CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 settembre 2018
Cassazione n. 02137/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8874/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LUCA C, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 162, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VICENZA n. 2164/2018 depositata il 11/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] chiese al Giudice di Pace di Vicenza di ingiungere a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della s omma di € 2.070,00, oltre interessi a titolo di prestazioni professionali per l’elaborazione e la tenuta della contabilità. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione e, per quel che ancora rileva in questa sede, eccepì la carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] sas, sostenendo di aver conferito l’incarico a [OSCURATO:PERSONA], di cui chiese la chiamata in causa. PiasentinGiulio si costituì per resistere alla domanda. [OSCURATO:PERSONA] di pace dichiarò la nullità del decreto ingiuntivo, senza decidere la causa nel merito. Il Tribunale, adito in sede di appello dalla [OSCURATO:PERSONA] sas, accolse la domanda della [OSCURATO:PERSONA] sas e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 2.070,00, rigettandola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ritenne che la società creditrice avesse provato la fonte dell’obbligazione e l’adempimento della prestazione in quanto dalla documentazione prodotta risultava che la tenuta della contabilità e gli adempimenti fiscali, negli anni 2004-2006, erano stati svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] sas; il Tribunale evidenziò, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] aveva apposto la firma sulla dichiarazione dei redditi 2004-2005 e sul certificato di attribuzione della partita Iva. [OSCURATO:PERSONA] aveva, invece, svolto il ruolo di intermediario tra [OSCURATO:PERSONA] ed il responsabile della [OSCURATO:PERSONA] sas, come emergeva dalle dichiarazioni rese dalla teste Zordan e d alle dichiarazioni confessorie dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo, nel corso dell’interrogatorio formale, aveva dichiarato di aver messo in contatto [OSCURATO:PERSONA] con il ragioniere Milani della [OSCURATO:PERSONA] sas, al quale aveva consegnato la documentazione contabile. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. , per apparenza della motivazione, perchè la Corte avrebbe fondato la propria decisione non sulla prova del conferimento dell’incarico alla [OSCURATO:PERSONA] sas da parte di [OSCURATO:PERSONA] ma sull’adempimento dell’obbligazione che, sarebbe, in radice, insussistente. Il ricorrente avrebbe, infatti, contestato di aver conferito l’incarico alla [OSCURATO:PERSONA] sas sicchè non sarebbe pertinente la prova della causa estintiva dell’obbligazione. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2230 c.c., 2697 c.c., 115 c.p.c., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] sas avesse provato il conferimento dell’incarico sulla base della documentazione dalla medesima prodotta in giudizio, la cui valenza probatoria sarebbe stata contestata dal ricorrente. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] gli sottoponeva documenti che il ricorrente firmava in buona fede, ritenendo che fossero da lui predisposti in adempimento dell’incaico conferitogli. Tanto risulterebbe dalla prova testimoniale, che confermerebbe il rapporto esistente tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], elementi probatori di cui la Corte non avrebbe tenuto conto. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2727 c.c., 115 c.p.c., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., per aver e il Tribunale fondato la prova del conferimento dell’incarico su elementi presuntivi di scarso rilievo, come la circostanza che sulla documentazione contabile fosse stata apposta la timbratura della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s, dal momento che il timbro poteva essere apposto anche dopo la firma della documentazione consegnata al Piasentin; nessun rilievo sarebbe stato attribuito ad altri elementi istruttori e circostanze che deporrebbero per la sussistenza di un rapporto professionale intercorrente esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] e non con lo studio professionale. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per omessa valutazione del materiale probatorio dal quale si evincerebbe l’esistenza del mandato professionale esclusivamente in favore di [OSCURATO:PERSONA] I quattro motivi, che per la l oro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, il diritto al compenso del professionista postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 2, 24 gennaio 2017, n. 1792; Cass. Sez. 2, 3 agosto 2016, n. 16261; Cass. Sez. 2, 10 febbraio 2006, n. 3016; Cass. Sez. 2, 29 settembre 2004, n. 19596). Nel caso di specie, la Corte ha tratto la prova del conferimento dell’incarico alla [OSCURATO:PERSONA] sas dalle dichiarazioni della teste Zordan e dalla circostanza che la societàavesse tenuto la contabilità e svolto gli adempimenti fiscali negli anni 2004-2006; il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva apposto la propria firma alla dichiarazione degli anni 2004-2006 e sul certificato di attribuzione della partita Iva. Tali elementi probatori, secondo il ragionamento plausibile del Tribunale, erano idonei a manifestare inequivocabilmente la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi dell’attività dello studio professionale, con il quale era entrato in contatto per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], secondo la valutazione delle dichiarazioni rese dalla teste Zordan. La sentenza consentedi cogliere, in modo chiaro e lineare, il percorso logico-giuridico del Tribunale, sottraendosi dal vizio dell’apparenza della motivazione (Cass., Sez. Un ., n . 8053/2014; Cass ., sez. un., 27/12/2019, n.34476). Il ricorso per cassazione, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito Con il quinto motivo di ricorsosi deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 228 c.p.c., 231 c.p.c. e 2730 c.c., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la il T r ibunale tratto la prova dell’esistenza del rapporto professionale del ricorrente con la [OSCURATO:PERSONA] sas dal contenutodelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’interrogatorio formale; tali dichiarazioni, non essendo contra se e non avendo, quindi, natura confessoria, non sarebbero idonee a provare l’inesistenza del rapporto professionale del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], di cui aveva chiesto la chiamata in causa. Al contempo, le dichiarazioni del terzo chiamato non avrebbero potuto provare il conferimento dell’incarico alla [OSCURATO:PERSONA] sas. Il motivo è fondato ma, poiché l’errore di diritto non conduce all’accoglimento del ricorso, la motivazione sul punto della sentenza può essere corretta ai sensi dell’art.384 c.p.c. Il Tribunale ha ritenuto l’esistenza del rapporto professionale tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sas sulla base di numerosi elementi probatori, consistiti nella prova testimoniale e documentale, relegando l’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un mero intermediario tra il ricorrente e la società. Tali conclusioni sono state confermate dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’interrogatorio formale. Il Tribunale ha errato nell’attribuire valore di prova legale alle dichiarazioni del terzo [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di dichiarazioni che non avevano natura confessoria,perché non ammettevano un fatto a sé sfavorevole e favorevole al ricorrente, che aveva dedotto di avergli conferito l’incarico e di aver adempiuto al pagamento. Si tratta di dichiarazioni rese in un processo con pluralità di parti, che, essendo volto a provocare laconfessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente efavorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, produce effetti nei confronti della parte che le fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (Cass. sez. VI, 06/12/2021, n. 38626; Cass. sez. VI, 12/10/2015, n.20476). Ne consegue che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’interrogatorio formale non erano idonee a provare l’inesistenza del rapporto professionale con [OSCURATO:PERSONA] perché non avevano contenuto e valore confessorio ed erano liberamente apprezzabili nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sas. L’errore di diritto è, però, ininfluente ai fini della decisione, che è fondata su ben altri elementi probatori, aventi valore di prova diretta. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così