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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39026/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito sia sul diniego di esclusione della recidiva che mancata applicazione della particolare tenuità del fatto valorizzando il breve periodo di tempo trascorso dalla precedente condanna, per reati della stessa specie, e l'abitualità, derivante dalle precedenti condanne rispetto ad un fatto che, per quantitativo di droga detenuta e natura della stessa (eroina) non appariva di particolare tenuità; Considerato, altresì, che il motivo che denuncia vizio di motivazione sulla sussistenza del reato per mancato accertamento sulla sostanza, essendo inidoneo il narcotest è stato esaminato dalla Corte di merito che ha evidenziato come le concrete modalità della condotta, fossero esaustive sulla natura stupefacente di quanto trovato in possesso dell'imputato in ragione della tipologia della sostanza (tipo marijuana) già confezionata in dosi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito sia sul diniego di esclusione della recidiva che mancata applicazione della particolare tenuità del fatto valorizzando il breve periodo di tempo trascorso dalla precedente condanna, per reati della stessa specie, e l'abitualità, derivante dalle precedenti condanne rispetto ad un fatto che, per quantitativo di droga detenuta e natura della stessa (eroina) non appariva di particolare tenuità; Considerato, altresì, che il motivo che denuncia vizio di motivazione sulla sussistenza del reato per mancato accertamento sulla sostanza, essendo inidoneo il narcotest è stato esaminato dalla Corte di merito che ha evidenziato come le concrete modalità della condotta, fossero esaustive sulla natura stupefacente di quanto trovato in possesso dell'imputato in ragione della tipologia della sostanza (tipo marijuana) già confezionata in dosi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 202