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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01893/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 25.5.2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 25.5.2023 il Tribunale di Palermo, adito in sede di appello cautelare, ha confermato il rigetto della richiesta svolta da [OSCURATO:PERSONA], gravemente indagato per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 per aver diretto ed organizzato un'associazione dedita al narcotraffico nel mandamento di [OSCURATO:PERSONA] nel territorio palermitano con l'aggravante del metodo mafioso, 416 bis cod. pen. per aver fatto parte dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] e 73 d.P.R.309/1990 per un episodio relativo al traffico di stupefacenti, di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna sita nella città di Brescia.

A fondamento della decisione il Tribunale adito ha ritenuto che nessuno degli elementi addotti dalla difesa, ovverosia il tempo trascorso, il contegno collaborativo del detenuto e la disponibilità di un alloggio fuori dalla zona di operatività del sodalizio criminoso, consentissero una rivisitazione della misura cautelare originariamente disposta

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite dei propri difensori, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 274, 275, 299 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, che l'assunto su cui era stata rigettata la richiesta fosse anche in fatto destituito del benchè minimo fondamento, prestando il fianco ad un'evidente incongruenza di ragionamento logico-ricostruttivo.

Rileva al riguardo che la propria compagna, nonché madre dei suoi tre figli, conduttrice dell'immobile in quel di Brescia, non fosse [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], detto "il lungo", coinvolto nel presente procedimento quale dominus della consorteria di [OSCURATO:PERSONA], bensì [OSCURATO:PERSONA], figlia di un diverso [OSCURATO:PERSONA], ovverosia di un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi deceduto in data 30.8.2021 per aver contratto il Covid in forma letale.

Assume conseguentemente la contraddittorietà del passaggio, configurante il perno fondante il diniego della richiesta, secondo il quale il legame con la compagna consentirebbe al [OSCURATO:PERSONA] di riallacciare i rapporti con gli esponenti della associazione delittuosa, rilevando che l'errore di persona innescato dall'omonimia sia tale da scardinarne ogni consequenzialità logica, al netto del fatto che il trasferimento in una città ubicata al polo opposto d'Italia rispetto a Palermo lascia comunque scoperto il profilo relativo alla concreta possibilità di reiterazione dell'attività criminosa tenuto conto che la condotta incriminata risale, stando alla stessa imputazione, a ben tre anni addietro, ovverosia attorno al 2019/2020.

Aggiunge in ogni caso che il parametro della concretezza e della gravità del pericolo di recidivanza non possa essere desunto esclusivamente dalla gravità della condotta o dal titolo di reato, richiedendo invece una serie di elementi fattuali relativi alle caratteristiche personali e alle inclinazioni dell'indagato.

3. In replica alla requisitoria del procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che nessuna dimostrazione fosse stata fornita dall'indagato in ordine all'avvenuta rescissione dei suoi legami con il sodalizio palermitano, la difesa, con memoria trasmessa via Pec in data 5.12.2023, ha obiettato che la pregressa disarticolazione dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 era avvenuta allorquando tutti i suoi membri erano stati sottoposti a misura cautelare coercitiva e che non era stata disposta alcuna misura cautelare per il reato di associazione mafiosa, di talché, essendo il territorio bresciano al di fuori del controllo del gruppo di [OSCURATO:PERSONA], il pericolo di reiterazione della condotta criminosa doveva ritenersi relegato ad un'eventualità remota ed astratta [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere reputato meritevole di accoglimento.

Anche a voler ritenere, quantunque nessuna dimostrazione sia stata data del fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia figlia di un soggetto diverso dal boss della cosca mafiosa, sussistente l'errore di persona in cui sarebbe incorso il Tribunale palermitano nell'individuazione della compagna del [OSCURATO:PERSONA], che appare piuttosto una mera svista nell'indicazione del suo nominativo, inizialmente indicato come Agata e solo nel corpo del provvedimento come Angela, emerge tuttavia dall'ordinanza impugnata che l'elemento fondante il diniego opposto alla sostituzione della custodia inframuraria con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari è costituito non già dall'ubicazione della residenza indicata, quanto invece dall'inidoneità della stessa misura alternativa a scongiurare il pericolo, ritenuto tuttora attuale e concreto, di reiterazione della medesima condotta criminosa che aveva dato causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale.

Chiariscono infatti i giudici de libertate con rigorosa coerenza argomentativa che i solidi legami dell'indagato con l'associazione mafiosa palermitana, con la quale costui non risultava avere rescisso alcun legame, non consenta la ravvisabilità di elementi idonei ad integrare il novum richiesto ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari, rimanendo al contrario immutata la presunzione di cui all'art. 275 terzo comma cod. proc. pen. attesa la possibilità che il prevenuto possa continuare ad operare anche a distanza e per interposta persona in un diverso contesto territoriale, avuto riguardo sia ai preesistenti rapporti con i vertici del clan di [OSCURATO:PERSONA], sia al suo variegato curriculum criminale costellato da precedenti anche specifici e ravvicinati nel tempo, tutti elementi atti a delineare, complessivamente valutati, la sua propensione, nonché l'indubbia facilitazione, in caso di concessione degli arresti domiciliari, a riallacciare i contatti con l'associazione mafiosa cui era saldamente e stabilmente legato.

Motivazione questa che rappresenta la fedele declinazione del principio immanente alla custodia in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. così come per la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - fattispecie entrambe contestate al [OSCURATO:PERSONA] - secondo cui la prova dell'assenza di esigenze cautelari, così come della loro attenuazione, capace di superare la presunzione di legge in ordine all'idoneità della detenzione inframuraria, deve consistere in elementi che attestino la rescissione di legami con l'organizzazione criminosa ovvero la radicale dissoluzione dell'organizzazione stessa (Sez. 5, Sentenza n. 24723 del 19/05/2010, Frezza, Rv. 248387; Sez. 2, Sentenza n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131, nonché Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 27/11/2019, Tronnbacca, Rv. 278569 che specificano che il cd.

"tempo silente" non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o la natura non stabile del sodalizio o ancora la sua scarsa forza intimidatrice) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari).

Va perciò ribadito che in presenza di gravi indizi di colpevolezza per tali reati per loro natura permanenti, vieppiù quando la contestazione sia ancora aperta, ipotesi questa ricorrente nella specie in cui nei capi di imputazione 2) e 3) la condotta è definita "perdurante", sul giudice della cautela non grava, in assenza di elementi a favore della rescissione del legame con il sodalizio criminoso, alcun onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari, non essendo richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3 (così ex multis Sez. 6, Sentenza n. 28821 del 30/09/2020 - dep. 16/10/2020, Aloe, Rv. 279780; Sez. 5, Sentenza n. 91 del 01/12/2020 - dep. 04/01/2021, Panese, Rv. 280248).

Nella specie nessuna dimostrazione è stata fornita in ordine alla rescissione dei rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con il clan di [OSCURATO:PERSONA] da parte della difesa che solo con la memoria aggiuntiva trasmessa a questo ufficio in data 5.12.2023 deduce l'avvenuta disarticolazione del sodalizio per effetto degli arresti del Luglio 2022 allorché tutti i presunti appartenenti all'associazione ex art. 74 DPR 309/90 erano stati sottoposti a misura cautelare coercitiva: allegazione questa che non solo resta indimostrata, ma che comunque concerne esclusivamente i legami con la consorteria dedita al traffico di sostanze stupefacenti e non invece i rapporti dell'indagato con il clan mafioso, stante la contestazione del delitto di cui agli artt. 74 T.U.

Stup. e 416 bis cod. pen., i cui vertici, individuati nelle persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano stati proprio coloro che gli avevano consentito di insediarsi nella piazza di spaccio del quartiere di [OSCURATO:PERSONA] assicurandogli il controllo l'intera zona, e che, perciò, avrebbero potuto agevolarlo ovvero procurargli occasioni favorevoli alla commissione di nuovi reati, non essendo i relativi contatti con costoro mai venuti meno.

Con tale solido assetto argomentativo, improntato alla rigorosa applicazione dell'onere della prova gravante sulla difesa al fine di superare la presunzione disposta dall'art. 275, terzo comma cod. proc. pen., il quale opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, il ricorso finisce con l'omettere il necessario confronto, limitandosi ad evidenziare la distanza geografica della dimora indicata per l'applicazione della misura detentiva rispetto al territorio di operatività della consorteria nonché l'erronea individuazione della compagna dichiaratasi disponibile ad accoglierlo nell'immobile preso in locazione a Brescia, senza aver fornito alcuna dimostrazione dell'avvenuta rescissione dei legami intercorrenti con l'associazione mafiosa, di certo non impediti dalla diversa ubicazione dell'immobile ove ha richiesto di scontare la misura cautelare in regime di arresti domiciliari.

Deve pertanto concludersi per il rigetto dell'impugnativa, seguendo a tale esito l'onere delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Mand

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 25.5.2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25.5.2023 il Tribunale di Palermo, adito in sede di appello cautelare, ha confermato il rigetto della richiesta svolta da [OSCURATO:PERSONA], gravemente indagato per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 per aver diretto ed organizzato un'associazione dedita al narcotraffico nel mandamento di [OSCURATO:PERSONA] nel territorio palermitano con l'aggravante del metodo mafioso, 416 bis cod. pen. per aver fatto parte dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] e 73 d.P.R.309/1990 per un episodio relativo al traffico di stupefacenti, di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna sita nella città di Brescia. A fondamento della decisione il Tribunale adito ha ritenuto che nessuno degli elementi addotti dalla difesa, ovverosia il tempo trascorso, il contegno collaborativo del detenuto e la disponibilità di un alloggio fuori dalla zona di operatività del sodalizio criminoso, consentissero una rivisitazione della misura cautelare originariamente disposta 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite dei propri difensori, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 274, 275, 299 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, che l'assunto su cui era stata rigettata la richiesta fosse anche in fatto destituito del benchè minimo fondamento, prestando il fianco ad un'evidente incongruenza di ragionamento logico-ricostruttivo. Rileva al riguardo che la propria compagna, nonché madre dei suoi tre figli, conduttrice dell'immobile in quel di Brescia, non fosse [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], detto "il lungo", coinvolto nel presente procedimento quale dominus della consorteria di [OSCURATO:PERSONA], bensì [OSCURATO:PERSONA], figlia di un diverso [OSCURATO:PERSONA], ovverosia di un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi deceduto in data 30.8.2021 per aver contratto il Covid in forma letale. Assume conseguentemente la contraddittorietà del passaggio, configurante il perno fondante il diniego della richiesta, secondo il quale il legame con la compagna consentirebbe al [OSCURATO:PERSONA] di riallacciare i rapporti con gli esponenti della associazione delittuosa, rilevando che l'errore di persona innescato dall'omonimia sia tale da scardinarne ogni consequenzialità logica, al netto del fatto che il trasferimento in una città ubicata al polo opposto d'Italia rispetto a Palermo lascia comunque scoperto il profilo relativo alla concreta possibilità di reiterazione dell'attività criminosa tenuto conto che la condotta incriminata risale, stando alla stessa imputazione, a ben tre anni addietro, ovverosia attorno al 2019/2020. Aggiunge in ogni caso che il parametro della concretezza e della gravità del pericolo di recidivanza non possa essere desunto esclusivamente dalla gravità della condotta o dal titolo di reato, richiedendo invece una serie di elementi fattuali relativi alle caratteristiche personali e alle inclinazioni dell'indagato. 3. In replica alla requisitoria del procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che nessuna dimostrazione fosse stata fornita dall'indagato in ordine all'avvenuta rescissione dei suoi legami con il sodalizio palermitano, la difesa, con memoria trasmessa via Pec in data 5.12.2023, ha obiettato che la pregressa disarticolazione dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 era avvenuta allorquando tutti i suoi membri erano stati sottoposti a misura cautelare coercitiva e che non era stata disposta alcuna misura cautelare per il reato di associazione mafiosa, di talché, essendo il territorio bresciano al di fuori del controllo del gruppo di [OSCURATO:PERSONA], il pericolo di reiterazione della condotta criminosa doveva ritenersi relegato ad un'eventualità remota ed astratta [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere reputato meritevole di accoglimento. Anche a voler ritenere, quantunque nessuna dimostrazione sia stata data del fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia figlia di un soggetto diverso dal boss della cosca mafiosa, sussistente l'errore di persona in cui sarebbe incorso il Tribunale palermitano nell'individuazione della compagna del [OSCURATO:PERSONA], che appare piuttosto una mera svista nell'indicazione del suo nominativo, inizialmente indicato come Agata e solo nel corpo del provvedimento come Angela, emerge tuttavia dall'ordinanza impugnata che l'elemento fondante il diniego opposto alla sostituzione della custodia inframuraria con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari è costituito non già dall'ubicazione della residenza indicata, quanto invece dall'inidoneità della stessa misura alternativa a scongiurare il pericolo, ritenuto tuttora attuale e concreto, di reiterazione della medesima condotta criminosa che aveva dato causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale. Chiariscono infatti i giudici de libertate con rigorosa coerenza argomentativa che i solidi legami dell'indagato con l'associazione mafiosa palermitana, con la quale costui non risultava avere rescisso alcun legame, non consenta la ravvisabilità di elementi idonei ad integrare il novum richiesto ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari, rimanendo al contrario immutata la presunzione di cui all'art. 275 terzo comma cod. proc. pen. attesa la possibilità che il prevenuto possa continuare ad operare anche a distanza e per interposta persona in un diverso contesto territoriale, avuto riguardo sia ai preesistenti rapporti con i vertici del clan di [OSCURATO:PERSONA], sia al suo variegato curriculum criminale costellato da precedenti anche specifici e ravvicinati nel tempo, tutti elementi atti a delineare, complessivamente valutati, la sua propensione, nonché l'indubbia facilitazione, in caso di concessione degli arresti domiciliari, a riallacciare i contatti con l'associazione mafiosa cui era saldamente e stabilmente legato. Motivazione questa che rappresenta la fedele declinazione del principio immanente alla custodia in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. così come per la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - fattispecie entrambe contestate al [OSCURATO:PERSONA] - secondo cui la prova dell'assenza di esigenze cautelari, così come della loro attenuazione, capace di superare la presunzione di legge in ordine all'idoneità della detenzione inframuraria, deve consistere in elementi che attestino la rescissione di legami con l'organizzazione criminosa ovvero la radicale dissoluzione dell'organizzazione stessa (Sez. 5, Sentenza n. 24723 del 19/05/2010, Frezza, Rv. 248387; Sez. 2, Sentenza n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131, nonché Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 27/11/2019, Tronnbacca, Rv. 278569 che specificano che il cd. "tempo silente" non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o la natura non stabile del sodalizio o ancora la sua scarsa forza intimidatrice) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari). Va perciò ribadito che in presenza di gravi indizi di colpevolezza per tali reati per loro natura permanenti, vieppiù quando la contestazione sia ancora aperta, ipotesi questa ricorrente nella specie in cui nei capi di imputazione 2) e 3) la condotta è definita "perdurante", sul giudice della cautela non grava, in assenza di elementi a favore della rescissione del legame con il sodalizio criminoso, alcun onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari, non essendo richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3 (così ex multis Sez. 6, Sentenza n. 28821 del 30/09/2020 - dep. 16/10/2020, Aloe, Rv. 279780; Sez. 5, Sentenza n. 91 del 01/12/2020 - dep. 04/01/2021, Panese, Rv. 280248). Nella specie nessuna dimostrazione è stata fornita in ordine alla rescissione dei rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con il clan di [OSCURATO:PERSONA] da parte della difesa che solo con la memoria aggiuntiva trasmessa a questo ufficio in data 5.12.2023 deduce l'avvenuta disarticolazione del sodalizio per effetto degli arresti del Luglio 2022 allorché tutti i presunti appartenenti all'associazione ex art. 74 DPR 309/90 erano stati sottoposti a misura cautelare coercitiva: allegazione questa che non solo resta indimostrata, ma che comunque concerne esclusivamente i legami con la consorteria dedita al traffico di sostanze stupefacenti e non invece i rapporti dell'indagato con il clan mafioso, stante la contestazione del delitto di cui agli artt. 74 T.U. Stup. e 416 bis cod. pen., i cui vertici, individuati nelle persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano stati proprio coloro che gli avevano consentito di insediarsi nella piazza di spaccio del quartiere di [OSCURATO:PERSONA] assicurandogli il controllo l'intera zona, e che, perciò, avrebbero potuto agevolarlo ovvero procurargli occasioni favorevoli alla commissione di nuovi reati, non essendo i relativi contatti con costoro mai venuti meno. Con tale solido assetto argomentativo, improntato alla rigorosa applicazione dell'onere della prova gravante sulla difesa al fine di superare la presunzione disposta dall'art. 275, terzo comma cod. proc. pen., il quale opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, il ricorso finisce con l'omettere il necessario confronto, limitandosi ad evidenziare la distanza geografica della dimora indicata per l'applicazione della misura detentiva rispetto al territorio di operatività della consorteria nonché l'erronea individuazione della compagna dichiaratasi disponibile ad accoglierlo nell'immobile preso in locazione a Brescia, senza aver fornito alcuna dimostrazione dell'avvenuta rescissione dei legami intercorrenti con l'associazione mafiosa, di certo non impediti dalla diversa ubicazione dell'immobile ove ha richiesto di scontare la misura cautelare in regime di arresti domiciliari. Deve pertanto concludersi per il rigetto dell'impugnativa, seguendo a tale esito l'onere delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mand
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