CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05410/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cagliari il 2 luglio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere falsamente dichiarato in autocertificazione finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 23 maggio 2012 in procedimento penale che il proprio nucleo familiare nell'anno d'imposta 2011 aveva conseguito un reddito imponibile complessivo di circa 5.000,00 euro, anziché di 102.682,00 euro, come in realtà emerso, «in particolare omettendo di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito relative all'anno precedente, come imposto dall'art. 79, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002» (capo di accusa così modificato dal P.M. all'udienza dell'Il settembre 2018), fatto contestato come commesso il 23 maggio 2012, e, in conseguenza, senza circostanze attenuanti e con l'aumento per la con la recidiva qualificata, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia. 2.La Corte di appello di Cagliari il 23 giugno 2020, in parziale riforma della sentenza, impugnata dall'imputato, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a cinque motivi con i quali denuncia violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il secondo, il terzo ed il quarto motivo). 3.1 Con il primo motivo censura la ritenuta violazione degli artt. 516, 518, 521 e 522 cod. proc. pen., con conseguente nullità ex art. 177 cod. proc. pen., in relazione alla modifica dell'imputazione originaria, effettuata dal P.M. all'udienza dell'Il settembre 2018 (il cui verbale si allega al ricorso), quanto all'accusa di avere violato l'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, per avere effettuato una falsa dichiarazione in ordine ai redditi percepiti nell'anno di imposta 2011, si è aggiunta quella di avere violato l'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, per avere omesso di comunicare variazione di reddito migliorativa. Si sarebbe così contestato all'imputato un fatto non già diverso, come si legge nella sentenza impugnata, ma radicalmente nuovo ed ulteriore, siccome strutturalmente "altro", omissivo anziché attivo, e posto in essere in data diversa: alla scadenza del trentesimo giorno dal termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza (ovvero dalla eventuale precedente comunicazione di variazione) e quindi dopo la presentazione dell'istanza, anziché il 23 maggio 2012, come in origine era stato contestato, cioè al momento del deposito della stessa.La diversità del momento della consumazione viene argomentata con richiamo alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul reato di cui all'art. 328, comma 2, cod. pen., anch'esso - si sottolinea - reato omissivo proprio a consumazione istantanea. Né avrebbe pregio l'argomento (che si legge alla p. 6 della sentenza impugnata) secondo cui la contestazione sarebbe stata soltanto meglio precisata, essendosi invece affiancata alla precedente contestazione, rimasta in piedi, una ulteriore, nuova ed autonoma. Del pari infondato l'altro argomento svolto, in subordine, della Corte territoriale, basato sull'essersi in presenza di un reato concorrente, disciplinato dagli artt. 517, 519 e 520 cod. proc. pen. (p. 8), poiché difetterebbe nel caso di specie il presupposto indefettibile prescritto dall'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. della unicità di azione o di omissione o di identità di disegno criminoso. Del resto, la stessa Corte di appello ha espressamente sottolineato (alla p. 7) «una certa sciatteria» nella formulazione dell'imputazione. La mancanza di consenso dell'imputato avrebbe necessariamente imposto la restituzione degli atti al P.M. per procedere nelle forme ordinarie: e l'avere proseguito il processo avrebbe determinato nullità che si denuncia con il ricorso. 3.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta promiscuamente violazione degli artt. 79 e 95 del d.P.R. n. 115 del 2002 e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contradittoria e manifestamente illogica. Sul rilievo che l'iniziativa del P.M. con oggetto l'imputazione effettuata all'udienza dell'Il settembre 2018 non ha eliminato la condotta in precedenza contestata ma si è ad essa affiancata, si afferma che, quanto alla condotta di falsità nella dichiarazione depositata il 23 maggio 2012, il teste qualificato [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'Agenzia delle entrate, sentito all'udienza dell'Il settembre 2018 (il cui verbale si allega), ha precisato chè si sarebbe dovuto fare riferimento alla dichiarazione dell'anno 2010, con la conseguenza - si ritiene - che correttamente in quel momento l'imputato ha indicato la somma di 5.000,00 euro, poiché non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in effetti superiori, relativi al 2011, con la conseguenza che deve escludersi la falsità nella dichiarazione, come del resto si legge alla p. 6 della sentenza impugnata. Quanto alla condotta omissiva successivamente contestata, avere cioè violato l'art. 79 del d.P.R. n. 115 per avere omesso di comunicare variazione di reddito migliorativa, si sottolinea che l'art 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 consente di comunicare, sino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, ciò che l'imputato avrebbe potuto fare anche in seguito, 3 n(\ precisamente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza. Il fatto contestato, in conseguenza, non configurerebbe alcun reato, essendo la risposta ordinamentale nel caso di percezione di redditi superiori al limite di legge nell'anno solare immediatamente precedente alla presentazione dell'istanza affidata non alla sanzione penale ma alla revoca dell'ammissione al patrocinio, come è avvenuto nel caso di specie. In ogni caso, alla data che si legge nella contestazione, cioè al 23 maggio 2012, non era definito il processo né era trascorso un anno + 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, sicché si sarebbe assolvere l'imputato per insussistenza del fatto. 3.3. Con l'ulteriore motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 79, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 115 del 2002, sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato, e nel contempo della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Avendo la Corte di appello escluso la sussistenza di un errore involontario o di una distrazione ed avendo desunto la sussistenza della conoscenza della percezione di 102.682,00 euro dalla vicinanza temporale tra l'epoca della sottoscrizione della dichiarazione e quella di comunicazione dei redditi societari (p. 10 della decisione impugnata), si sottolinea non esistere in atti nessuna prova che Murgia fosse a conoscenza di tale reddito alla data del 23 maggio 2012, anteriore a quella della presentazione, avvenuta - legittimamente - il 25 settembre 2012. 3.4. Mediante il quarto motivo si denunzia violazione dell'art. 99 cod. pen. e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica. La Corte di appello, ad avviso del ricorrente, non giustifica, come avrebbe invece dovuto, in termini di effettiva, maggiore pericolosità, il riconoscimento della recidiva, limitandosi a richiamare l'esistenza di un precedente per reato in senso lato in materia economica. Si evidenzia inoltre che il precedente evocato, relativo ad omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, ha diversa oggettività giuridica e che non è consentito rifarsi a reati accertati con condanne successive al fatto per cui si procede, di cui il giudice potrà tenere conto - sì - ma ad altri scopi. 3.5. Infine, con l'ultimo motivo si censura la ritenuta violazione dell'art. 157 cod. pen., per essere il reato estinto per prescrizione: infatti, «se fosse stato accolto il motivo di impugnazione relativo alla (insussistenza) della recidiva, il termine necessario a prescrivere il reato sarebbe stato di sette anni e sei mesi, con l'aggiunta del periodo di sospensione della prescrizione relativo alla richiesta di rinvio formulata dalla difesa il 16 aprile 2019, fino al 2 luglio 2019 (76 giorni).Non si sarebbe dovuto temere conto, invece, del periodo intercorrente tra l'udienza dell'il settembre 2018 e quella del 20 novembre 2018, poiché sebbene il difensore avesse aderito all'astensione dalle udienze, il processo sarebbe stato rinviato ugualmente in quanto il giudice all'udienza dell'Il settembre, in cui era stata modificata l'imputazione, non aveva disposto la notifica del verbale all'imputato assente, difeso dal difensore d'ufficio. Il giudice dispose tale adempimento in occasione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Come noto, quando concorrono due motivi di rinvio prevale quello relativo alle esigenze dell'Ufficio, rispetto a quelle attribuibili alla difesa dell'imputato. Si deve concludere che se fosse stato accolto il motivo sulla assenza di recidiva, il reato sarebbe stato prescritto prima dell'udienza d'appello, come richiesto da questo difensore in sede di discussione nelle- proprie conclusioni (rilevabili dal verbale d'udienza allegato al presente ricorso)» (così alle pp. 24-25 del ricorso). Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata. 4.11 P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 21 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, che sarebbe, ad avviso del Requirente, non autosufficiente non essendo state allegate al ricorso né l'istanza di ammissione al patrocinio né le dichiarazioni fiscali per gli anni 2010 e 2011. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 1.1. Quanto al primo motivo (con cui si contesta la violazione degli artt.516, 518, 521 e 522 cod. proc. pen., con conseguente dedotta nullità ex art. 177 cod. proc. pen. per lesione del diritto di difesa in relazione a contestazione per fatto da ritenersi nuovo), osserva il Collegio che la soluzione offerta dalla sentenza impugnata e diffusamente argomentata alle pp. 5-9 della stessa ha fatto buon governo del tradizionale principio di diritto secondo il quale «La locuzione "fatto nuovo", di cui all'art. 518 cod. proc. pen., denota un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, e l'emergere in dibattimento di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio. Per "fatto diverso" - che, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., consente la modifica dell'imputazione - deve, invece, intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (La S. C. ha precisato che il complesso delle disposizioni che regolano il regime delle nuove contestazioni mira allo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto sostanziale dell'accusa e quindi a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che non si configura violazione al riguardo quando la modifica, rispetto all'accusa originaria, non abbia in alcun modo menomato le possibilità di difesa)» (così Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822-01; v. già Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Capano, Rv. 211477-01). Si tratta di affermazione costantemente ribadita: cfr. infatti Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861-01, secondo cui «Per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum", trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato» (in termini, Sez. 3, n. 8965 del 16/0172019, Mattaboni, Rv. 275928-01, e, più recentemente, Sez. 4, n. 10149 del 15/12/20202, Varani, Rv. 280938-01). 1.2. In relazione al secondo motivo (con cui si denuncia violazione degli artt. 95 e 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 e vizio di motivazione), la doglianza, da un lato, fa riferimento alla contestazione antecedente alla modifica effettuata dal P.M. e, dall'altro, a ben vedere, al di là dell'apparente richiamo a violazione di legge, si incentra su un dedotto difettò di motivazione pur in presenza di una doppia conforme quanto all'an della responsabilità, auspicando una rilettura dell'esito dell'istruttoria senza che sia dedotto un travisamento della prova. 1.3. Quanto al terzo motivo (con il quale si denunzia la insussistenza dell'elemento soggettivo), il ricorrente auspica una rivisitazione in senso favorevole alla Difesa della - non illogiche né incongrue - argomentazioni svolte alla p. 10 della sentenza impugnata ed alla p. 2 di quella di primo grado. 1.4. In riferimento al quarto motivo (con il quale ci si duole della insussistenza della recidiva), l'impugnazione non si misura effettivamente con la diffusa motivazione che si rinviene alla p. 11 della sentenza impugnata, ove si giustifica in maniera adeguata la ritenuta "natura tutt'altro che occasionale della condotta e l'intenzione di non modificare, nonostante gli anni trascorsi, il proprio stile di vita, valutazione ancorata al numero di precedenti ancorchè non specifici oltre che alla recente messa alla prova". 1.5. Infine, deve osservarsi che il reato non è prescritto: infatti, non potendo trovare accoglimento, per le ragioni esposte, il motivo di ricorso sulla recidiva, non è maturato il termine massimo di prescrizione, cui occorre aggiungere anche 75 giorni, per effetto del rinvio chiesto dalla Difesa all'udienza del 16 aprile 2019 e concesso sino al 2 luglio 2019. Non deve tenersi conto invece - in ciò il ricorso cogliendo nel segno - del rinvio disposto per esigenze di ufficio, pur concorrendo un motivo attribuibile alla Difesa dell'imputato (nel caso di specie dal 20 novembre 2018 al 16 aprile 2019), in quanto «In tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione. (Fattispecie in cui i rinvii del processo erano stati disposti per rinnovare la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, ancorché il difensore nelle relative udienze avesse aderito allo sciopero proclamato dall'associazione di categoria» (Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533), principio recentemente ribadito da Sez. 2, n. 11039 del 03/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278523, secondo cui «In caso di differimento del processo per rinnovare la citazione dell'imputato a causa della violazione del termine a comparire e di concomitante istanza difensiva di rinvio, da qualsiasi causa determinata, non opera, per tutto il tempo del differimento, la sospensione della prescrizione, in quanto il rinvio deve essere ascritto alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità del contraddittorio» (nello stesso senso cfr. Sez. 2, n. 11559 del 09/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249909; Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005, Mele, Rv. 232835; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228348; a partire da Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509, che ha puntualizzato che «In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti)»). 2. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa