CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 25421/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troH.X. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti.-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2627/2024depositata il 07/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 24531/2024Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 25421/2025Data pubblicazione 16/09/20251.- H.X. e Z.O. contrassero matrimonio in data 8settembre 2017, dalla loro unione nacque Data_1P.X. . I coniugi si separarono con sentenza definitiva delTribunale di Milano del 21.12.2023.Con ricorso in data 21.07.2023 H.X. ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] la cessazione degli effetti civili del matrimonio el’adozione dei provvedimenti accessori; Z.O. si è costituitosvolgendo proprie domande.Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3767/2024, hadichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed haulteriormente stabilito: i) l’affidamento condiviso del minore concollocazione prevalente in Milano, presso la madre; ii) laregolamentazione dettagliata del diritto di frequentazione e di visitapaterno; iii) la quantificazione dell’assegno di mantenimentocomprensivo del contributo abitativo, posto a carico del padre per ilfiglio, di euro 3.000,00= mensili; iv) la partecipazione del padrealle spese extra nella misura dell’85%, specificamente elencandolee indicando se le spese, da documentare, richiedano o meno ilprevenivo accordo; v) la condanna di Z.O. alla rifusione delle spesedi lite.Z.O. ha impugnato la decisione di primo grado in relazione allestatuizioni accessorie. H.X. ha replicato chiedendo il rigetto delgravame ed ha svolto appello incidentale riguardo allaquantificazione dell’assegno di mantenimento per il minore.La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 2627/2024pubblicata il 7 ottobre 2024, in parziale riforma della decisione diprimo grado, ha accolto in parte il gravame promosso da Z.O. edha modificato la regolamentazione del diritto di visita paternodisponendo, in dispositivo, che «il padre potrà tenere con seP.X. a week end alternati, anche in Lugano o comunquefuori dalla residenza presso cui il minore è collocato , prelevandolo2 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 24531/2024Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 25421/2025dall’uscita di scuola fino alla domenica sera quando loData pubblicazione 16/09/2025riaccompagnerà a Milano; il padre potrà inoltre tenere con sé ilminore infrasettimanalmente senza pernottamento, nelle settimanein cui non è previsto il week end , salvo migliori accordi tra igenitori.»; ha, inoltre accolto l’appello incidentale proposto daH.X. disponendo, in dispositivo, la condanna di Z.O. acorrispondere all’ex coniuge a titolo di mantenimento del minoreP.X. la somma di euro 4.500,00, oltre rivalutazione ISTAT;ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.Il padre ha proposto ricorso chiedendo la cassazione dellasentenza in epigrafe indicata con quattro mezzi, illustrati conmemoria. La madre ha replicato con controricorso e memoria.È stata disposta la trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.- Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art.360,primo comma, n.3, c.p.c, la violazione e falsa applicazione degliartt. 315-bis e 337-ter c.c., nonché, in via correlata, degli artt. 115e 473-bis.2 c.p.c. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbenegato l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio sul nucleofamiliare, omettendo di fornire la motivazione di detta negazione eviolando la normativa citata che impone, anche ex officio, al giudicedel merito di effettuare ogni e più opportuna indagine per adottarei provvedimenti nel superiore interesse del minore qualora vi siaoggettiva contrapposizione e conflittualità fra i genitori.2.2.- Il primo motivo è infondato.2.3.- L'odierno istante si duole della mancata ammissione dellaconsulenza tecnica: nondimeno, il giudizio sulla necessità ed utilitàdi far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nelpotere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, diregola, incensurabile in Cassazione (Cass. n.4853/2007).Il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente ilrigetto dell'istanza di ammissione della consulenza proveniente da3 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 24531/2024Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 25421/2025una delle parti (Cass. n. 17399/2015; Cass. n.72/2011). QuandoData pubblicazione 16/09/2025vengono in rilievo diritti connessi all’esercizio della genitorialità,ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativaalla valutazione della loro personalità e capacità educativa neiconfronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni deiservizi sociali, il giudice che non intenda disporre tale consulenzadeve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioniche la facciano ritenere superflua, in considerazione dei dirittipersonalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione edella rilevanza accordata in questi giudizi, anche dallagiurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, allerisultanze di perizie e consulenze (Cass. n. 6138/2015).Nel caso in esame, la censura non coglie nel segno poiché, adifferenza di quanto assume il ricorrente, la Corte territoriale hamotivato, sia pure sinteticamente e per relationem alla decisione diprimo grado che così si era espressa sulla mancanza di evidenzeche giustificassero un approfondimento diagnostico sul nucleo «Larichiesta di CTU di parte resistente è davvero sfornita di ogniragione. Il tribunale non evidenzia alcun comportamento ostativo eimpeditivo da parte della madre rispetto alla relazione traP.X. e il padre. Né le parti evidenziano difficoltà alcuna delminore. Si vorrebbe la consulenza, invero e ragionevolmente, soloper alimentare l’aspettativa che il consulente indichi un calendariodiverso da quello disposto dal tribunale. E questo, in ogni caso, nonè mai e non potrebbe essere il mandato del consulente. Ilcalendario di frequentazione del minore con i genitori lo dispone elo valuta il tribunale, non il consulente. Altre ragioni per laconsulenza davvero non ve ne sono.» (fol.8, sent. primo gradoallegata dal ricorrente) evidenziando, in particolare, che non eraemerso alcun comportamento ostativo materno, né una difficoltàrelazione tra i genitori ed il minore e a ciò consegue l’infondatezzadella doglianza.4 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 24531/2024Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 25421/2025Va aggiunto che, giusta la nuova formulazione dell'art. 360,Data pubblicazione 16/09/2025comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in Cassazione, oltreall'anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia statooggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo(Cass. n. 7472/2017).Nel caso in esame, non solo la censura è svolta come violazionedi legge, ma la doglianza non indica alcun fatto storico decisivo dicui sia stato omesso l’esame; invero, richiama una serie di vicendefamiliari già sottoposte alla valutazione critica complessiva eglobale dall’Autorità giudiziaria che ha motivato ed ha proceduto aduna dettagliata regolamentazione del diritto di visita efrequentazione paterna proprio al fine di superare situazionipotenzialmente conflittuali; né risultano illustrate e non esaminatein fase di merito concrete ragioni che avrebbero richiestol'esperimento dell'indagine peritale con riferimento alla condizionepersonale e psicologica del minore.3.1.- Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art.360,primo comma, nn.4 e 5, c.p.c., il difetto totale di motivazione,oggettiva incompatibilità fra motivazione e dispositivo e omessoesame del provvedimento riformato; a parere del ricorrente sirileverebbe un oggettivo e insanabile contrasto tra la motivazioneassunta dalla Corte d’appello di Milano, che avrebbe indicato lanecessità di ampliare le frequentazioni fra il padre e il figlio minore,e il dispositivo adottato in sentenza laddove i suddetti tempirisultano invece ridotti. Il ricorrente denuncia anche l’omessoesame ad opera della Corte d’appello di Milano della sentenza diprimo grado riformata, perché i giudici di secondo grado sarebberopartiti da un presupposto fattuale inesistente, ossia il vincolo dipermanenza a Milano del minore durante i fine settimana dicompetenza paterna.5 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 24531/2024Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 25421/20253.2.- Il motivo è infondato.Data pubblicazione 16/09/20253.3.- Giova ricordare che la determinazione dei tempi dipresenza dei minori presso i genitori che non vivono più insiemeconnota il modo concreto con cui relazione tra genitore e figlio e,con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi,egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con leconnesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura,educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta, quindi, diun tempo più o meno esteso ma comunque qualificato, perchédeve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possanoeffettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto,segnatamente l’accudimento e l’educazione, condividendone la vitaquotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essaeventualmente connesso (Cass. n. 1486/2025; Cass. n.9442/2024). Ovviamente, la suddivisione dei tempi di permanenzapresso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata delgiudice del merito, che partendo dall’esigenza di garantire alminore la situazione più confacente al suo benessere e alla suacrescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo dirittoad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto diquesti ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruoloeducativo (v. in motivazione Cass. n. 9442/2024). L’esigenza delminore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere lesue abitudini e l’ambiente domestico che gli è consueto puòcomportare una suddivisione dei tempi non paritaria, lo spaziotemporale della frequentazione con il genitore non convivente —salvo che quest’ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione— ma non può essere eccessivamente e ingiustificatamentecompresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasticomuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebberisultare compromessa.6 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 24531/2024Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 25421/20253.4.- Nel caso in esame, la Corte di merito ha così motivato ilData pubblicazione 16/09/2025parziale accoglimento del gravame proposto dal padre e laconseguente modifica della regolamentazione del diritto di visitaesplicita nel dispositivo «Ad avviso della Corte la domanda dimodifica del regime di visita merita accoglimento nei termini diseguito esposti. Se, da un lato, è condivisibile l'impostazioneseguita dal primo giudice finalizzata principalmente a garantirestabilità al minore, tanto più apprezzabile se si tiene conto dellatenera età del bambino, vanno, tuttavia, condivise le istanzeavanzate dal padre, non fosse altro per salvaguardare, in concreto,il diritto del minore ad un'effettiva bigenitorialità, tenuto conto delladistanza geografica, delle esigenze lavorative e delle questionilogistiche descritte in atti. Pertanto, ritiene la Corte che debbanoessere ampliati i tempi di permanenza del minore con il padredurante il weekend, non tanto dal punto di vista temporale quantopiuttosto dall’angolo visuale che attiene al piano qualitativo deirapporti, consentendo quindi all'appellante di spostare il figlio aLugano o comunque al di fuori della residenza presso cui ècollocato. Si ritiene pertanto di provvedere sul punto come dadispositivo» (fol. 16, sent. imp.).Risulta evidente che la motivazione c’è ed è chiaramente ecoerentemente espressa per poi essere concretizzata neldispositivo (riportato supra, al par.1) e che la scelta di modificare itempi e le modalità di frequentazione padre-figlio è orientata intermini “qualitativi” e non già “quantitativi”, per cui la censurafocalizzata sulla “riduzione dei tempi” non coglie e non censura laratio decidendi. Va aggiunto che la Corte meneghina non ha affattopreso in esame un vincolo di permanenza del minore in Milano,come sostiene il ricorrente, ma ha complessivamente rimeditatocon una valutazione ponderata la relativa regolamentazione al finedi rendere più proficui e gratificanti per le parti coinvolte i tempi ele modalità di frequentazione padre-figlio, tendo conto dell’ancòra7 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 24531/2024Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 25421/2025tenera età del bambino, della distanza geografica tra le rispettiveData pubblicazione 16/09/2025residenze e dei significativi impegni professionali del padre, che sisviluppano su più sedi logisticamente distanti, in modo daconservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno deigenitori, avendo il minore diritto a ricevere cura, educazione,istruzione e assistenza morale da entrambi.4.1. - Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art.360,primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 316-bis c.c., l’insussistenza e oggettiva contraddittorietàdella motivazione; il ricorrente critica la decisione impugnata,sostenendo l’erroneità della pronuncia di secondo grado inrelazione all’art. 316-bis c.c. e la totale carenza o quanto menooggettiva contraddittorietà della motivazione resa rispetto alladecisione assunta, laddove la Corte d’appello dapprima haconfermato il principio per cui gli oneri abitativi possono costituireuna parte del contributo di mantenimento per il minore, ma nellaquantificazione operata lo ha gravato del versamento della totalitàdei costi abitativi riguardanti la casa familiare.4.2.- Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.4.3.- Il ricorrente, come si evince dalla sentenza impugnata(fol.9), si era doluto in appello della quantificazione dell’assegno dimantenimento previsto nell’interesse del minore, deducendonel’eccessività rispetto alle esigenze del minore, e della inclusione diun contributo abitativo per l’immobile destinato ad abitazione il cuicanone locativo ammontava ad euro 2.700,00 mensili, deducendoche la H.X. non aveva diritto a ricevere questo contributoperché non vi era mai stata una casa familiare ed ella, comunque,aveva perso il diritto all’assegnazione della casa familiare.La decisione della Corte di appello è immune da vizi laddove haconfermato la spettanza del contributo abitativo: risulta evidenteche tale contributo rientra nel mantenimento ordinario, sopperiscead un qualificato interesse del minore e risulta attuale e meritevole8 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 24531/2024Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 25421/2025di tutela, indipendentemente dalle sorti e/o dall’esistenza inData pubblicazione 16/09/2025precedenza di una casa “familiare” o dalle scelte abitativesuccedutesi nel tempo da parte dei genitori.Invero, a seguito del divorzio, così come in caso di separazionepersonale tra coniugi o di cessazione della convivenza di genitorinon coniugati, la prole ha diritto ad un mantenimento tale dagarantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economichedella famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto inprecedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ.che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli,obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, nonriconducibili al solo obbligo alimentare, ma esteseall'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale,all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione,fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabileorganizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessitàdi cura e di educazione (Cass. n. 7169/2024; in questi sensi ancheCass. n. 27948/2022).Da queste decisioni si evince che il soddisfacimentodell’esigenza abitativa, ove non assolta mediante l’assegnazionedella casa familiare – volta anche preservare per la prole in primisil godimento dell’habitat domestico, la stabilità della organizzazionedi vita e l’insieme degli affetti– può assumere una connotazionepropriamente economica laddove è realizzata mediante il ricorso almercato e la relativa spesa rientra nel quantum dovuto per ilmantenimento ordinario, diretto a sopperire alle esigenzequotidiane e continuative del minore, e destinato a ricadere suentrambi i genitori secondo il criterio di proporzionalità.4.4.- Per tale ragione risulta immune da vizi la decisione diconferma della debenza del contributo abitativo da parte delgenitore non collocatario, quale quota parte dell’assegno dimantenimento per il minore, pronunciata dalla Corte di appello con9 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 24531/2024Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 25421/2025riferimento all’an.Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Tuttavia, e sul punto la censura merita accoglimento, ladecisione va cassata in relazione alla quantificazione dell’assegnocompiuta dalla Corte di appello. Invero, la Corte distrettuale dopoavere indicato il costo abitativo, non ha chiarito in che misura gravisul genitore obbligato al mantenimento indiretto, secondo i criteridi proporzionalità, posto che entrambi sono tenuti a provvedere almantenimento del minore, e tale carenza espositiva risultaparticolarmente evidente in considerazione del contestuale enotevole incremento dell’assegno di mantenimento indiretto,disposto in accoglimento dell’appello incidentale proposto dallamadre, oggetto della seguente censura che va anch’essa accolta.5.1. - Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art.360,primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 316-bis c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio. Il ricorrente sostiene che la pronuncia di secondo grado èerronea, per avere la Corte d’appello posto a base della decisionerelativa alla quantificazione del contributo paterno per ilmantenimento del figlio dati oggettivamente errati rispetto aidocumenti in atti, nonché per aver violato i criteri di cui alla citatanorma, andando finanche a esonerare la madre dagli oneri dicontribuzione. Denuncia, inoltre, l’omesso esame da parte dellaCorte d’appello di fatti oggettivi decisivi per il giudizio quali gli oneripaterni da sostenere per poter effettuare le frequentazioni con ilfiglio minore, il differente potere di acquisto esistente fra Italia eSvizzera, la riduzione dei redditi paterni, il patrimonio e leelargizioni di cui la H.X. beneficerebbe, nonché il contrasto conla pronuncia resa in sede di reclamo dalla stessa Corte.5.2.- Il motivo è fondato e va accolto.5.3.- In tema di contributo al mantenimento dei figli, che sicaratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è ilrapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di10 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 24531/2024Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 25421/2025uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dallaData pubblicazione 16/09/2025condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di esseremantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delleloro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dalprincipio di proporzionalità, in base al quale i genitori devonoadempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione allerispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro,professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenzadel figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica deicompiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass. n.4145/2023; Cass. n. 2536/2024).Il criterio di proporzionalità delineato dall’art.316-bis c.c.,costituisce una regola imprescindibile per la determinazionedell’obbligo genitoriale, rilevante anche in caso di disgregazionedella famiglia. Ai fini della quantificazione dell’assegno periodico, ilcriterio di proporzionalità va attuato considerando anche ulterioriparametri:1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita godutoin costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi dipermanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche dientrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici edi cura assunti da ciascun genitore (art.337-ter c.c.).Il principio di proporzionalità richiede una valutazionecomparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre la considerazionedelle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto(Cass. n. 4811/2018; Cass. n.19299/2020; Cass. n. 4145/2023).Attraverso una lettura coordinata degli artt.316-bis, primo comma,c.c. e 337-ter c.c. - che l’art. 316-bis, primo comma, c.c. (al paridel precedente art. 148 c.c.), nel prescrivere che entrambi i coniugidevono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli inproporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità dilavoro professionale o casalingo, il legislatore non ha dettato un11 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 24531/2024Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 25421/2025criterio automatico per la determinazione dell'ammontare deiData pubblicazione 16/09/2025rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi deidue soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole),ma ha previsto un sistema più completo ed elastico di valutazione,che tiene conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsaeconomica e delle capacità di svolgere un’attività professionale odomestica e casalinga, e che si esprima sulla base di un’indaginecomparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei dueobbligati, di guisa che, nella determinazione di tale contributo, nonè affatto indifferente il variare delle condizioni reddituali epatrimoniali dei genitori, poiché a queste va direttamenteragguagliata l’entità del mantenimento, così da assicurare ai figli,per quanto possibile, anche in regime di separazione, un tenore divita proporzionato alle possibilità economiche della famiglia (Così,Cass. n.5242/2024; Cass. n.10901/1991).Per tale motivo, la quantificazione dell’assegno periodico, inapplicazione del principio di proporzionalità, non si esaurisce nellavalutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori (Cass.n.19299/2020) e non comporta che la partecipazione di ciascuno almantenimento sia paritaria.La valutazione delle esigenze del figlio, in particolare, vacompiuta all’attualità e non può fondarsi su proiezioni di lungoperiodo indeterminate nel loro futuro divenire, potendo trovareingresso eventuali motivate considerazioni prognostiche solo seinerenti a individuati ed ordinari accadimenti della vita cheriguardino un arco di tempo circoscritto e si palesino comeprobabile e coerente sviluppo di quanto già in atto (ad. es. le speseordinarie per l’istruzione scolastica, di durata normalmentepluriennale, che risultano prevedibili in ragione del corso di studioseguito).Anche il parametro del tenore di vita va valutato in relazionealla situazione esistente al momento in cui si è verificata la crisi12 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 24531/2024Numero sezionale 2928/2025Numero di raccolta generale 25421/2025familiare e non già sulla scorta della valutazione prospettica delData pubblicazione 16/09/2025tenore di vita che la coppia avrebbe potuto raggiungere, ove nonfosse intervenuta la crisi familiare.5.4.- La decisione in esame non risulta in linea con gli anzidettiprincipi laddove afferma che la quantificazione dell’assegno dimantenimento deve tendere allo scopo di soddisfare «le esigenzeprimarie e, in proiezione futura, le stesse prerogative e opportunitàcui avrebbero potuto ambire qualora il nucleo familiare fosserimasto unito (Cass. n. 2536/2024). Pertanto, secondo questaCorte, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dalgenitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, ilprincipio di proporzionalità va orientato alle esigenze del figlio edelle potenzialità che derivano dalla capacità reddituali dei genitori,spendibili in futuro.» (fol.18/19, sent. imp.).In disparte l’erroneo richiamo all’ordinanza n.2536/2024, varimarcato che la lettura proposta e l’interpretazione data all’art.337ter c.c. nella sentenza impugnata laddove contiene il riferimentoalle “potenzialità che derivano dalla capacità reddituali dei genitori,spendibili in futuro” sembra perseguire un obiettivo anticipatorio eindeterminato che confligge con il dato normativo testualeineludibile e con i principi prima ricordati, che impongono dicommisurare l’assegno all’attualità, alla luce dei diversi criteriindicati, e cioè alla situazione esistente al momento della decisione;ciò in piena coerenza con un sistema che si fonda sul principiorebus sic stantibus e che prevede agili strumenti di modificadell’assegno da attivare al mutamento degli elementi daconsiderare e delle condizioni, ai sensi dell’art.337 quinques c.c.Va aggiunto che la Corte distrettuale non ha evidenziato lespecifiche esigenze di vita del figlio, dell’età di quattro anni, e nonillustrato le concrete ragioni del corposo incremento dell’assegno, lacui quantificazione è direttamente rilevabile esclusivamente daldispositivo, limitandosi al solo raffronto tra le situazioni economiche13 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 24531/2024Numero sezionale 2928/2025e patrimoniali dei genitori, senza pronunciarsi sulle altre questioniNumero di raccolta generale 25421/2025prospettate dal ricorrente (spese di viaggio, differente coDsattao p udbbelicllaazio ne 16/09/2025vita tra Italia e Svizzera, etc.).6.- In conclusione, i motivi terzo e quarto vanno accolti perquanto di ragione, rigettato il ricorso nel resto; la sentenzaimpugnata va cassata nei limiti di cui in motivazione con rinvio allaCorte di appello di Milano in diversa composizione che provvederàal riesame in applicazione dei principi espressi, statuendo anchesulle spese del presente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] i motivi terzo e quarto del ricorso, nei limiti di cui inmotivazione, e rigetta il ricorso nel resto; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversacomposizione per il riesame e la statuizione sulle spese;- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della PrimaSezione Civile, il 10 settembre 2025.Il PresidenteAlberto Giusti14 di 14