Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2024
ECLI:EU:T:2024:620
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0635_RES
[OSCURATO:PERSONA]635/22
[OSCURATO:PERSONA] e a.
contro
Consiglio dell'Unione europea
Sentenza (Grande Sezione) dell’11 settembre 2024
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome dei ricorrenti nell’elenco – Obbligo di dichiarazione di fondi o risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai richiedenti – Obbligo di collaborazione con l'autorità nazionale competente – Partecipazione ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure restrittive – Articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 269/2014 – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Incidenza diretta – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Interesse ad agire – Ricevibilità – Competenza del Consiglio – Proporzionalità»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che obbliga le persone iscritte negli elenchi delle persone oggetto delle misure restrittive a dichiarare i loro fondi o risorse economiche e a collaborare con le autorità nazionali competenti – Ricorso proposto da persone che figurano in tali elenchi – Ricevibilità
(Art. 263, comma 4, [OSCURATO:PERSONA]; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 9, §§ 2 e 3 e allegato I, e n. 2022/1273, art. 1, punto 4)
(v. punti 27-32, 34)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso avverso un atto che obbliga le persone iscritte negli elenchi delle persone oggetto delle misure restrittive a dichiarare i loro fondi o risorse economiche e a collaborare con le autorità nazionali competenti – Ricorso proposto da persone che figurano in tali elenchi – Esistenza di un interesse di tali persone ad agire senza necessità di dimostrare la violazione degli obblighi di dichiarazione e di collaborazione
(Art. 263, comma 4, [OSCURATO:PERSONA]; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 9, §§ 2 e 3, e n. 2022/1273)
(v. punti 37-40)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Obblighi di dichiarazione dei fondi e di collaborazione con le autorità nazionali competenti – Disposizioni che prevedono detti obblighi in modo da garantire l'attuazione efficace e uniforme delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145 – Disposizioni che non costituiscono né misure restrittive né sanzioni – Base giuridica – Articolo 215 [OSCURATO:PERSONA] – Ammissibilità
(Art. 29 TUE; art. 215, § 2, [OSCURATO:PERSONA]; decisione del Consiglio 2014/145/PESC; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 9, §§ 1 e 3, e n. 2022/1273)
(v. punti 51-53, 55-57, 60, 62, 65, 66)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Obblighi di dichiarazione dei fondi e di collaborazione con le autorità nazionali competenti – Restrizione del diritto al rispetto della vita privata – Ammissibilità – Presupposti – Violazione – Insussistenza
(Art. 21 TUE; art. 215 [OSCURATO:PERSONA]; decisione del Consiglio 2014/145/PESC; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, allegato I, e n. 2022/1273)
(v. punti 68-75)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Obblighi di dichiarazione dei fondi e di collaborazione con le autorità nazionali competenti – Nozioni di appartenenza, di possesso, di detenzione o di controllo dei fondi – Nozioni sufficientemente chiare e precise – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche
(Regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 9, § 2, e n. 2022/1273)
(v. punti 78-91)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Obblighi di dichiarazione dei fondi e di collaborazione con le autorità nazionali competenti – Obblighi non rientranti nella materia penale
(Art. 40 TUE; artt. 83 e 215, § 2, [OSCURATO:PERSONA]; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, artt. 9, § 2, e 15, e n. 2022/1273)
(v. punti 91-96)
[OSCURATO:PERSONA] sua sentenza il Tribunale, riunito in Grande Sezione, conferma la competenza del Consiglio dell'Unione europea ad adottare obblighi di dichiarazione dei fondi e di collaborazione con le autorità nazionali competenti da parte delle persone colpite da misure restrittive, da un lato, e ad equiparare l'inosservanza di tali obblighi a un'elusione delle misure di congelamento dei fondi, dall'altro.
Tale sentenza si inserisce nel contesto di una serie di misure restrittive adottate dall'Unione europea a seguito delle operazioni di guerra perpetrate dalla Federazione russa contro l'Ucraina a partire dal marzo 2014. Nel 2022, i nomi dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità russa e israeliana, e del sig. [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità russa e lettone, sono stati aggiunti agli elenchi delle persone, entità e organismi oggetto di misure restrittive figuranti nell'allegato della decisione 2014/145 (
1
) e nell'allegato I del regolamento n. 269/2014 (
2
).
Nel caso di specie, questi ultimi chiedono al Tribunale l'annullamento dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 269/2014, come modificato dall'articolo 1, punto 4, del regolamento 2022/1273 (
3
), i quali prevedono rispettivamente obblighi di dichiarazione dei fondi e di collaborazione con le autorità competenti al riguardo, e l'assimilazione dell'inosservanza di tali obblighi a un'elusione delle misure di congelamento dei fondi.
Secondo i ricorrenti, il Consiglio non può imporre obblighi positivi alle persone sanzionate sulla base dell'articolo 215 [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l'obbligo di rivelare la consistenza del loro patrimonio sarebbe una forma di sanzione e non una «misura restrittiva» ai sensi di tale disposizione. Inoltre, tali obblighi sarebbero lesivi della vita privata, eccessivi e incerti, in quanto fondati su termini vaghi e non definiti. Essi avrebbero altresì una portata extraterritoriale. Peraltro, adottando le disposizioni impugnate, pur sapendo che 25 dei 27 Stati membri sanzionavano penalmente l'elusione di sanzioni, il Consiglio si sarebbe erto a legislatore penale, mentre tale competenza spetta agli Stati membri.
Il Tribunale respinge il ricorso.
Giudizio del Tribunale
In limine
, il Tribunale esamina la ricevibilità del ricorso e, più in particolare, la legittimazione ad agire dei ricorrenti nonché il loro interesse all'annullamento dell'atto impugnato.
In tale contesto, da un lato, il Tribunale constata che le disposizioni impugnate riguardano direttamente i ricorrenti, in quanto producono direttamente effetti sulla loro situazione giuridica. Infatti, gli obblighi di dichiarazione e di cooperazione, nonché gli effetti della loro inosservanza, si applicano ai ricorrenti in quanto persone iscritte nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento n. 269/2014 al momento dell'entrata in vigore di dette disposizioni. Inoltre, l'applicazione di tali disposizioni nei confronti dei ricorrenti non richiede l'adozione di alcuna misura di esecuzione e non lascia alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, cosicché esse incidono in modo puramente automatico sulla situazione giuridica dei ricorrenti.
D'altro lato il Tribunale precisa che, indipendentemente dal fatto che i ricorrenti o altre persone abbiano o meno dichiarato o congelato i fondi o le risorse economiche di cui trattasi e, se del caso, abbiano cooperato con le autorità competenti, o che detti fondi o risorse economiche siano stati congelati o meno, i ricorrenti conservano un interesse ad ottenere l'annullamento delle disposizioni impugnate, che impongono loro obblighi di dichiarazione e di collaborazione la cui inosservanza può comportare gravi conseguenze. Infatti, l'interesse ad agire non viene meno per il fatto che il ricorrente ha adempiuto gli obblighi che contesta. Di conseguenza, l’interesse ad agire dei ricorrenti resta stabilito senza che essi debbano dimostrare di aver violato i loro obblighi.
Inoltre, il rispetto dell'obbligo di dichiarazione non comporta l'estinzione di tutti gli obblighi prescritti dalle disposizioni impugnate. Infatti, una volta che i fondi o le risorse economiche sono stati dichiarati all'autorità nazionale competente, l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014 obbliga le persone che hanno reso tale dichiarazione a collaborare con detta autorità nazionale ai fini di qualsiasi verifica. Ne consegue che i ricorrenti conservano un interesse esistente ed effettivo ad agire contro tale disposizione.
Quanto al merito, in primo luogo, per quanto riguarda la competenza del Consiglio ad adottare le disposizioni controverse sulla base dell'articolo 215, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale rileva, anzitutto, che le disposizioni impugnate sono state introdotte per garantire l'applicazione uniforme del regolamento n. 269/2014 nel territorio dell'Unione e per vanificare le strategie di elusione delle misure restrittive, rese possibili, in particolare, dal ricorso a sistemi giuridici e finanziari complessi. Esse costituiscono quindi non già misure restrittive in quanto tali, bensì misure che garantiscono l'attuazione efficace e uniforme di misure restrittive previste dalla decisione 2014/145. Pertanto, le disposizioni impugnate sono state correttamente adottate sul fondamento dell'articolo 215, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA].
Inoltre, per quanto riguarda l'asserita violazione del diritto alla vita privata, il Tribunale dichiara, in primo luogo, che gli obblighi in questione sono «previsti dalla legge», poiché sono contenuti nel regolamento 2022/1273, che dispone di una base giuridica chiara nel diritto dell'Unione, ossia l'articolo 215 [OSCURATO:PERSONA], nonché di una prevedibilità sufficiente. In secondo luogo, tali obblighi non ledono il contenuto essenziale del diritto alla vita privata in quanto sono limitati ai fondi o alle risorse economiche rientranti nella giurisdizione di uno Stato membro e sono vincolanti per i ricorrenti in quanto i loro nomi figurano nell'allegato I del regolamento n. 269/2014. In terzo luogo, l'obiettivo di detti obblighi è di consentire l'identificazione dei fondi e delle risorse economiche posseduti, detenuti o controllati dalle persone ed entità oggetto di misure restrittive e, in tal modo, di attuare in modo efficace e uniforme dette misure, il che costituisce un obiettivo che si inserisce nell'ambito dell'obiettivo più generale delle misure restrittive. Orbene, l'importanza degli obiettivi così perseguiti è tale da giustificare conseguenze negative relative all'ingerenza nel diritto alla vita privata lamentata dai ricorrenti. In quarto luogo, per quanto riguarda il carattere adeguato e necessario degli obblighi in questione, nuove modalità di attuazione delle misure restrittive sono state giustificate dalla necessità di garantire l'efficacia e l'applicazione uniforme del regime di misure restrittive concernenti la situazione in Ucraina, in particolare alla luce dell’elusione delle stesse risultante dall'attuazione di sistemi di crescente complessità.
Infine, per quanto riguarda l'affermazione secondo cui gli obblighi contestati violano il principio della certezza del diritto con la motivazione si basano su termini vaghi e non definiti, il Tribunale dichiara che il riferimento operato dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014 alle nozioni di «appartenenza», di «possesso», di «detenzione» o di «controllo» dei fondi o delle risorse economiche fa apparire in modo sufficientemente chiaro e comprensibile ciò che tali nozioni includono, in modo da consentire alle persone interessate di conformarsi all'obbligo di dichiarazione. Peraltro, da tale disposizione risulta che i beni non rientranti nella giurisdizione di uno Stato membro non sono soggetti a detti obblighi. Inoltre, per quanto riguarda le persone che si trovano al di fuori dell'Unione, sono presi in considerazione solo i loro beni situati nel territorio dell'Unione, il che costituisce un criterio di collegamento sufficiente con l'Unione. Pertanto, l'argomento relativo alla portata extraterritoriale degli obblighi di cui trattasi deve essere respinto.
In secondo luogo, il Tribunale si pronuncia sull'argomento dei ricorrenti secondo cui, adottando le disposizioni impugnate, il Consiglio si sarebbe erto a legislatore penale. A tal riguardo esso dichiara che, anche se il Consiglio fosse stato consapevole del fatto che l'elusione di sanzioni era sanzionata penalmente in tutti gli Stati membri ad eccezione di due di essi, non se ne può dedurre che, con l'adozione delle disposizioni impugnate, tale istituzione abbia costretto gli Stati membri a sanzionare penalmente l'elusione del congelamento di fondi. Invero, il fatto che, negli Stati membri che già sanzionavano penalmente l'elusione di misure restrittive, le sanzioni applicate in caso di violazione dei due obblighi in questione siano, di conseguenza, anch’esse penali, deriva non già dalle disposizioni impugnate, bensì dalla scelta degli Stati membri in materia di sanzioni.
Tale constatazione non è modificata da una lettura congiunta degli articoli 9 e 15 del regolamento n. 269/2014. Infatti, dall'articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento si evince che sono gli Stati membri a stabilire le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di detto regolamento. Ne consegue che, in caso di inosservanza degli obblighi di cui trattasi, qualificata come elusione delle misure restrittive, la determinazione del regime delle sanzioni, ivi compresa la loro natura, penale o meno, rimane di competenza degli Stati membri.
Infine, tale constatazione non è inficiata nemmeno dall’adozione, il 28 novembre 2022, della decisione 2022/2332, né dall’adozione da parte della Commissione, il 2 dicembre 2022, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle misure restrittive dell’Unione. Il Tribunale rileva su questo punto che tale approccio legislativo, volto all'armonizzazione del diritto penale degli Stati membri, si distingue proprio da quello del regolamento 2022/1273, fondato sull'articolo 215, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], che mira unicamente a garantire l'attuazione efficace ed uniforme del regolamento n. 269/2014. Infatti, a differenza di una direttiva, che definisce i reati e le sanzioni penali in caso di elusione delle misure restrittive, adottata sul fondamento dell’articolo 83, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], la quale vincolerebbe gli Stati membri destinatari quanto al risultato da raggiungere in materia penale, il regime delle sanzioni previste all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 lascia gli Stati membri liberi di scegliere la natura penale, amministrativa o civile delle sanzioni da adottare in caso di violazione del divieto di elusione delle misure restrittive.
(
1
) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2014, L 78, pag. 16
). I nomi dei ricorrenti sono stati aggiunti all’allegato di tale decisione sulla base della decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145 (
GU 2022, L 59, pag. 1
), per quanto riguarda i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla base della decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145 (
GU 2022, L 87
I, pag. 44), per quanto riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA]
(
2
) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2014, L 78, pag. 6
). I nomi dei ricorrenti sono stati aggiunti all'allegato di tale regolamento sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento n. 269/2014 (
GU 2022, L 58, pag. 1
), per quanto riguarda i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento n. 269/2014 (
GU 2022, L 87
I, pag. 1), per quanto riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA].
(
3
) Regolamento (UE) 2022/1223 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2022, L 51, pag. 1
).