Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18902/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23078 d el ruolo generale dell’anno 20 20 proposto da: F.I.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamentedomiciliata in Roma, via XXIV Maggio, n. 43, presso lo studio dei medesimi difensori; - r icorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA]: accisa energia elettrica –omesso versamento –rimborso - Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale delVeneto, n. 1263/6/2019, d epositata in data 4 dicembre 2019; udita la relazione svolta nella udienzacamerale non partecipata del 7 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA],con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti di F.I.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., un avviso di pagamento a titolo di omesso versamento dell’accisa sui prodotti energetici ed un successivo atto di irrogazione delle sanzioni; avverso i suddetti atti la società aveva proposto distinti ricorsi che, previa riunione, erano stati parzialmente accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle dogane aveva proposto appello principale e lasocietà appello incidentale; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto parzialmente l’appello principale e rigettato l’appello incidentale; la società ha quindi proposto ricorso principale per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi d i censura, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato aun unico motivo; considerato che: va dato atto che la società ha depositato un’istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022 , manifestando la volontà di volersi avvalere della possibilità di definizione agevolata della controversia; l’art. 1, commi 197 e segg., legge n. 197/2022, ha previsto la possibilità di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione; il comma 197, art.1, cit., prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolatae, in tal caso, il processo è sospeso; si rende, quindi, necessaria la sospensione del processo e il rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M.

La Corte: sospende il giudizio e dispone il rinvio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23078 d el ruolo generale dell’anno 20 20 proposto da: F.I.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamentedomiciliata in Roma, via XXIV Maggio, n. 43, presso lo studio dei medesimi difensori; - r icorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA]: accisa energia elettrica –omesso versamento –rimborso - Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale delVeneto, n. 1263/6/2019, d epositata in data 4 dicembre 2019; udita la relazione svolta nella udienzacamerale non partecipata del 7 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA],con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti di F.I.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., un avviso di pagamento a titolo di omesso versamento dell’accisa sui prodotti energetici ed un successivo atto di irrogazione delle sanzioni; avverso i suddetti atti la società aveva proposto distinti ricorsi che, previa riunione, erano stati parzialmente accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle dogane aveva proposto appello principale e lasocietà appello incidentale; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto parzialmente l’appello principale e rigettato l’appello incidentale; la società ha quindi proposto ricorso principale per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi d i censura, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato aun unico motivo; considerato che: va dato atto che la società ha depositato un’istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022 , manifestando la volontà di volersi avvalere della possibilità di definizione agevolata della controversia; l’art. 1, commi 197 e segg., legge n. 197/2022, ha previsto la possibilità di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione; il comma 197, art.1, cit., prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolatae, in tal caso, il processo è sospeso; si rende, quindi, necessaria la sospensione del processo e il rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte: sospende il giudizio e dispone il rinvio de
Sentenza Cassazione n. 18902/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris