CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13894/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-contro[OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.-controricorrente-avverso il decreto della Corte d'appello di Torino n. 2/2023 depositatoil 03/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalPresidente [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8789/2023Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 13894/2026Data pubblicazione 13/05/20261.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il decreto n. 2/2023della Corte d’appello di Torino, depositato il 3 gennaio 2023.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio anorma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.2.- La Corte d’appello di Torino, nel respingere il reclamo, haconfermato il decreto reso ai sensi dell’art. 1105, comma 4, c.c. dalTribunale di Asti in data 28 giugno 2022, con il quale è statonominato un amministratore della comunione immobiliare ereditariaesistente tra i fratelli Piero e [OSCURATO:PERSONA]. I giudici delreclamo hanno poi condannato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere aGiacomo [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali della fase, liquidatein euro 5.000,00.3. – Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] opera dapprima una premessa sullaricorribilità per cassazione del decreto emesso ai sensi dell’art. 1105,comma 4, c.c.; poi deduce la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 832, 1105, 1106 e 1108 c.c. in relazione ai beni e ai poterioggetto dell’amministrazione comune affidata all’amministratoregiudiziario; quindi lamenta l’inesistenza delle condizioni perl’intervento dell’autorità giudiziaria (ovvero la preventivasollecitazione del dibattito tra comunisti e la gravità dell’incuria),deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1105, comma4, c.c.; ancora, lamenta i poteri conferiti all’amministratore nominatodall’autorità giudiziaria, per violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1105 e 1108 c.c.; infine critica la subita condanna alle spese dilite per la sua manifesta contraddittorietà e insanabile inconciliabilitàlogica, nonché per l’omessa considerazione di fatti decisivi.Numero registro generale 8789/2023Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 13894/2026Data pubblicazione 13/05/20262.- Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorsopresentato ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., giustifica lacondanna alle spese subita dalla controparte in base al principio disoccombenza e chiede di condannare il ricorrente a titolo diresponsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.3. – Sono inammissibili tutti i motivi di ricorso attinenti alla violazionee/o falsa applicazione degli artt. 832, 1105, 1106 e 1108 c.c., ovveroalla sussistenza delle condizioni ed al rispetto dei limiti inerenti allanomina di un amministratore da parte dell’autorità giudiziaria perl’amministrazione delle cose comuni.Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il provvedimento,con cui l'autorità giudiziaria nomina, ai sensi dell'art 1105, comma 4,c.c., un amministratore della cosa comune, al fine di supplireall'inerzia dei partecipanti alla comunione nell'adozione dei necessariprovvedimenti per la medesima res, è atto di giurisdizione volontaria,non avente, perciò, carattere decisorio né definitivo, in quanto,piuttosto, revocabile e reclamabile a norma degli artt. 739, 742 e742-bis c.p.c., ed identica natura rivela il decreto che sia reso in sededi reclamo, con conseguente inammissibilità contro di esso del ricorsoper cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.L'impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. deldecreto emesso ai sensi dell'art. 1105, comma 4, c.c. residua nellesole ipotesi, del tutto diverse da quella qui denunciata, in cui ilprovvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione,abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia sudiritti soggettivi (Cass. n. 28281 del 2019; n. 15548 del 2017; n.4616 del 2012; n. 12881 del 2005; n. 24140 del 2004).Soltanto ove la domanda di provvedimenti ai sensi dell'art. 1105,comma 4, c.c. non abbia per oggetto la tutela di un interesse comunea tutti i comproprietari, e sia piuttosto diretta a difendere interessi diNumero registro generale 8789/2023Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 13894/2026Data pubblicazione 13/05/2026singoli partecipanti in contrasto con altri, vi è ragione per negarel’accoglimento di tale domanda in sede volontaria e devolverne ladecisione in sede contenziosa, e non per intendere convertita lanatura del procedimento, sì da implicare una soccombenza che vadasottoposta, in via di applicazione estensiva, alle regole dettate dagliartt. 91 e ss. c.c. (Cass. n. 1371 del 2023).3.1. - Il decreto con cui la Corte d'appello pronuncia sul reclamo inordine ai provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosacomune, in definitiva, non costituisce "sentenza", in quanto noncontiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi. Trattasi,pertanto, di provvedimento non suscettibile di acquisire forza digiudicato, atteso che la pronuncia resta pur sempre inserita in unprovvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale, e non puòcostituire autonomo oggetto di impugnazione per cassazione,nemmeno per inosservanza delle norme processuali, avendo pure talevizio necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cuiil processo è preordinato.3.2. - Il ricorrente rivolge al decreto impugnato censure sotto formadi vizi in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere in discussionela sussistenza, o meno, della necessità e della legittimità deiprovvedimenti adottati dal Tribunale e dalla Corte d'appello. Come giàdetto, invece, il decreto emesso in sede di reclamo in ordine aiprovvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune anorma dell'art. 1105, ultimo comma, c.c. viene reso all'esito di ungiudizio camerale plurilaterale tipico, ed è privo di efficacia decisoria,siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o "status".Non avendo carattere decisorio e definitivo, tale decreto non èricorribile per cassazione, mentre può essere revocato o modificatodalla stessa corte d'appello, per un preesistente vizio di legittimità oper un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarloNumero registro generale 8789/2023Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 13894/2026Data pubblicazione 13/05/2026(restando attribuita al tribunale, giudice di primo grado, lacompetenza a disporre la revisione del provvedimento emesso in sededi reclamo, sulla base di fatti sopravvenuti: cfr. Cass. n. 1540 del1983), ai sensi dell'art. 742 c.p.c., atteso che quest'ultimadisposizione si riferisce, appunto, unicamente ai provvedimenticamerali privi dei caratteri di decisorietà e definitività (cfr. Cass. n.23673 del 2006).3.3. - L'impugnato decreto ha preso atto dell’incapacità dei duecomproprietari di concorrere nell’amministrazione degli immobilicomuni, essendo la proficua cogestione resa impossibile daldisaccordo fra i medesimi due partecipanti alla comunione e dallainattuabilità del principio maggioritario, ed ha individuato qualifossero i lavori considerati necessari per la conservazione, lamanutenzione ed il godimento dei beni.La paralisi gestionale degli immobili comuni lasciava aperta la solastrada di rivolgersi al giudice, non già in sede contenziosa, ma, comenella specie avvenuto, di volontaria giurisdizione, ai sensi del quartocomma dell'art. 1105 citato (Cass. Sez. Unite, 19 luglio 1982, n.4213).4. – La natura del procedimento ex art. 1105, comma 4, c.c.,tuttavia, comporta altresì che esso resta sottratto all’applicabilitàdelle regole dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c. in materia di speseprocessuali, le quali postulano l’identificabilità di una parte vittoriosae di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto ditipo contenzioso (Cass. n. 10663 del 2020; n. 15697 del 2020; n.5451 del 2022).4.1. - Ne consegue che, ove, come fatto dalla Corte d’appello diTorino, sia disposta una condanna al rimborso delle spese processualinel giudizio inerente alla domanda di provvedimenti ai sensi dell'art.1105, comma 4, c.c., è ammissibile, nonché fondato, il motivo diNumero registro generale 8789/2023Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 13894/2026Data pubblicazione 13/05/2026ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. avverso detta statuizione,giacché essa concerne posizioni giuridiche soggettive di debito ecredito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto aquello in esito al cui esame viene adottata.L’accoglimento, sia pure parziale, del ricorso smentisce anche ipresupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96,comma 3, c.p.c., invocata dal controricorrente.5. - Il ricorso deve essere pertanto accolto nei limiti di cui inmotivazione ed il decreto impugnato va cassato nei medesimi limitidella censura accolta. Poiché non sono necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa ai sensi dell'art.384, comma 2, c.p.c., con la cassazione del decreto n. 2/2023 dellaCorte d’appello di Torino, depositato il 3 gennaio 2023, nella solaparte in cui ordina a [OSCURATO:PERSONA] di rifondere a GiacomoGiovannini le spese processuali del giudizio di reclamo.In ragione del limitato accoglimento del ricorso e delle peculiaritàdella vicenda processuale, possono compensarsi per intero tra le partile spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassal’impugnato decreto n. 2/2023 della Corte d’appello di Torino,depositato il 3 gennaio 2023, nella sola parte in cui ordina a PieroGiovannini di rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali delgiudizio di reclamo; compensa per intero tra le parti le spesesostenute nel giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa