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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 1957

Cassazione n. 00573/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1957 avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 22 aprile 2021 del Tribunale di Como che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod, proc. pen., con riguardo ad una bancarotta fraudolenta, al furto di elettricità e ad abusi edilizi.

Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe In maniera errata rigettato la richiesta, ritenendo che i reati erano stati commessi a distanza di tempo tra loro, invece il furto dell'elettricità e gli abusi edilizi erano finalizzati a rendere abitabile il bene pignorato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati erano stati commessi a una distanza tale da poter escludere qualsiasi possibilità di riconoscere l'unicità del disegno criminoso, tanto più che non vi era prova del fatto che Giacomelli, al momento della commissione del primo reato, avesse già preventivato di commettere anche gli altri.

Nel provvedimento impugnato, infatti, è evidenziato che le condizioni di Indigenza - che, secondo la difesa, avevano determinato la commissione di tutti i reati oggetto dell'istanza - non poteva costituire un elemento sintomatico del medesimo disegno criminoso, posto che gli ultimi reati commessi erano stati ideati sicuramente dopo le condotte di cui alla bancarotta e al reato tributario.

Non vi era, pertanto, la sussistenza di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, di conseguenza, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. r.i d rlDrufn oPde Criktltédai 4( Co",-4n9_

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1957 avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 22 aprile 2021 del Tribunale di Como che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod, proc. pen., con riguardo ad una bancarotta fraudolenta, al furto di elettricità e ad abusi edilizi. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe In maniera errata rigettato la richiesta, ritenendo che i reati erano stati commessi a distanza di tempo tra loro, invece il furto dell'elettricità e gli abusi edilizi erano finalizzati a rendere abitabile il bene pignorato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati erano stati commessi a una distanza tale da poter escludere qualsiasi possibilità di riconoscere l'unicità del disegno criminoso, tanto più che non vi era prova del fatto che Giacomelli, al momento della commissione del primo reato, avesse già preventivato di commettere anche gli altri. Nel provvedimento impugnato, infatti, è evidenziato che le condizioni di Indigenza - che, secondo la difesa, avevano determinato la commissione di tutti i reati oggetto dell'istanza - non poteva costituire un elemento sintomatico del medesimo disegno criminoso, posto che gli ultimi reati commessi erano stati ideati sicuramente dopo le condotte di cui alla bancarotta e al reato tributario. Non vi era, pertanto, la sussistenza di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, di conseguenza, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. r.i d rlDrufn oPde Criktltédai 4( Co",-4n9_ 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 00573/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris