo rappresentato dal dolospecifico, si è espressa, dapprima, con enunciati contraddittori, perché, da unlato, ha affermato (pag.7) che «la [OSCURATO:PERSONA], amministratrice di diritto conPULLIERO come amministratore occulto di cui si parlerà a seguire, poneva inessere diverse condotte sintomatiche della volontà di occultare ai creditorivicende interne della società ed agendo con una serie di comportamenti chericorrono tipicamente in un contesto di bancarotta fraudolenta»; a seguire, haelencato tali indicatori, costituiti dal formale passaggio di consegne a cittadinocinese irreperibile, immediatamente prima del fallimento; dalla sottoscrizionedel bilancio del 2013, illustrativo di una situazione economica non dissestata,dunque inveritiera; dall’inesistenza di beni immobili intestati alla società e,infine, dall’esito infruttuoso dell’accesso del curatore fallimentare presso i localidell’impresa.Subito dopo, però, ha sostenuto (pag.8) che «in ipotesi di distruzione dellescritture, occultate al Fisco […], si impone (la n.d.r.) verifica del dolo genericorichiesto dalla norma, verifica che ha avuto esito positivo per quanto sopraricostruito e per le contestuali violazioni fiscali, poste in essere in quell’annualitàdi gestione [OSCURATO:PERSONA] (trattasi di mancata presentazione per l’anno 2013,periodo di gestione [OSCURATO:PERSONA] dal marzo 2013)».Ancora, con incedere parimenti poco perspicuo e comunque incoerente conle prime proposizioni, nell’occuparsi della posizione rivestita dalla ricorrente inambito societario, ha sottolineato (pag.12, v. anche pag.13) che costei«disponeva della documentazione contabile la quale veniva fornita alla [OSCURATO:PERSONA] in sede di accertamento […] Non è dunque mera prestanomeestranea totalmente alle vicende della società ma testa di legno compiacente econcorde con i desiderata del [OSCURATO:PERSONA], il reale dominus di LASA”; nelproseguo (pag.13), traslata dunque la condotta penalmente rilevantedell’amministratrice sul piano omissivo (ed è da escludersi che vi sia violazionedel principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, nel caso diimputazione a titolo di concorso dell'amministratore formale conl'amministratore di fatto e di condanna del primo a titolo di omessoimpedimento della condotta materialmente posta in essere dall'amministratoredi fatto, quando i fatti di bancarotta fraudolenta descritti in imputazione nonsiano mutati: cfr., in tema di bancarotta fraudolenta documentale, Sez.5, n.38918 del 18/03/2015, Baruffaldi, n.m.) per inosservanza dei doveri divigilanza e di controllo sull’operato dell’amministratore occulto [OSCURATO:PERSONA], harichiamato, a conforto, un precedente di questa Corte che attiene, tuttavia,all’ipotesi di concorso dell’amministratore formale nel delitto di bancarottafraudolenta documentale c.d. generica, ascrivibile al gestore di fattodell’impresa fallita, perché pretendere, quanto al coefficiente psicologicodell’amministratore di diritto, la dimostrazione dell’effettiva e concretaconsapevolezza dello “stato” delle scritture presuppone non solo l’esistenzadell’apparato contabile, ma anche la sua messa a disposizione degli organifallimentari, che l’abbiano poi compulsato e ne abbiano tratto evidenze diinattendibilità ed intrinseca irregolarità.Ed invero, con specifico riferimento ai caratteri del dolo della bancarottafraudolenta documentale, nell'ipotesi in cui il reato sia attribuitoall'amministratore formale che si riveli essere mero prestanome degli effettivigestori della società fallita, è illuminante il dictum di Sez. 5, n. 44666 del04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], che in motivazione ha chiarito che «questo il sensodell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questaCorte per cui è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, maeffettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale daimpedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolospecifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti alprincipio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis,Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018,Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, nonmassimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata)».Pertanto, ove tra gli elementi costitutivi della fattispecie tipica sia richiestoil dolo specifico, è indispensabile che l’elemento soggettivo del titolare dellaposizione di garanzia, l’amministratore formale, che ometta di adempiere agliobblighi di vigilanza sull’operato altrui, di cui all’art. 40, comma 2, cod. pen.(Sez.5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133), sia animato dallarappresentazione del fine di trarne profitto o di provocare nocumento aicreditori.A tal fine non occorre che il prestanome abbia perseguito e condiviso, inuna unità di intenti con l’amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o adaltri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, né che tale sial’obbiettivo peculiare che egli si sia prefigurato, ma è necessario chel’amministratore formale, nell’abdicare agli obblighi da cui è gravato, siaconsapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e, ciononostante,decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controlloper evitare che ciò accada (cfr. Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone,Rv. 286640 – 01; Sez.5, n. 8105 del 27/01/2026, Rullo, n.m.).2.3.

Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversiarresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare unachiave di lettura che esalti la specularità di talune evidenze probatorie – comela dimostrazione dell’esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivoresi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l’entità del passivoe l’inesistenza di attivo – che orientino sull’intenzionalità di ostacolarne iltracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n.10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284304, che si è soffermata per esempiosull’ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); siè ancora recentemente osservato che lo scopo di recare pregiudizio ai creditoripuò essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizionetuttavia che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali ilpassivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (sez.5, n. 2228 del04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983); così, appare significativo menzionare ilprincipio di diritto che ha puntualizzato la necessità di un approfondimento dellamotivazione che affermi la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolentadocumentale nei casi in cui non sia stata contestualmente riconosciuta quellaper bancarotta fraudolenta patrimoniale, con particolare attenzione adindicatori ulteriori ed integrativi rispetto all’irreperibilità del fallito (sez.5, n.26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910).2.4.

La sentenza di secondo grado, in parziale difformità rispetto alleconsiderazioni svolte dai primi giudici, ha ritenuto (pag.13), per un verso, chel’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] non curasse materialmente ladocumentazione contabile, in quanto “gestita esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA]” e neha riconnesso l’affermazione di reità ad un contegno omissivo; per altro verso,con inferenze adesive al ragionamento sviluppato in primo grado, ha valutatoesauriente la prova del dolo generico, “in forma diretta o eventuale” (ancoratoanche a “consapevolezza generica di illiceità nella gestione di fatto”) e hamenzionato una massima giurisprudenziale (Sez.5, n. 32413 del 24/09/2020,Loda) riferita alla punibilità del concorso dell’amministratore formale nel reatodi bancarotta fraudolenta documentale materialmente commessodall’amministratore di fatto, a sua volta nella connotazione a dolo genericoperché riguardante le manipolazioni contabili delle società cc.dd. cartiere.2.5.

Alla luce delle direttrici ermeneutiche cristallizzate dalla giurisprudenzadi legittimità e della configurazione tendenzialmente omissiva del contributoconcorsuale assegnato alla ricorrente, sia pure con accenti non sempre lineari,dalle decisioni in rassegna, il corredo motivazionale delle sentenze del duplicegrado di merito risulta marcatamente lacunoso a riguardo della componenterappresentativa del dolo che, per la particolare tipologia del reato contestato,deve fondare la responsabilità del soggetto che abbia formalmente assunto lacarica di amministratore e di cui si deve dare conto, al di là dal dato oggettivodell’occultamento o della mancata consegna della contabilità.3.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.Secondo i principi più volte affermati da questo giudice di legittimità, unavolta estinto il reato vengono meno anche le pene accessorie.

Ed invero, le peneaccessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penalidella stessa, con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso diproscioglimento dell'imputato anche se pronunciato a seguito di estinzione delreato per prescrizione (Sez.2, n. 38345 del 26/05/2016, Seye, Rv.268239;Sez.6, n. 18256 del 25/05/2015, Zelli e altri, Rv. 263280; Sez. 2, n. 11033 del03/03/2005 - dep. 21/03/2005, Ndiaye, Rv. 231050; Sez.

U, n. 7 del20/04/1994 P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 197537).La sentenza impugnata ha dichiarato il reato tributario di cui al capo 3)estinto per prescrizione senza sancire esplicitamente la rimozione delle peneaccessorie di cui all’art. 12 d. lgs. n. 74 del 2000, ma tale effetto, come si evincedall’orientamento costante di questa Corte, consegue ex lege alla declaratoriadi estinzione del reato, sì da rendere ultronea la relativa statuizione neldispositivo della decisione.4.Il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è, a sua volta, infondato.A tale proposito, il tessuto espositivo della doppia conforme appaga, nelcomplesso, il grado giustificativo dell’affermazione di responsabilità delricorrente, vuoi al cospetto dell’insieme degli elementi predicati a sostegno delruolo di amministratore di fatto della fallita e della Licofer d.o.o. (non contestatadai motivi di ricorso), vuoi per quanto concerne l’esplicitato accostamento logicotra la soppressione o l’occultamento dei documenti contabili e lo scopo diricavarne un profitto e di precludere ai creditori la possibilità di compiutaricostruzione dell’attivo aggredibile in sede concorsuale.La riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle due società, pacificamente coinvolte in unmeccanismo di “frodi carosello” in danno dell’Erario, in uno con i riflessi prodottisulla voragine dell’ingravescente peso debitorio e sulla riscontrata sottrazionedi ricavi di considerevole entità al recupero tributario, è stata congruamentecollegata alla strumentalità delle lacune contabili, destinate proprio alnascondimento dei profitti accumulati, derivanti dall’attività illecita (pag. 7sentenza di secondo grado; pag.11 sentenza di primo grado); e l’apporto delprevenuto al conseguimento della finalità di disfarsi dei riscontri contabili delleoperazioni commerciali è stato appropriatamente descritto, quando le pronuncedi merito si sono occupate della necessità di rielaborarle con il ricorso ai controlliincrociati e ripercorso gli esiti della perquisizione eseguita nella sua abitazione,che hanno consentito di sequestrare documenti rilevanti in ottica ricostruttiva(pag.9 sentenza di primo grado, pag. 6 sentenza di appello).La ragione di ricorso si rivela in gran parte generica e ridotta a mera notadi dissenso, perché elusiva dell’indispensabile dialogo critico con le emergenzein tal senso esaltate, orientata, semplicisticamente, a veicolare ogniresponsabilità sulla coimputata [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della qualifica formaleassunta in ambito societario e dei relativi obblighi di legge e, in definitiva, asollecitare una diversa chiave di lettura dei fatti e delle risultanze probatorie,operazione non autorizzata in sede di legittimità (ex multis, Sez.

U n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Di5.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello diVenezia, che ne rivaluterà integralmente la posizione, nel rispetto dei criteriinterpretativi ricordati, in piena libertà di giudizio; il ricorso promossonell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] deve essere invece rigettato, con la conseguente suacondanna, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio pernuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte dicassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte, con cuiha chiesto il rigetto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento della sentenzaimpugnata in accoglimento del primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con rigettonel resto.Letta la memoria depositata in data 10 marzo 2026 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso.Letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, depositatadal difensore di [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto in fatto1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Padova, ha dichiarato non doversi procedere inordine al delitto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo3) dell’imputazione in quanto estintoper intervenuta prescrizione, confermando la statuizione di penaleresponsabilità pronunciata nei loro confronti per il delitto di bancarottafraudolenta documentale loro contestato al capo 1), lett. b) dell’imputazione,commesso nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di amministratoreunico dal 24 gennaio 2013 all’11 marzo 2015 (data di cessione della carica adun prestanome) della fallita società “[OSCURATO:SOCIETA].”.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si componedi due motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge per erronea qualificazionegiuridica del fatto ai sensi dell’art. 216 legge fall. anziché ai sensi dell’art. 217legge fall., poiché la Corte avrebbe omesso di articolare un accertamentoindividualizzato del richiesto elemento soggettivo di dolo specifico in capo allaricorrente, che avrebbe rivestito solo formalmente la carica di amministratore esenza mai avere nella propria disponibilità documenti e contabilità, riconducibilialla sfera del solo [OSCURATO:PERSONA]. La Corte avrebbe dunque omesso di motivare inrelazione al dolo dell’amministratore “prestanome” e non spiegherebbe come eperché la ricorrente, priva di dominio di fatto, dovesse essere consapevole dellecondotte documentali e in grado di impedirle.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione poiché la Corte, nel richiamare per relationem la motivazione delprimo grado, avrebbe omesso di motivare in risposta alle doglianze difensiverelative all’effettivo dominio del fatto da parte della ricorrente, e alladisponibilità delle scritture contabili in capo alla stessa. Inoltre, i Giudici delmerito sarebbero incorsi in una violazione del principio di correlazione traaccusa e sentenza, stante uno “slittamento” dal paradigma commissivo a quelloomissivo con conseguente lesione del diritto di difesa.3.Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.3.1. Il primo motivo deduce violazione di lege in relazione agli artt. 20 e157 cod. pen. poiché la Corte di appello, pur dichiarando non doversi procedereper intervenuta prescrizione del reato ex art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n.74, avrebbe omesso di revocare le pene accessorie di cui all’art. 12 delmedesimo decreto legislativo irrogate in primo grado.3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e 12 cod. proc. pen.poiché la Corte di appello, pur a fronte di specifico motivo di appello, avrebbeomesso di motivare in relazione all’elemento soggettivo di dolo specificorichiesto ai fini di condanna per la fattispecie asseritamente violata. [OSCURATO:PERSONA] infatti motivato descrivendo una serie di elementi asseritamenteindicativi dell’elemento materiale del reato, principalmente concentrati sullamancata consegna di libri (dei quali non è mai stata raggiunta la provadell’esistenza), omettendo di concretizzare l’accertamento del dolo specificorichiesto dalla norma in capo al ricorrente.Considerato in diritto1.Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento, mentre quello del Pullierodeve essere respinto.2. I motivi di ricorso proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che possonoessere trattati congiuntamente, sono fondati, per quanto di ragione.2.1. L’oggetto sostanziale dell’imputazione, nonostante la formulazioneletterale apparentemente “alternativa” (“allo scopo di recare pregiudizio aicreditori e di procurare a sé o al altri un ingiusto profitto, sottraevano odistruggevano i libri e le altre scritture contabili, ovvero li tenevano in guisa danon rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degliaffari”), è la mancata ostensione dell’intero impianto contabile agli organifallimentari – declinata, appunto, nei termini di sottrazione o distruzione dellescritture - e che costituisce orientamento ormai consolidato di questa Cortequello secondo il quale “in tema di bancarotta fraudolenta documentale,l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolospecifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazionedelle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma dellaloro omessa tenuta (da ultimo, Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv.287175), costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art.216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di taliscritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, chepresuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dai citati organi” (sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi,Rv.279838; sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, Morace, Rv.279179). L’indirizzo inesame ha superato quello risalente, che tendeva ad equiparare – a riguardodelle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolentadocumentale nella duplice declinazione, specifica e generica - l’omissione dellatenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta;l’”omissione” connota l’”inesistenza” degli adempimenti contabili, ritenutaequivalente alla sottrazione o all’occultamento di scritture esistenti e nonconsegnate al curatore, purchè accompagnata dalla prova dello scopo di trarneun ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia; invece, la curairregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione dellacuratela, per assurgere all’integrazione del più grave delitto di bancarottafraudolenta documentale nella forma di cui all’art. 216 comma primo n. 2,seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplicedi cui all’art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata– quanto all’elemento soggettivo - dal dolo generico di “fraudolenza”, intesoquantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate allacuratela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione delpatrimonio o dell’andamento degli affari (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017,Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650).Pertanto, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare – in questitermini - nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216comma 1 n. 2, prima ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, ma solo qualora si accerti(e si dia conto) che scopo dell'omissione sia stato quello di recare pregiudizioai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere talefattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 L.[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplicedocumentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992).2.2. La sentenza di primo grado, nell’apprezzare l’avvenuta soppressione esottrazione dell’impianto contabile (ritenuto in parte esistente, perchérinvenuto, tramite controlli incrociati, presso i fornitori ed i clienti, emittenti edestinatari delle fatture relative alle operazioni compiute con la fallita) hacorrettamente ricondotto la condotta contestata, quanto all’elemento oggettivo,al paradigma della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d.specifica.A proposito, invece, dell’elemento soggettivo rappresentato dal dolospecifico, si è espressa, dapprima, con enunciati contraddittori, perché, da unlato, ha affermato (pag.7) che «la [OSCURATO:PERSONA], amministratrice di diritto conPULLIERO come amministratore occulto di cui si parlerà a seguire, poneva inessere diverse condotte sintomatiche della volontà di occultare ai creditorivicende interne della società ed agendo con una serie di comportamenti chericorrono tipicamente in un contesto di bancarotta fraudolenta»; a seguire, haelencato tali indicatori, costituiti dal formale passaggio di consegne a cittadinocinese irreperibile, immediatamente prima del fallimento; dalla sottoscrizionedel bilancio del 2013, illustrativo di una situazione economica non dissestata,dunque inveritiera; dall’inesistenza di beni immobili intestati alla società e,infine, dall’esito infruttuoso dell’accesso del curatore fallimentare presso i localidell’impresa.Subito dopo, però, ha sostenuto (pag.8) che «in ipotesi di distruzione dellescritture, occultate al Fisco […], si impone (la n.d.r.) verifica del dolo genericorichiesto dalla norma, verifica che ha avuto esito positivo per quanto sopraricostruito e per le contestuali violazioni fiscali, poste in essere in quell’annualitàdi gestione [OSCURATO:PERSONA] (trattasi di mancata presentazione per l’anno 2013,periodo di gestione [OSCURATO:PERSONA] dal marzo 2013)».Ancora, con incedere parimenti poco perspicuo e comunque incoerente conle prime proposizioni, nell’occuparsi della posizione rivestita dalla ricorrente inambito societario, ha sottolineato (pag.12, v. anche pag.13) che costei«disponeva della documentazione contabile la quale veniva fornita alla [OSCURATO:PERSONA] in sede di accertamento […] Non è dunque mera prestanomeestranea totalmente alle vicende della società ma testa di legno compiacente econcorde con i desiderata del [OSCURATO:PERSONA], il reale dominus di LASA”; nelproseguo (pag.13), traslata dunque la condotta penalmente rilevantedell’amministratrice sul piano omissivo (ed è da escludersi che vi sia violazionedel principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, nel caso diimputazione a titolo di concorso dell'amministratore formale conl'amministratore di fatto e di condanna del primo a titolo di omessoimpedimento della condotta materialmente posta in essere dall'amministratoredi fatto, quando i fatti di bancarotta fraudolenta descritti in imputazione nonsiano mutati: cfr., in tema di bancarotta fraudolenta documentale, Sez.5, n.38918 del 18/03/2015, Baruffaldi, n.m.) per inosservanza dei doveri divigilanza e di controllo sull’operato dell’amministratore occulto [OSCURATO:PERSONA], harichiamato, a conforto, un precedente di questa Corte che attiene, tuttavia,all’ipotesi di concorso dell’amministratore formale nel delitto di bancarottafraudolenta documentale c.d. generica, ascrivibile al gestore di fattodell’impresa fallita, perché pretendere, quanto al coefficiente psicologicodell’amministratore di diritto, la dimostrazione dell’effettiva e concretaconsapevolezza dello “stato” delle scritture presuppone non solo l’esistenzadell’apparato contabile, ma anche la sua messa a disposizione degli organifallimentari, che l’abbiano poi compulsato e ne abbiano tratto evidenze diinattendibilità ed intrinseca irregolarità.Ed invero, con specifico riferimento ai caratteri del dolo della bancarottafraudolenta documentale, nell'ipotesi in cui il reato sia attribuitoall'amministratore formale che si riveli essere mero prestanome degli effettivigestori della società fallita, è illuminante il dictum di Sez. 5, n. 44666 del04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], che in motivazione ha chiarito che «questo il sensodell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questaCorte per cui è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, maeffettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale daimpedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolospecifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti alprincipio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis,Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018,Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, nonmassimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata)».Pertanto, ove tra gli elementi costitutivi della fattispecie tipica sia richiestoil dolo specifico, è indispensabile che l’elemento soggettivo del titolare dellaposizione di garanzia, l’amministratore formale, che ometta di adempiere agliobblighi di vigilanza sull’operato altrui, di cui all’art. 40, comma 2, cod. pen.(Sez.5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133), sia animato dallarappresentazione del fine di trarne profitto o di provocare nocumento aicreditori.A tal fine non occorre che il prestanome abbia perseguito e condiviso, inuna unità di intenti con l’amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o adaltri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, né che tale sial’obbiettivo peculiare che egli si sia prefigurato, ma è necessario chel’amministratore formale, nell’abdicare agli obblighi da cui è gravato, siaconsapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e, ciononostante,decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controlloper evitare che ciò accada (cfr. Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone,Rv. 286640 – 01; Sez.5, n. 8105 del 27/01/2026, Rullo, n.m.).2.3. Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversiarresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare unachiave di lettura che esalti la specularità di talune evidenze probatorie – comela dimostrazione dell’esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivoresi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l’entità del passivoe l’inesistenza di attivo – che orientino sull’intenzionalità di ostacolarne iltracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n.10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284304, che si è soffermata per esempiosull’ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); siè ancora recentemente osservato che lo scopo di recare pregiudizio ai creditoripuò essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizionetuttavia che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali ilpassivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (sez.5, n. 2228 del04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983); così, appare significativo menzionare ilprincipio di diritto che ha puntualizzato la necessità di un approfondimento dellamotivazione che affermi la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolentadocumentale nei casi in cui non sia stata contestualmente riconosciuta quellaper bancarotta fraudolenta patrimoniale, con particolare attenzione adindicatori ulteriori ed integrativi rispetto all’irreperibilità del fallito (sez.5, n.26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910).2.4. La sentenza di secondo grado, in parziale difformità rispetto alleconsiderazioni svolte dai primi giudici, ha ritenuto (pag.13), per un verso, chel’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] non curasse materialmente ladocumentazione contabile, in quanto “gestita esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA]” e neha riconnesso l’affermazione di reità ad un contegno omissivo; per altro verso,con inferenze adesive al ragionamento sviluppato in primo grado, ha valutatoesauriente la prova del dolo generico, “in forma diretta o eventuale” (ancoratoanche a “consapevolezza generica di illiceità nella gestione di fatto”) e hamenzionato una massima giurisprudenziale (Sez.5, n. 32413 del 24/09/2020,Loda) riferita alla punibilità del concorso dell’amministratore formale nel reatodi bancarotta fraudolenta documentale materialmente commessodall’amministratore di fatto, a sua volta nella connotazione a dolo genericoperché riguardante le manipolazioni contabili delle società cc.dd. cartiere.2.5. Alla luce delle direttrici ermeneutiche cristallizzate dalla giurisprudenzadi legittimità e della configurazione tendenzialmente omissiva del contributoconcorsuale assegnato alla ricorrente, sia pure con accenti non sempre lineari,dalle decisioni in rassegna, il corredo motivazionale delle sentenze del duplicegrado di merito risulta marcatamente lacunoso a riguardo della componenterappresentativa del dolo che, per la particolare tipologia del reato contestato,deve fondare la responsabilità del soggetto che abbia formalmente assunto lacarica di amministratore e di cui si deve dare conto, al di là dal dato oggettivodell’occultamento o della mancata consegna della contabilità.3. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.Secondo i principi più volte affermati da questo giudice di legittimità, unavolta estinto il reato vengono meno anche le pene accessorie. Ed invero, le peneaccessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penalidella stessa, con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso diproscioglimento dell'imputato anche se pronunciato a seguito di estinzione delreato per prescrizione (Sez.2, n. 38345 del 26/05/2016, Seye, Rv.268239;Sez.6, n. 18256 del 25/05/2015, Zelli e altri, Rv. 263280; Sez. 2, n. 11033 del03/03/2005 - dep. 21/03/2005, Ndiaye, Rv. 231050; Sez. U, n. 7 del20/04/1994 P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 197537).La sentenza impugnata ha dichiarato il reato tributario di cui al capo 3)estinto per prescrizione senza sancire esplicitamente la rimozione delle peneaccessorie di cui all’art. 12 d. lgs. n. 74 del 2000, ma tale effetto, come si evincedall’orientamento costante di questa Corte, consegue ex lege alla declaratoriadi estinzione del reato, sì da rendere ultronea la relativa statuizione neldispositivo della decisione.4.Il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è, a sua volta, infondato.A tale proposito, il tessuto espositivo della doppia conforme appaga, nelcomplesso, il grado giustificativo dell’affermazione di responsabilità delricorrente, vuoi al cospetto dell’insieme degli elementi predicati a sostegno delruolo di amministratore di fatto della fallita e della Licofer d.o.o. (non contestatadai motivi di ricorso), vuoi per quanto concerne l’esplicitato accostamento logicotra la soppressione o l’occultamento dei documenti contabili e lo scopo diricavarne un profitto e di precludere ai creditori la possibilità di compiutaricostruzione dell’attivo aggredibile in sede concorsuale.La riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle due società, pacificamente coinvolte in unmeccanismo di “frodi carosello” in danno dell’Erario, in uno con i riflessi prodottisulla voragine dell’ingravescente peso debitorio e sulla riscontrata sottrazionedi ricavi di considerevole entità al recupero tributario, è stata congruamentecollegata alla strumentalità delle lacune contabili, destinate proprio alnascondimento dei profitti accumulati, derivanti dall’attività illecita (pag. 7sentenza di secondo grado; pag.11 sentenza di primo grado); e l’apporto delprevenuto al conseguimento della finalità di disfarsi dei riscontri contabili delleoperazioni commerciali è stato appropriatamente descritto, quando le pronuncedi merito si sono occupate della necessità di rielaborarle con il ricorso ai controlliincrociati e ripercorso gli esiti della perquisizione eseguita nella sua abitazione,che hanno consentito di sequestrare documenti rilevanti in ottica ricostruttiva(pag.9 sentenza di primo grado, pag. 6 sentenza di appello).La ragione di ricorso si rivela in gran parte generica e ridotta a mera notadi dissenso, perché elusiva dell’indispensabile dialogo critico con le emergenzein tal senso esaltate, orientata, semplicisticamente, a veicolare ogniresponsabilità sulla coimputata [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della qualifica formaleassunta in ambito societario e dei relativi obblighi di legge e, in definitiva, asollecitare una diversa chiave di lettura dei fatti e delle risultanze probatorie,operazione non autorizzata in sede di legittimità (ex multis, Sez. U n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello diVenezia, che ne rivaluterà integralmente la posizione, nel rispetto dei criteriinterpretativi ricordati, in piena libertà di giudizio; il ricorso promossonell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] deve essere invece rigettato, con la conseguente suacondanna, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio pernuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19940/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris