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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48749/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma, quanto al solo trattamento sanzionatorio, della decisione emessa dal Tribunale della stessa sede in data 20.5.2021, ha ridotto a tre anni e due mesi di reclusione (ferma restando la multa di 2.200,00 euro) la pena inflitta a Luca FERRARA in relazione ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 10 e 14

I. n. 497/74 (capo A), 23, comma 4,

I. n. 110/75 (capo B) e 648 cod. pen. (capo C); che l'imputato aveva personalmente rinunciato ai motivi di gravame, fatta eccezione per quelli concernenti la concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio; LETTO il ricorso, con il quale si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata valutazione della sussistenza dei presupposti giustificativi di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; OSSERVATO che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione - come quello in esame - con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi, ivi comprese quelle afferenti alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma, quanto al solo trattamento sanzionatorio, della decisione emessa dal Tribunale della stessa sede in data 20.5.2021, ha ridotto a tre anni e due mesi di reclusione (ferma restando la multa di 2.200,00 euro) la pena inflitta a Luca FERRARA in relazione ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 10 e 14 I. n. 497/74 (capo A), 23, comma 4, I. n. 110/75 (capo B) e 648 cod. pen. (capo C); che l'imputato aveva personalmente rinunciato ai motivi di gravame, fatta eccezione per quelli concernenti la concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio; LETTO il ricorso, con il quale si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata valutazione della sussistenza dei presupposti giustificativi di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; OSSERVATO che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione - come quello in esame - con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi, ivi comprese quelle afferenti alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48749/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris