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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11067/2026

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con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BORRIELLOELISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BORRIELLOMARGHERITA e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]- intimati -Numero registro generale 26596/2021Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 11067/2026Data pubblicazione 24/04/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 1046/2021,depositata il 14 luglio 2021 e notificata il 22 luglio 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne il fratello [OSCURATO:PERSONA] innanzi alTribunale di Salerno – sezione distaccata di Eboli – chiedendo che fossedichiarato risolto il contratto preliminare del 24 settembre 2002 con ilquale egli aveva promesso in vendita la sua quota dell’eredità deigenitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituita da un fondo agricolocon annesso fabbricato rurale.Il convenuto spiegò domanda riconvenzionale perché fosse dataesecuzione al contratto non concluso, ovvero, previo accertamentodella sussistenza di un contratto definitivo, il fratello fosse condannatoad esattamente adempiervi; intervennero poi nel giudizio, aderendoalle difese dell’attore, tutti i restanti coeredi.Il Tribunale accolse la domanda di risoluzione, ritenendo essenzialeil termine previsto per la stipula del definitivo e rilevandone l’inutiledecorrenza per fatto e colpa del convenuto.2.

La sentenza fu integralmente riformata dalla Corte d’appello diSalerno, adìta con gravame da [OSCURATO:PERSONA].Con la pronunzia in epigrafe, i giudici distrettuali respinsero,preliminarmente, la richiesta dell’appellato di integrare ilcontraddittorio nei confronti degli intervenienti, essendo emerso qualedato incontestato il fatto che essi avevano rinunciato all’eredità.Nel merito, ritennero che si fosse in realtà perfezionato uncontratto definitivo di vendita, rispetto al quale la previsione disuccessivo atto pubblico costituiva mero impegno alla riproduzione informa solenne; valorizzarono, in tal senso, le espressioni utilizzateNumero registro generale 26596/2021Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 11067/2026Data pubblicazione 24/04/2026dalle parti e consacrate nella scrittura, che ritennero significative diuna contestuale volontà traslativa, anziché di un mero obbligo acontrarre.3.

Avverso tale statuizione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso, mentre i restanti intimati non hanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 331 c.p.c., assumendo che la Corte territorialeavrebbe errato nel non ritenere necessaria l’integrazione delcontraddittorio nei confronti dei coeredi intervenuti in primo grado.Osserva, in proposito, che la norma evocata «enuncia il principiodell’unità soggettiva del processo di impugnazione contro la stessasentenza», disponendo che al relativo giudizio debbano «parteciparenecessariamente gli stessi soggetti che hanno partecipato al gradoprecedente».Nega, in ogni caso, che i coeredi abbiano rinunziato all’eredità.1.1.

Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.La sentenza impugnata ha ritenuto che nei confronti dei coeredi lacausa fosse scindibile, sulla base del fatto che il contratto reso fra leparti aveva ad oggetto la quota di eredità dell’odierno ricorrente.Questa affermazione non è scalfita dalla censura, che non indica leragioni per le quali i restanti chiamati avrebbero dovutonecessariamente partecipare al giudizio d’appello.Il ricorrente, inoltre, non si confronta con l’affermazione della Corted’appello secondo cui i coeredi avevano comunque rinunciato alla loroparte di eredità, ciò che valeva ulteriormente a designarne il difetto diinteresse nel presente giudizio.Numero registro generale 26596/2021Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 11067/2026Data pubblicazione 24/04/2026Sul punto, che la sentenza impugnata ha dichiarato incontestatofra le parti, il motivo si limita ad asserire il contrario, senza tuttaviaindicare dove e quando, nel corso del giudizio di appello, sarebbe stataformulata una valida contestazione in tal senso, e limitandosiall’indistinta riproduzione di tutti i verbali d’udienza dei giudizi dimerito, nei quali non è possibile localizzare la relativa eccezione otrarre, comunque, indicazioni significative.2.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 1362 c.c.La censura ha ad oggetto la qualificazione del contratto comedefinitivo anziché come preliminare.Il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe omesso diricercare la comune volontà dei contraenti; evidenzia che, invece, allaluce di tale criterio «dalle espressioni utilizzate nel contratto emergonopiù che altro delle manifestazioni di intenti volte a stabilire termini emodalità della futura vendita, ma di certo non appare una chiaravolontà di alienare in maniera definitiva le quote ereditarie con la merasottoscrizione».Lamenta, inoltre, che non sarebbe stato adeguatamentevalorizzato il criterio che impone di tener conto del comportamentodelle parti successivo alla stipula dell’affare, e in particolare dalloscambio delle comunicazioni finalizzato alla conclusione dell’attopubblico; in tale ultimo contesto, infatti, emergevano alcune missivedel procuratore di [OSCURATO:PERSONA] con le quali la controparte venivainvitata a «rogare il definitivo atto di compravendita relativo alpreliminare stipulato in data 24/09/09».2.1.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Va premesso, al riguardo, che l’accertamento della volontà delleparti in relazione alla natura e al contenuto di un negozio giuridico sitraduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, rispetto allaNumero registro generale 26596/2021Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 11067/2026Data pubblicazione 24/04/2026quale il ricorrente per cassazione che intenda far valere la violazionedei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss.c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione – mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti – ma è altresìtenuto a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o selo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti; la censura, invece, non può risolversi nella meracontrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella fattapropria dal giudice di merito (si vedano in tal senso, fra le altre, Cass.11/3/2025, n. 6444; Cass. 9/4/2021, n. 9461).Le medesime considerazioni valgono, peraltro, in relazione allaqualificazione del contratto come preliminare o definitivo, checostituisce un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimitàse sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da vizi logici ogiuridici (Cass. 31/10/2014, n. 23142 e numerose altre seguenti).Poste tali considerazioni, va poi osservato che la sentenzaimpugnata ha individuato in termini chiari ed univoci gli elementisignificativi del fatto che, nel caso di specie, le parti hanno intesotrasferire la porzione di eredità, e non assumere un mero obbligo intal senso.La Corte d’appello, in particolare, ha tratto tale convincimento daldato letterale, caratterizzato dal ricorso ad espressioni significative diuna volontà traslativa attuale e dall’individuazione della successivastipula di atto pubblico come mero impegno alla formalizzazione degliaccordi già perfezionati, oltre al saldo del corrispettivo.A fronte di ciò, il ricorrente sostiene anzitutto che i giudici d’appellonon avrebbero dovuto «arrestarsi alla ricognizione del tenore letteraleNumero registro generale 26596/2021Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 11067/2026Data pubblicazione 24/04/2026delle parole», ma estendere la loro indagine «alla considerazione ditutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dallegislatore anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare e nonbisognose di approfondimenti interpretativi»; ciò avrebbe condottoloro a considerare il fatto che i contraenti, «considerata la scarsadimestichezza […] rispetto la materia trattata […] non immaginavanominimamente di poter stipulare una compravendita immobiliareSiffatta tesi contrasta con l’indirizzo costantemente espresso daquesta Corte nel senso della chiara priorità del criterio ermeneuticoincentrato sulla littera contractus; «nell’interpretazione del contratto»- è stato infatti affermato – «il primo strumento da utilizzare è il sensoletterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto seesso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamenteinterpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 c.c. e, in caso diloro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art.1366 c.c. all’art. 1371 c.c.» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6444; nello stessosenso, in precedenza, Cass. 11/11/2021, n. 33451).In ogni caso, la circostanza posta dal ricorrente a fondamento delladiversa tesi ermeneutica propugnata, ovvero la «scarsadimestichezza» dei contraenti con la materia dei trasferimentiimmobiliari e, pertanto, con la possibile efficacia traslativa di unascrittura privata, non appare certamente in sé indicativa dell’affermatavolontà di concludere un contratto preliminare; paradossalmente,anzi, la stessa finisce per rafforzare la lettura della Corte territoriale,secondo la quale le parti, manifestato il loro reciproco consenso, siimpegnarono a renderlo successivamente in forma solenne.Da tali considerazioni discende il rilievo di infondatezza del motivoin parte qua.Numero registro generale 26596/2021Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 11067/2026Data pubblicazione 24/04/2026Per il resto, il ricorrente invoca una diversa lettura del testocontrattuale o del comportamento delle parti successivo alla stipula, inciò sollecitando una revisione dell’accertamento di fatto compiuto dalgiudice di merito.Sotto questo profilo, pertanto, e per quanto già osservato, ilmotivo è inammissibile.3.

In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere allacontroparte le spese del giudizio, che liquida in euro 1.600,00 percompensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario al 15% e oneri accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 18 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BORRIELLOELISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BORRIELLOMARGHERITA e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]- intimati -Numero registro generale 26596/2021Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 11067/2026Data pubblicazione 24/04/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 1046/2021,depositata il 14 luglio 2021 e notificata il 22 luglio 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne il fratello [OSCURATO:PERSONA] innanzi alTribunale di Salerno – sezione distaccata di Eboli – chiedendo che fossedichiarato risolto il contratto preliminare del 24 settembre 2002 con ilquale egli aveva promesso in vendita la sua quota dell’eredità deigenitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituita da un fondo agricolocon annesso fabbricato rurale.Il convenuto spiegò domanda riconvenzionale perché fosse dataesecuzione al contratto non concluso, ovvero, previo accertamentodella sussistenza di un contratto definitivo, il fratello fosse condannatoad esattamente adempiervi; intervennero poi nel giudizio, aderendoalle difese dell’attore, tutti i restanti coeredi.Il Tribunale accolse la domanda di risoluzione, ritenendo essenzialeil termine previsto per la stipula del definitivo e rilevandone l’inutiledecorrenza per fatto e colpa del convenuto.2. La sentenza fu integralmente riformata dalla Corte d’appello diSalerno, adìta con gravame da [OSCURATO:PERSONA].Con la pronunzia in epigrafe, i giudici distrettuali respinsero,preliminarmente, la richiesta dell’appellato di integrare ilcontraddittorio nei confronti degli intervenienti, essendo emerso qualedato incontestato il fatto che essi avevano rinunciato all’eredità.Nel merito, ritennero che si fosse in realtà perfezionato uncontratto definitivo di vendita, rispetto al quale la previsione disuccessivo atto pubblico costituiva mero impegno alla riproduzione informa solenne; valorizzarono, in tal senso, le espressioni utilizzateNumero registro generale 26596/2021Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 11067/2026Data pubblicazione 24/04/2026dalle parti e consacrate nella scrittura, che ritennero significative diuna contestuale volontà traslativa, anziché di un mero obbligo acontrarre.3. Avverso tale statuizione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso, mentre i restanti intimati non hanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 331 c.p.c., assumendo che la Corte territorialeavrebbe errato nel non ritenere necessaria l’integrazione delcontraddittorio nei confronti dei coeredi intervenuti in primo grado.Osserva, in proposito, che la norma evocata «enuncia il principiodell’unità soggettiva del processo di impugnazione contro la stessasentenza», disponendo che al relativo giudizio debbano «parteciparenecessariamente gli stessi soggetti che hanno partecipato al gradoprecedente».Nega, in ogni caso, che i coeredi abbiano rinunziato all’eredità.1.1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.La sentenza impugnata ha ritenuto che nei confronti dei coeredi lacausa fosse scindibile, sulla base del fatto che il contratto reso fra leparti aveva ad oggetto la quota di eredità dell’odierno ricorrente.Questa affermazione non è scalfita dalla censura, che non indica leragioni per le quali i restanti chiamati avrebbero dovutonecessariamente partecipare al giudizio d’appello.Il ricorrente, inoltre, non si confronta con l’affermazione della Corted’appello secondo cui i coeredi avevano comunque rinunciato alla loroparte di eredità, ciò che valeva ulteriormente a designarne il difetto diinteresse nel presente giudizio.Numero registro generale 26596/2021Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 11067/2026Data pubblicazione 24/04/2026Sul punto, che la sentenza impugnata ha dichiarato incontestatofra le parti, il motivo si limita ad asserire il contrario, senza tuttaviaindicare dove e quando, nel corso del giudizio di appello, sarebbe stataformulata una valida contestazione in tal senso, e limitandosiall’indistinta riproduzione di tutti i verbali d’udienza dei giudizi dimerito, nei quali non è possibile localizzare la relativa eccezione otrarre, comunque, indicazioni significative.2. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 1362 c.c.La censura ha ad oggetto la qualificazione del contratto comedefinitivo anziché come preliminare.Il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe omesso diricercare la comune volontà dei contraenti; evidenzia che, invece, allaluce di tale criterio «dalle espressioni utilizzate nel contratto emergonopiù che altro delle manifestazioni di intenti volte a stabilire termini emodalità della futura vendita, ma di certo non appare una chiaravolontà di alienare in maniera definitiva le quote ereditarie con la merasottoscrizione».Lamenta, inoltre, che non sarebbe stato adeguatamentevalorizzato il criterio che impone di tener conto del comportamentodelle parti successivo alla stipula dell’affare, e in particolare dalloscambio delle comunicazioni finalizzato alla conclusione dell’attopubblico; in tale ultimo contesto, infatti, emergevano alcune missivedel procuratore di [OSCURATO:PERSONA] con le quali la controparte venivainvitata a «rogare il definitivo atto di compravendita relativo alpreliminare stipulato in data 24/09/09».2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Va premesso, al riguardo, che l’accertamento della volontà delleparti in relazione alla natura e al contenuto di un negozio giuridico sitraduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, rispetto allaNumero registro generale 26596/2021Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 11067/2026Data pubblicazione 24/04/2026quale il ricorrente per cassazione che intenda far valere la violazionedei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss.c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione – mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti – ma è altresìtenuto a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o selo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti; la censura, invece, non può risolversi nella meracontrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella fattapropria dal giudice di merito (si vedano in tal senso, fra le altre, Cass.11/3/2025, n. 6444; Cass. 9/4/2021, n. 9461).Le medesime considerazioni valgono, peraltro, in relazione allaqualificazione del contratto come preliminare o definitivo, checostituisce un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimitàse sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da vizi logici ogiuridici (Cass. 31/10/2014, n. 23142 e numerose altre seguenti).Poste tali considerazioni, va poi osservato che la sentenzaimpugnata ha individuato in termini chiari ed univoci gli elementisignificativi del fatto che, nel caso di specie, le parti hanno intesotrasferire la porzione di eredità, e non assumere un mero obbligo intal senso.La Corte d’appello, in particolare, ha tratto tale convincimento daldato letterale, caratterizzato dal ricorso ad espressioni significative diuna volontà traslativa attuale e dall’individuazione della successivastipula di atto pubblico come mero impegno alla formalizzazione degliaccordi già perfezionati, oltre al saldo del corrispettivo.A fronte di ciò, il ricorrente sostiene anzitutto che i giudici d’appellonon avrebbero dovuto «arrestarsi alla ricognizione del tenore letteraleNumero registro generale 26596/2021Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 11067/2026Data pubblicazione 24/04/2026delle parole», ma estendere la loro indagine «alla considerazione ditutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dallegislatore anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare e nonbisognose di approfondimenti interpretativi»; ciò avrebbe condottoloro a considerare il fatto che i contraenti, «considerata la scarsadimestichezza […] rispetto la materia trattata […] non immaginavanominimamente di poter stipulare una compravendita immobiliareSiffatta tesi contrasta con l’indirizzo costantemente espresso daquesta Corte nel senso della chiara priorità del criterio ermeneuticoincentrato sulla littera contractus; «nell’interpretazione del contratto»- è stato infatti affermato – «il primo strumento da utilizzare è il sensoletterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto seesso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamenteinterpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 c.c. e, in caso diloro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art.1366 c.c. all’art. 1371 c.c.» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6444; nello stessosenso, in precedenza, Cass. 11/11/2021, n. 33451).In ogni caso, la circostanza posta dal ricorrente a fondamento delladiversa tesi ermeneutica propugnata, ovvero la «scarsadimestichezza» dei contraenti con la materia dei trasferimentiimmobiliari e, pertanto, con la possibile efficacia traslativa di unascrittura privata, non appare certamente in sé indicativa dell’affermatavolontà di concludere un contratto preliminare; paradossalmente,anzi, la stessa finisce per rafforzare la lettura della Corte territoriale,secondo la quale le parti, manifestato il loro reciproco consenso, siimpegnarono a renderlo successivamente in forma solenne.Da tali considerazioni discende il rilievo di infondatezza del motivoin parte qua.Numero registro generale 26596/2021Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 11067/2026Data pubblicazione 24/04/2026Per il resto, il ricorrente invoca una diversa lettura del testocontrattuale o del comportamento delle parti successivo alla stipula, inciò sollecitando una revisione dell’accertamento di fatto compiuto dalgiudice di merito.Sotto questo profilo, pertanto, e per quanto già osservato, ilmotivo è inammissibile.3. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere allacontroparte le spese del giudizio, che liquida in euro 1.600,00 percompensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario al 15% e oneri accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 18 marzo 2026.Il Presidente