CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 3 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina impropria e violazione del foglio di via obbligatorio. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in forma consumata in luogo di quella tentata, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura la mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e l'eccessività della pena la pena, sono manifestamente infondati in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sfuggendo al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio e di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 3 sul non lievissimo valore commerciale del bene e sul complessivo pregiudizio arrecato dall'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]