Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35070/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo, diretto a ribadire l'asserite nullità della sentenza di primo grado alla luce dell'impedimento dell'imputato, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; il secondo motivo è manifestamente infondato non meritando censure la valutazione resa dalla Corte del merito in ordine alla inammissibilità dei residuimotivi prospettati con l'appello, ritenuta alla luce di una corretta lettura dell'ad 581 cpp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Di P.Q.MN A 01 OTT 2026 L'ASSISTENTE .UDTZIARIO Don. sà'a Kútla trae 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo, diretto a ribadire l'asserite nullità della sentenza di primo grado alla luce dell'impedimento dell'imputato, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; il secondo motivo è manifestamente infondato non meritando censure la valutazione resa dalla Corte del merito in ordine alla inammissibilità dei residuimotivi prospettati con l'appello, ritenuta alla luce di una corretta lettura dell'ad 581 cpp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Di P.Q.MN A 01 OTT 2026 L'ASSISTENTE .UDTZIARIO Don. sà'a Kútla trae 2
Sentenza Cassazione n. 35070/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris