CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2023
Cassazione n. 08700/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, eomma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione (in Roma, il 18/05/2018). In data 28/11/2023, è pervenuta memoria difensiva, con cui il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede anche di disattendere il profilo di inammissibilità ravvisato e di disporre la trattazione del ricorso in udienza partecipata. Ritenuto che i motivi sollevati (manifesta illogicità della motivazione laddove ritiene provata la destinazione a fini di spaccio della sostanza detenuta dall'imputato, con riferimento agli elementi valorizzati in tal senso dalla Corte territoriale; contraddittorietà extratestuale della motivazione in relazione al quantitativo di stupefacente riportato in sentenza rispetto all'esito della consulenza tossicologica in atti) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto...), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Ritenuto, inoltre, che non sono deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (pp. 3 e 4). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso 11 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il