Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 10555/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto in concorso, negandogli l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., fondato sul rilievo dei due gravi precedenti penali dell'imputato (uno dei quali della stessa indole), in violazione del parametro valutativo dell'abitualità e senza tener conto del notevole lasso temporale (sette anni) tra l'ultimo precedente ed il fatto per cui si procede, da ritenersi pertanto occasionale, è aspecifico, essendosi il ricorrente limitato ad invocare il "considerevole lasso di tempo intercorso", quale fattore ostativo all'applicazione della causa di non punibilità, omettendo di rappresentare quale positivo indicatore (al di là di una generica profferta di risarcimento del danno nei confronti della persona offesa) avrebbe in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, in una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata, ex se indicativa di una serialità non esclusa dall'intervallo temporale segnalato, in ipotesi riferibile all'esecuzione della pena; - che, pertanto, come già deciso da questa Corte in fattispecie consimile (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Rv. 280397), la statuizione del giudice del merito si sottrae a censure nella presente sede di legittimità; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]) Palla D E 2 077.77\ /--- P•.`, 71 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto in concorso, negandogli l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., fondato sul rilievo dei due gravi precedenti penali dell'imputato (uno dei quali della stessa indole), in violazione del parametro valutativo dell'abitualità e senza tener conto del notevole lasso temporale (sette anni) tra l'ultimo precedente ed il fatto per cui si procede, da ritenersi pertanto occasionale, è aspecifico, essendosi il ricorrente limitato ad invocare il "considerevole lasso di tempo intercorso", quale fattore ostativo all'applicazione della causa di non punibilità, omettendo di rappresentare quale positivo indicatore (al di là di una generica profferta di risarcimento del danno nei confronti della persona offesa) avrebbe in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, in una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata, ex se indicativa di una serialità non esclusa dall'intervallo temporale segnalato, in ipotesi riferibile all'esecuzione della pena; - che, pertanto, come già deciso da questa Corte in fattispecie consimile (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Rv. 280397), la statuizione del giudice del merito si sottrae a censure nella presente sede di legittimità; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]) Palla D E 2 077.77\ /--- P•.`, 71 2
Sentenza Cassazione n. 10555/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris