CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03877/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 31 / 01/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21674 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21674del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60D19 A468I) rappresentato e difes o , giusta procura allegata al ricorso , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70H24 I838G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa (P.I.: 01771920970), in persona del [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72L20 D612V) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], (C.F.: 00053810149), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 403/2022, pubblicata in data 08 luglio 2022 (e notificata in data 11 luglio 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 21674/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 L’[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta ammini- strativa, sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudi- ziale, ha pignorato i crediti vantati dal signor [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , a titolo di canoni di locazione, in forza di un contratto sottoscritto in data 1° ottobre 2007, relativo ad un compendio immobiliare sito in Grosseto, via Uranio n. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito della relativa procedura esecutiva di pignoramento presso terzi (iscritta al n. 1631/2013 R.G.E.M.). Il Tribunale di Grossetoha rigettato l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] in liqui- dazione coatta amministrativa. Non ha svolto attività difensiva in questa sede, restando inti- mata, la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Partericorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso –il rilievo del mancato regolare e tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369 c.p.c.. Il ricorrente stesso dichiara espressamente – alla pagina due del ricorso – che la sentenza impugnata, pubblicata in data 8 luglio 2022, gli sarebbe stata notificata in data 11 luglio 2022. Unitamente al ricorso, notificato a mezzo P.E.C. in data 7 set- tembre 2022 e depositato in data 24 settembre 2022, in Ric. n. 21674/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 modalità cartacea, ha peraltro prodotto la sola copia del prov- vedimento impugnato, con allegata la certificazione di confor- mità all’originale digitale contenuto nel fascicolo informatico, ma non la relazione di notificazione dello stesso. D’altra parte, il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la relazione di notificazione di quest’ultima non risulta tempestivamente pro- dotta neanche dalla controparte costituita. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 –02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 –01; Cass., Sez. U,Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurispru- denza di questa Corte, infatti, ai fini della procedibilità del ri- corso per cassazione, la produzione della relazione di notifica- zione della decisione impugnata va sempre effettuata dal ricor- rente nel termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c., fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pub- blicazione della stessa ovvero la suddetta relazione sia prodotta dal controricorrente nel termine fissato per la sua regolare co- stituzione ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelle ipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione de- corra per legge dalla comunicazione o notificazione delladeci- sione di merito da parte della cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti (cfr., in proposito, da ultimo, Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 – 01 e 02: « la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto pro- cessuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far Ric. n. 21674/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manife- stazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ul- tima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sor- gere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la suc- cessiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.; nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di impro- cedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impu- gnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC, ove tale documenta- zione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita –nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio»). Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Per questi motivi La Corte: Ric. n. 21674/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - dichiara improcedibile il ricorso ; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso s