CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 05463/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32242/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 55H22 I720R), residente in Siano (SA) al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( c.f. [OSCURATO:PERSONA] 72A31 G230M), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) alla via Caduti della Patria 2/B, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (c.f. GRM SNT63H48 F913R), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 63, tutti in proprio e nella qualità di ex soci della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 77H09 I438A), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura g enerale dello S tato -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania - S ez.dist. di Salerno n.4445/2021 depositata i l 25/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate notificava ad [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ed ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] invito a comparire in quanto "ai sensi dell'art. 32 del dpr n. 600/73, erano state invitate le compagnie di assicurazioni maggiormente rappresentative a fornire tutti i dati e le informazioni relative alle somme erogate ad agenzie operanti nella provincia di Salerno con riferimento all'anno d'imposta 2013". Invero, era stato effettuato un riscontro tra i ricavi dichiarati dalla società per detto a.i. ed i dati comunicati dalla mandante UnipolSai, dai quali erano risultati maggiori ricavi non dichiarati per euro 202.196,00. Il delegato della società protestava l’estraneità di questa “ai fatti contestati”, rilevando che “la pretesa comunicazione inviata dalla UnipolSai era del tutto infondata” (p. 4 ric.). La società ed i soci erano attinti da rispettivi avvisi di accertamento. 2. Società e soci impugnavano congiuntamente l’avviso sociale e distintamente gli avvisi personale, chiedendo ed ottenendo la riunione dei ricorsi. 3. La CTP di Salerno, con sentenza n. 3921/12/2019, accoglieva i ricorsi, ritenendo che "negli impugnati atti di accertamento si fa riferimento, quale fondamento dei maggiori ricavi accertati a carico della società (euro 202.196,00) e conseguentemente a carico dei singoli soci, ai dati comunicati dalla compagnia UnipolSai, messi poi a confronto coi dati dichiarati dalla società. Tuttavia tale documentazione non risulta allegata da parte dell'Agenzia delle Entrate né nell'invito a comparire spedito ai soci ed al rappresentante legale della società né, tantomeno, alle memorie di costituzione dell'Ufficio nel presente giudizio”. 4. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, producendo documentazione (tra cui “i pretesi dati comunicati il 15.09.2016 dalla compagnia assicurativa UnipolSai”: p. 9 ric.). 5. La CTR della Campania accoglieva il ricorso, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione: - “l'avviso di accertamento impugnato [è] esaustivamente motivato mediante l'estrapolazione, dal documento da esso richiamato, del suo ‘contenuto essenziale’, relativo all'importo complessivo delle provvigioni ed altri compensi cui si riferisce il contestato recupero a tassazione”; -“se si guarda al documento oggetto di ‘relatio’, prodotto dall'Agenzia delle Entrate nella presente sede di appello, si nota che esso concerne essenzialmente il prospetto riepilogativo dei compensi corrisposti dalla società assicurativa destinataria della richiesta di informazioni alla società ricorrente: ciò che induce a ritenere che esso sia stato sufficientemente riprodotto, nel suo ‘contenuto essenziale’, nell'impugnato avviso di accertamento”; - “[la censura in ordine al] mancato assolvimento ad opera dell'Agenzia delle Entrate del suo obbligo di dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva, anche attraverso la produzione dei documenti pertinenti”, non è “meritevole di accoglimento” in quanto, “mediante la produzione della comunicazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in data 15 settembre 2016, e del prospetto riepilogativo ad essa allegato, l’Agenzia delle Entrate [ha] assolto all'onere di suffragare, mediante le notizie raccolte ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, la pretesa impositiva, essendo onere della parte ricorrente - che, tuttavia, non risulta avervi assolto -fornire congrui elementi dimostrativi della sua infondatezza”; - “né sussistono concreti elementi per dubitare - come fa·la parte resistente, in via meramente assertiva - della provenienza della citata documentazione dalla compagnia assicuratrice menzionata e della sua inerenza alla corrispondenza intercorsa con l'Ufficio accertatore”. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., propongono ricorso per cassazione con due motivi. L’Agenzia delle entrate si oppone con controricorso. In data 6 febbraio 2026, i contribuenti, costituendosi con nuovo difensore in sostituzione del precedente deceduto, rassegnano ampia memoria, ulteriormente illustrando i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 comma 2 dpr 600/1973, dell'art. 7 legge 212/2000, dell'art 3 legge 241 del 7 agosto 1990, in relazione all'art 360 cpc comma 1 n. 3, per avere l'Ufficio omesso di produrre e di allegare i documenti a cui faceva riferimento la motivazione dell'atto impugnato”. 1.1. In particolare, “il secondo Giudicante ha ritenuto legittima la produzione tardiva, in secondo grado, di atti e documenti fondanti la motivazione dell'atto impositivo di cui ‘ab origine’ [questo] era sprovvisto, ammettendo pertanto la sanatoria giudiziale, mediante la produzione degli atti richiamati in motivazione ma non allegati”. 1.2. Il motivo è manifestamente infondato. La CTR non ha affatto dato adito ad alcuna integrazione motivazionale dell’avviso in appello, ma, anzi, ha scrutinato l’avviso, rilevando, con preciso accertamento in fatto, come esso esibisse un’effettiva motivazione per “relationem” alla comunicazione di UnipolSai, riprodotta nel suo “contenuto essenziale”, in guisa da rendere perfettamente conto delle ragioni delle riprese. Pare solo il caso di sottolineare che l’accertamento compiuto dalla CTR ha avuto riguardo, come detto, direttamente all’avviso, saggiandone di per sé la tenuta motivazionale, e di poi, a conferma, si è esteso alla suddetta comunicazione di UnipolSai, in effetti, secondo quanto appurato dalla CTR, riprodotta essenzialmente nell’avviso stesso: donde finanche una duplice convergenza della verifica, di per sé neppure criticamente avversata dai contribuenti. Il descritto “modus procedendi” della CTR ossequia la giurisprudenza di legittimità, intesa ad insegnare, espressamente, che, “in tema di avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale” (Cass. n. 34906 del 2024). 2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 del codice civile, dell'art. 2729 del codice civile e dell'art. 39 comma 1 del dpr n.600/1973, in relazione all'art. 360 cpc comma 1 n. 3 - Violazione del principio dell'onere della prova ed insussistenza dei presupposti dell'azione accertatrice attesa la totale inesistenza del carteggio documentale su cui si basava l'accertamento, della cui produzione era onerato l'Ufficio”. 2.1. In particolare, “nel caso che ci riguarda, l'avviso di accertamento notificato alla società accertata è stato incardinato ai sensi dell'art. 39 primo comma del dpr. 600/73”, “di talché l'Ufficio accertatore sarebbe stato legittimato solamente a ‘completare’ le pretese lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito, presunzioni gravi precise e concordanti”. “Per cui, letto il tenore letterale della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, l'Agenzia delle Entrate era onerata di produrre le prove a supporto della propria pretesa fiscale”. “Tuttavia, e questo nonostante la contribuente, in sede di contraddittorio, si fosse già dichiarata estranea ai fatti contestati in quanto non aveva intrattenuto rapporti commerciali con la UnipolSai nell'anno di imposta 2013, l'Ufficio si è astenuto dal produrre, fino al secondo grado di giudizio, i pretesi documenti fondanti la pretesa, limitandosi a riportare, nell'avviso di accertamento impugnato, esclusivamente un dato numerico sterile ed inconsistente che […] avrebbe dovuto rappresentare ‘il contenuto essenziale della motivazione’”. 2.2. Il motivo è manifestamente infondato. Ferma, come rilevato a proposito del primo motivo, l’adeguatezza motivazionale dell’avviso appurata dalla CTR, vale il principio secondo cui “non è nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della suamotivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazioneper relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ‘ratione temporis’ vigente” (Cass. n. 16625 del 2025, in un caso in cui, “in applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto ammissibile la produzione in appello delle relazioni degli enti che avevano corrisposto aggi al titolare di una tabaccheria, richiamate, ma non allegate, nell'avviso di accertamento notificatogli”). Ora, a fronte della produzione in appello, da parte dell’Agenzia, della comunicazione di UnipolSai, corredata di prospetto riepilogativo, corretta è l’affermazione della CTR in ordine all’avere in tal guisa l’Agenzia soddisfatto l’onere probatorio sulla medesima gravante, “mediante le notizie raccolte ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973”, viepiù aggiungendo la medesima che non “sussistono concreti elementi per dubitare […] della provenienza della citata documentazione dalla compagnia assicuratrice menzionata e della sua inerenza alla corrispondenza intercorsa con l'Ufficio accertatore”. Alla luce di ciò, la censura, svolta nel motivo, secondo cui “l'amministrazione finanziaria non ha prodotto alcun elemento atto a comprovare tanto l’esistenza di un rapporto di mandato tra la UnipolSai e la società accertata, quanto le pretese maggiori provvigioni che la società mandante avrebbe corrisposto all'agenzia mandataria, odierna ricorrente”, è fuori contesto: l’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Agenzia fa sorgere in capo ai contribuenti, di converso, l’onere di offrire la prova contraria, dimostrando, anche mediante presunzioni, la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni di UnipolSai. Siffatto onere di prova contraria non risulta adempiuto dai contribuenti, che, peraltro, dopo aver sostenuto, in sede di contraddittorio amministrativo, l’estraneità della società a rapporti commerciali con UnipolSai, nel motivo, come appena visto, paiono mutare prospettiva, contestando le “pretese” – notasi – “‘maggiori’ provvigioni” (rispetto dunque ad altre) corrisposte dalla mandante. 3. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite, liquidate in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento