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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17432/2024

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; 1Q- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città (resa all'esito di giudizio abbreviato), con la quale egli era stato condannato alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 934 di multa in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 2 e 71.895/67 per avere detenuto illegalmente presso la propria abitazione una cartuccia calibro 7,65, un fucile carabina da tiro ad aria compressa cal. 4,5 di fabbricazione spagnola marca Gamo mod.

CFX, una custodia per carabina marca Boosler ed una confezione aperta di pallini calibro 4,5 marca Norica, accertato in Bari il 22 agosto 2011; Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, osservando che l'imputato aveva comunque il dovere di accertare la natura della carabina da lui detenuta e se la stessa rientrasse o meno nel novero delle armi, controllando in particolare la velocità media del piombino a punta piatta visto, in particolare, che la carabina era priva del punzone di identificazione; Considerato , infatti, che non esclude il dolo del delitto di detenzione illegale di arma l'erroneo convincimento dell'agente circa l'obbligo di denunciare il possesso dell'arma all'autorità competente, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale e non possono quindi essere ricondotte alla disciplina di cui all'art. 47, terzo comma, cod. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 33875 del 26/03/2014, Rv. 262073 - 01); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il pril

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; 1Q- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città (resa all'esito di giudizio abbreviato), con la quale egli era stato condannato alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 934 di multa in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 2 e 71.895/67 per avere detenuto illegalmente presso la propria abitazione una cartuccia calibro 7,65, un fucile carabina da tiro ad aria compressa cal. 4,5 di fabbricazione spagnola marca Gamo mod. CFX, una custodia per carabina marca Boosler ed una confezione aperta di pallini calibro 4,5 marca Norica, accertato in Bari il 22 agosto 2011; Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, osservando che l'imputato aveva comunque il dovere di accertare la natura della carabina da lui detenuta e se la stessa rientrasse o meno nel novero delle armi, controllando in particolare la velocità media del piombino a punta piatta visto, in particolare, che la carabina era priva del punzone di identificazione; Considerato , infatti, che non esclude il dolo del delitto di detenzione illegale di arma l'erroneo convincimento dell'agente circa l'obbligo di denunciare il possesso dell'arma all'autorità competente, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale e non possono quindi essere ricondotte alla disciplina di cui all'art. 47, terzo comma, cod. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 33875 del 26/03/2014, Rv. 262073 - 01); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il pril
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