CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 33386/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; letti i motivi nuovi e le conclusioni della difesa. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 28/1/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di IVREA il 28/3/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina impropria aggravata di cui all'art. 628, comma secondo e terzo n. 3 bis cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche. 2. In data 24 maggio 2022 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi con i guai l'avv. [OSCURATO:PERSONA], approfondite le censure in merito al primo motivo di ricorso con specifico riferimento alla natura congetturale del ragionamento seguito dalla Corte territoriale per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Conto in merito alla condotta tenuta dal ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. In data 26 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] mmino, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo di ricorso e nei motivi aggiunti la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale nei termini della rapina impropria sarebbe errata. Dall'istruttoria dibattimentale, infatti, sarebbe emersa una difformità tra le dichiarazioni di Vigliocco, il figlio della proprietaria dell'appartamento, la persona che avrebbe subito la violenza, e il teste Conto, vicino di casa a cui sono stati riferiti i fatti nell'immediatezza. Differenze che farebbero sorgere un ragionevole dubbio in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente e alla sussistenza dell'elemento materiale costitutivo del reato contestato e ritenuto in sentenza, così che quanto accaduto avrebbe dovuto essere qualificato nei termini del furto in appartamento di cui all'art. 624 bis cod. pen. Sul punto, d'altro canto, difetterebbe anche qualsivoglia motivazione quanto alla plausibilità della tesi difensiva. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, formulata nei termini della violazione di legge ma che si fonda su di una diversa lettura delle prove, non è consentita ed è comunque manifestamente infondata. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle dichiarazioni rese dai testimoni, anche tenendo conto dell'unica nota dissonante che risulterebbe dcz quanto riferito da Vigliocco e Conto, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Sul punto specifico, infatti, il giudice d'appello ha evidenziate che il Vigliocco, anche nel corso del riconoscimento fotografico effettuato, ha ribadito di essere stato colpito e ha così spiegato che la diversa descrizione fornita dal Conto, che comunque riferisce di un contatto anche fisico avvenuto tra l'autore del reato e la persona offesa, non risulta incompatibile con la condotta oggetto dell'imputazione. Sotto tale profilo, quindi, la conclusione quanto alla qualificazione giuridica attribuita al fatto risulta corretta e le censure, che si fondano su di una inammissibile ricostruzione dei fatti da effettuarsi mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite e appaiono comunque inconferenti (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La motivazione fornita sul punto, infine, è da considerarsi esaustiva anche iftillimpossibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. 2. Nel secondo motivo la difesa rileva che la dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello relativo alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. sarebbe errata. Sotto altro profilo, poi, la concessione delle invocate attenuanti rientrerebbe nei poteri d'ufficio riconosciuti alla corte territoriale dall'art. 597 cod. proc. pen. che, a seguito dell'espressa richiesta della difesa, avrebbe dovuto comunque motivare in merito alla riconoscibilità o meno delle stesse. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale il motivo di appello quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. era estremamente generico e, pertanto, inammissibile. L'atto di appello sul punto, contenuto in una mera affermazione, non si è in alcun modo confrontato con la motivazione del primo giudice che, seppure in termini sintetici, ha correttamente fondato il diniego delle invoc:ate circostanze facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Ad analoghe conclusioni, infine, deve pervenirsi quanto alla carenza di motivazione in ordine alla possibilità di riconoscere le invocate attenuanti ex art. 597 cod. proc. pen. La Corte territoriale, infatti, richiamando comunque le argomentazioni della sentenza di primo grado le ha condivise e così„ in assenza di elementi che potessero confutarle, ha comunque adeguatamente motivato sul punto. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro