CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 13476/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 016PXDO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] VINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bolzano del 2 febbraio 2023 di conferma della condanna del Tribunale di Bolzano, in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110 e 624-bis cod. pen., commesso in Bolzano il 22 luglio 2021. La ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: a) al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria volta ad ascoltare la persona offesa in relazione all'autorizzazione o meno dell'imputata ad utilizzare le chiavi; b) alla valutazione della prova testimoniale assunta; c) al raggiungimento della prova, ritenuta erroneamente certa, sugli elementi costitutivi del reato ex artt. 56 e 624-bis cod. pen.; d) al rigetto della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive ai sensi del d.Lgs. 150/2022. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. La Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputata sulla base degli elementi e testimonianze raccolte e ha sottolineato come la versione difensiva, secondo cui ella avrebbe conosciuto la persona offesa sul treno e, accortasi che aveva perso le chiavi di casa, si era recata a casa sua per restituirle, fosse fantasiosa e priva di fondamento. E giudici di merito, inoltre, hanno offerto motivazione congrua ed esauriente anche in relazione al rigetto della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, con un richiamo pertinente all'estratto del casellario da cui risulta che all' imputata erano già state applicate sanzioni sostitutive, poi revocate. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] -estensore Il