CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35545/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8557/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce alla memoria in data 21 aprile 2017, elettivamente domiciliato presso il suostudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 2/A –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi - notificazione N.8557/15 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 113/24/2014 del 22 gennaio 2014 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 14ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2002 e 2003 , con i quali venivano accertati maggiori redditi di lavoro autonomo e recuperate maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni. Il contribuente ha lamentato l’invalidità della notificazione degli avvisi, quale cittadino residente all’estero. Nel merito, il contribuente ha dedotto che i proventi accertati non potessero essere tassabili, in quanto oggetto di sequestro e che fossero tassabili solo i p relevamenti e non i versamenti. 2. La CTP di Padova ha rigettato il ricorso. 3. La CTR del Veneto, con sentenza in data 22 gennaio 2014, ha parzialmente accolto l’appello del contribuentein relazione all’accredito del TFR e ai prelievi di cui fosse individuato il destinatario. Il giudice di appello ha, invece, confermato la sentenza impugnata in relazione alla corretta notificazione degli atti impositivi, in quanto atti notificati all’indirizzo comunicato all’Ufficio e per la cui notificazione vi sarebbe stata sanatoria per raggiungimento dello scopo , avendo il ricorrente proposto ricorso giurisdizionale. Il giudice di appello ha, poi, rigettato l’eccezione di non imponibilità dei proventi per essere gli stessi assoggettati a sequestropenale. 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. Il ricorrente ha depositato memoria in data 21 aprile 2017, con nomina di nuovo difensore.E’ stata depositata ulteriore memoria dal ricorr ente. [OSCURATO:PERSONA] N.8557/15 R.G. Est. F. D’Aquino 1.1.C on il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione delle norme relative alla notificazione degli atti a cittadini italiani residenti all’estero (artt. 18, primo e secondo comma, 60, primo comma, lett. c) e) ed f) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 16 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 142 cod. proc. civ., art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 3 e 24 Cost.). Osserva parte ricorrente come il giudice di appello avrebbe travisato i fatti nella parte in cui ha accertato che gli atti sarebbero stati notificati all’estero(Francia) . Osserva il ricorrente che la notificazione sarebbe avvenuta «nel dicembre 2008 ex art. 143 c.p.c. presso l’ultima residenza in Italia», pertanto presso un luogo diverso (Monselice, [OSCURATO:PERSONA] della Libertà, 22) da quello accertato dal giudice di appello, nonché in forme, quali quelle di cui all’art. 143 cod. proc. civ., non consentit e nei confronti di cittadini iscritti all’A.I.R.E. La notificazione sarebbe, pertanto, inesistente, non essendo la notificazione mai avvenuta presso la residenza francesema in un luogo privo di alcun collegamento con il destinatario, per cui non opererebbe la sanatoria per raggiungimento dello scopo. 1.2. Con il secondo motivo si deduce in via gradata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, osservandosi comel’Ufficio sarebbe decaduto dal potere di accertamento per il periodo di imposta 2002, essendo la notificazione avvenuta oltre il termine del 31 dicembre 2007, per cui la notificazione del ricorso oltre tale data (in data 29 maggio 2009) non avrebbe fatto venir meno la suddetta decadenza. 2. Il primo motivo è inammissibile , posto che , per consolidata giurisprudenza di questa Corte, ove sia contestata la rituale notifica degli atti tributari, per il rispetto del principio di specificità è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento N.8557/15 R.G. Est. F. D’Aquino notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. V, 11 luglio 2022, n. 21810; Cass., Sez. V, 16 giugno 2022, n. 19491; Cass., 28 aprile 2022, n. 13425; Cass.,Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424).Parte ricorrente omette di trascrivere le relate di notificazione, così non mettendo questa Corte in condizione di esaminare il merito della censura. 3. Il motivo è ulteriormente inammissibile, in quanto il ricorrente, pur denunciando formalmente le norme in tema di notificazione, mira a una rivalutazione dell’accertamento in fatto circa l’avvenuta notificazione degli atti impositivi all’estero, chiedendo accertarsi l’avvenuta notificazione presso un luogo differente da quanto accertato dal giudice di appello. Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).Né rileva il precedente allegato dal ricorrente con l’ultima memoria, in quanto riguardante fattispecie diversa in fatto e in diritto. 4. Il motivo è, in ogni caso, infondato in quanto vi è stata la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc . civ. (norma non indicata nel parametro normativo dal ricorrente), non trattandosi di notificazione che possa qualificarsi inesistente (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916); peraltro, nel caso di specie essa è avvenuta presso il domicilio comunicato all’Amministrazione finanziaria, come accertato dalla sentenza impugnata senza che tale statuizione sia stata oggetto di censura. N.8557/15 R.G. Est. F. D’Aquino 5. Il secondo motivo è inammissibile, in quantoestraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Né parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omesso esame della suddetta questione, questione –peraltro – che , come osservato da parte controricorrente , alla luce della sentenza impugnata non risulta sollevata dal ricorrente sin dal primo grado di giudizio di merito. 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso , condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 6.000,00 , oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr