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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41256/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di minaccia e lo ha condannato alla pena di 600,00 euro di multa; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando un travisamento della prova in cui sarebbe incorso il giudice del merito, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre una valutazione delle risultanze processuali diversa rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, nella specie, traendo prova logica dalla certa riconducibilità della matrice dell'episodio del 25 aprile 2015 alla condotta dell'imputato - titolare dell'utenza telefonica di provenienza delle minacce - il giudice di pace ha ritenuto, non implausibilmente, che le analoghe modalità delle altre vicende, della medesima natura, ravvicinate nel tempo, siano sufficienti ad attribuire al ricorrente la relativa responsabilità; che, di conseguenza, non può essere richiesta alla Corte di Cassazione una rivisitazione della ricostruzione probatoria così effettuata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di minaccia e lo ha condannato alla pena di 600,00 euro di multa; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando un travisamento della prova in cui sarebbe incorso il giudice del merito, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre una valutazione delle risultanze processuali diversa rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, nella specie, traendo prova logica dalla certa riconducibilità della matrice dell'episodio del 25 aprile 2015 alla condotta dell'imputato - titolare dell'utenza telefonica di provenienza delle minacce - il giudice di pace ha ritenuto, non implausibilmente, che le analoghe modalità delle altre vicende, della medesima natura, ravvicinate nel tempo, siano sufficienti ad attribuire al ricorrente la relativa responsabilità; che, di conseguenza, non può essere richiesta alla Corte di Cassazione una rivisitazione della ricostruzione probatoria così effettuata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 41256/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris