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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2021

Cassazione n. 12208/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 29/04/2021 - 03/05/2021 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il g.i.p. del Tribunale di Cosenza aveva disposto l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di mesi sei in relazione ai reati attribuitigli ai capi 7) e 8) della contestazione provvisoria.

In particolare, lo Scalzo è chiamato a rispondere, in primo luogo, del concorso nel delitto di abuso d'ufficio (capo 7) correlato alla illegittima attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] dell'incarico di responsabile della U.O.S.D. [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il Tribunale, la procedura era stata strumentalizzata a favorire la Ariani, legata da una relazione con il Direttore generale [OSCURATO:PERSONA], come confermato dal fatto: a) che l'avviso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], finalizzato al conferimento dell'incarico de quo, sostituendo, in relazione a siffatto incarico, l'avviso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva, a differenza di quest'ultimo, omesso di richiamare l'art. 15, comma 7-quater del d.

Igs. n. 502 del 1992, che prevede un'anzianità di servizio quinquennale maturata nella disciplina oggetto dell'incarico, della quale l'Ariani era sprovvista; b) che le violazioni di legge, oltre ai requisiti per il conferimento dell'incarico, avevano investito anche la procedura per il conferimento, dal momento che erano rimaste inosservate le regole previste dal citato art. 15, comma 7-quater, attraverso la nomina di una commissione, nominata dal Mauro e composta da soggetti che nulla avevano a che fare con il dipartimento interessato, mentre avevano precisi e documentati legami con il Mauro e con l'Ariani (in particolare, lo Scalzo era stato nominato dal Mauro direttore Medicina legale); c) che, sempre per favorire l'Ariani, si era proceduto all'esclusione di [OSCURATO:PERSONA], si era omesso di evidenziare la specifica esperienza quinquennale posseduta da alcuni dei partecipanti ammessi e, infine, nella comparazione tra l'Ariani e [OSCURATO:PERSONA], si erano valorizzati i criteri selettivi artificiosamente costruiti attorno alla posizione della prima.

Quanto al capo 8, allo Scalzo è attribuito il reato di falso ideologico, per avere la Commissione nel verbale del 03/01/2019 proceduto all'esclusione del Gallo, poiché dal suo curriculum non si evinceva il servizio specifico necessario in assenza della specializzazione prevista, laddove proprio dal curriculum emergeva, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, che il Gallo lavorava sin dal 2001 nel medesimo settore, anche se chiamato in modo diverso: U.O.C.

NAVS Controllo di gestione.2.

Nell'interesse dello Scalzo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente denuncia vizi motivazionali e violazione di legge, sotto vari profili.

Si osserva: a) che l'ordinanza impugnata si era allineata all'ordinanza genetica, la quale per prima aveva omesso di tenere conto delle osservazioni formulate dall'indagato e dei documenti prodotti in occasione del preliminare interrogatorio di garanzia; b) che il Tribunale era rimasto silente in relazione all'eccepita nullità dell'ordinanza genetica, ai sc.,nsi de:Vart. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.; c) che le conclusioni espresse con riguardo al pericolo di reiterazione erano sganciate dall'indicazione di concreti elementi di fatto e trascuravano le deduzioni e le produzioni dell'indagato, anche con riferimento ai parametri soggettivi, tra i quali la personalità dell'indagato; d) che del tutto inesistente era il pericolo di inquinamento probatorio; e) che i giudici avevano completamente trascurato che il Gallo, per come risultava dallo stato di servizio allegato alla memoria difensiva già prodotta innanzi al g.i.p., non era in possesso del titolo di specializzazione in medicina legale e non aveva maturato alcuna esperienza nel servizio di [OSCURATO:PERSONA], avendo all'attivo soltanto un'anzianità di servizio di quindici anni; f) che, secondo quanto già chiarito con la memoria del 10/02/2021 il successivo avviso del 04/12/2018 confermava il rigido rispetto dell'art. 15, comma 7-quater del d.

Igs. n. 502 del 1992; g) che lo Scalzo si era limitato a valutare i curriculum dei candidati, alla luce della regola per la quale gli elementi ivi contenuti devono essere indicati a pena di esclusione; h) che il Gallo non aveva indicato la sussistenza di un ruolo con specifiche responsabilità né aveva indicato il tempo di servizio all'interno della U.O.S.D.; i) che il riferimento all'esperienza superiore ai quindici anni non era aderente ai requisiti di ingresso in quanto correlato all'applicazione di un istituto economico previsto dalla contrattazione collettiva; I) che solo dal 2015 il Gallo risultava in servizio presso l'U.O.C. [OSCURATO:PERSONA], pur trattandosi di arco temporale non precisato nel curriculum; m) che la documentata storia professionale dello Scalzo escludeva il suo asservimento al Mauro; n) che, per le superiori considerazioni, le condotte dello Scalzo era state finalizzate esclusivamente al perseguimento di un fine pubblicistico. 3.

In sede di discussione, il difensore ha dato atto che, con ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza in data 10/07/2021, la misura cautelare interdittiva emessa nei confronti del ricorrente è stata revocata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.Al fine di sorreggere la conclusione di un persistente interesse alla decisione del ricorso, il ricorrente menziona Sez. 3, n. 35277 del 25/02/2016, Attinese, Rv. 267740 - O e Sez. 4, n. 49710 del 04/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261178 - 0, che (peraltro coerentemente con un orientamento giurisprudenziale anche successivamente confermato: v., più di recente, Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524 - 0) hanno affermato che sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula l:beratoria 'prh± fattu ;;u;; JUJSibte " , cuhbideralo che, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti, che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare.

Si tratta, tuttavia, di materia completamente diversa da quella dell'incidente cautelare nella quale opera il diverso principio per il quale è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'appello proposto dal prevenuto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, salvo che egli, personalmente, non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Procopio, Rv. 274311 - 01), ossia per avvalersi di un rimedio non invocabile nel caso di misura interdittiva.

Ed, infatti, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., non permane l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti applicativi di misure cautelari interdittive che - "medio tempore" - siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, in quanto alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che solo giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura (Sez. 5, n. 42839 del 16/05/2014, Oliani, Rv. 260761 - 01; si veda anche Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Papa, Rv. 270283 - 01, secondo la quale in tema di impugnazioni, l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento de libertate non è ravvisabile in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, anche se l'impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli).

La pretesa del ricorrente di conseguire una decisione di merito è, in conseguenza dei superiori rilievi, manifestamente infondata.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 17/12;2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29/04/2021 - 03/05/2021 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il g.i.p. del Tribunale di Cosenza aveva disposto l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di mesi sei in relazione ai reati attribuitigli ai capi 7) e 8) della contestazione provvisoria. In particolare, lo Scalzo è chiamato a rispondere, in primo luogo, del concorso nel delitto di abuso d'ufficio (capo 7) correlato alla illegittima attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] dell'incarico di responsabile della U.O.S.D. [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale, la procedura era stata strumentalizzata a favorire la Ariani, legata da una relazione con il Direttore generale [OSCURATO:PERSONA], come confermato dal fatto: a) che l'avviso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], finalizzato al conferimento dell'incarico de quo, sostituendo, in relazione a siffatto incarico, l'avviso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva, a differenza di quest'ultimo, omesso di richiamare l'art. 15, comma 7-quater del d. Igs. n. 502 del 1992, che prevede un'anzianità di servizio quinquennale maturata nella disciplina oggetto dell'incarico, della quale l'Ariani era sprovvista; b) che le violazioni di legge, oltre ai requisiti per il conferimento dell'incarico, avevano investito anche la procedura per il conferimento, dal momento che erano rimaste inosservate le regole previste dal citato art. 15, comma 7-quater, attraverso la nomina di una commissione, nominata dal Mauro e composta da soggetti che nulla avevano a che fare con il dipartimento interessato, mentre avevano precisi e documentati legami con il Mauro e con l'Ariani (in particolare, lo Scalzo era stato nominato dal Mauro direttore Medicina legale); c) che, sempre per favorire l'Ariani, si era proceduto all'esclusione di [OSCURATO:PERSONA], si era omesso di evidenziare la specifica esperienza quinquennale posseduta da alcuni dei partecipanti ammessi e, infine, nella comparazione tra l'Ariani e [OSCURATO:PERSONA], si erano valorizzati i criteri selettivi artificiosamente costruiti attorno alla posizione della prima. Quanto al capo 8, allo Scalzo è attribuito il reato di falso ideologico, per avere la Commissione nel verbale del 03/01/2019 proceduto all'esclusione del Gallo, poiché dal suo curriculum non si evinceva il servizio specifico necessario in assenza della specializzazione prevista, laddove proprio dal curriculum emergeva, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, che il Gallo lavorava sin dal 2001 nel medesimo settore, anche se chiamato in modo diverso: U.O.C. NAVS Controllo di gestione.2. Nell'interesse dello Scalzo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia vizi motivazionali e violazione di legge, sotto vari profili. Si osserva: a) che l'ordinanza impugnata si era allineata all'ordinanza genetica, la quale per prima aveva omesso di tenere conto delle osservazioni formulate dall'indagato e dei documenti prodotti in occasione del preliminare interrogatorio di garanzia; b) che il Tribunale era rimasto silente in relazione all'eccepita nullità dell'ordinanza genetica, ai sc.,nsi de:Vart. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.; c) che le conclusioni espresse con riguardo al pericolo di reiterazione erano sganciate dall'indicazione di concreti elementi di fatto e trascuravano le deduzioni e le produzioni dell'indagato, anche con riferimento ai parametri soggettivi, tra i quali la personalità dell'indagato; d) che del tutto inesistente era il pericolo di inquinamento probatorio; e) che i giudici avevano completamente trascurato che il Gallo, per come risultava dallo stato di servizio allegato alla memoria difensiva già prodotta innanzi al g.i.p., non era in possesso del titolo di specializzazione in medicina legale e non aveva maturato alcuna esperienza nel servizio di [OSCURATO:PERSONA], avendo all'attivo soltanto un'anzianità di servizio di quindici anni; f) che, secondo quanto già chiarito con la memoria del 10/02/2021 il successivo avviso del 04/12/2018 confermava il rigido rispetto dell'art. 15, comma 7-quater del d. Igs. n. 502 del 1992; g) che lo Scalzo si era limitato a valutare i curriculum dei candidati, alla luce della regola per la quale gli elementi ivi contenuti devono essere indicati a pena di esclusione; h) che il Gallo non aveva indicato la sussistenza di un ruolo con specifiche responsabilità né aveva indicato il tempo di servizio all'interno della U.O.S.D.; i) che il riferimento all'esperienza superiore ai quindici anni non era aderente ai requisiti di ingresso in quanto correlato all'applicazione di un istituto economico previsto dalla contrattazione collettiva; I) che solo dal 2015 il Gallo risultava in servizio presso l'U.O.C. [OSCURATO:PERSONA], pur trattandosi di arco temporale non precisato nel curriculum; m) che la documentata storia professionale dello Scalzo escludeva il suo asservimento al Mauro; n) che, per le superiori considerazioni, le condotte dello Scalzo era state finalizzate esclusivamente al perseguimento di un fine pubblicistico. 3. In sede di discussione, il difensore ha dato atto che, con ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza in data 10/07/2021, la misura cautelare interdittiva emessa nei confronti del ricorrente è stata revocata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.Al fine di sorreggere la conclusione di un persistente interesse alla decisione del ricorso, il ricorrente menziona Sez. 3, n. 35277 del 25/02/2016, Attinese, Rv. 267740 - O e Sez. 4, n. 49710 del 04/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261178 - 0, che (peraltro coerentemente con un orientamento giurisprudenziale anche successivamente confermato: v., più di recente, Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524 - 0) hanno affermato che sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula l:beratoria 'prh± fattu ;;u;; JUJSibte " , cuhbideralo che, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti, che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare. Si tratta, tuttavia, di materia completamente diversa da quella dell'incidente cautelare nella quale opera il diverso principio per il quale è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'appello proposto dal prevenuto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, salvo che egli, personalmente, non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Procopio, Rv. 274311 - 01), ossia per avvalersi di un rimedio non invocabile nel caso di misura interdittiva. Ed, infatti, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., non permane l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti applicativi di misure cautelari interdittive che - "medio tempore" - siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, in quanto alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che solo giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura (Sez. 5, n. 42839 del 16/05/2014, Oliani, Rv. 260761 - 01; si veda anche Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Papa, Rv. 270283 - 01, secondo la quale in tema di impugnazioni, l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento de libertate non è ravvisabile in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, anche se l'impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli). La pretesa del ricorrente di conseguire una decisione di merito è, in conseguenza dei superiori rilievi, manifestamente infondata. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 17/12;2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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