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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01968/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva di cui agli artt.223 e 216 R.D. 267 del 16 marzo 1942.

Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della bancarotta fraudolenta documentale e della mancata riqualificazione in bancarotta documentale semplice è versato in fatto e rivalutativo delle argomentazioni di merito poste a fondamento della penale responsabilità(pp.9 e 10), risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno con riferimento alla bancarotta fraudolenta per distrazione è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata che nel richiamare le indicazioni di questa Corte ha chiarito che, in ragione dell'esposizione debitoria e a fronte di un inconsistente patrimonio della società, anche il non rilevante valore patrimoniale dei due furgoni non rinvenuti avrebbe comportato un pur minimo sollievo per il ceto creditorio.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva di cui agli artt.223 e 216 R.D. 267 del 16 marzo 1942. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della bancarotta fraudolenta documentale e della mancata riqualificazione in bancarotta documentale semplice è versato in fatto e rivalutativo delle argomentazioni di merito poste a fondamento della penale responsabilità(pp.9 e 10), risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno con riferimento alla bancarotta fraudolenta per distrazione è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata che nel richiamare le indicazioni di questa Corte ha chiarito che, in ragione dell'esposizione debitoria e a fronte di un inconsistente patrimonio della società, anche il non rilevante valore patrimoniale dei due furgoni non rinvenuti avrebbe comportato un pur minimo sollievo per il ceto creditorio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa d
Sentenza Cassazione n. 01968/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris