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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 1993

Cassazione n. 01917/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/03/1993 avverso l'ordinanza del 09/11/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA dì CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di affidamento in prova o, in subordine, di semilibertà, presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto attualmente detenuto presso la Casa di reclusione di Augusta in espiazione della pena di anni quattro, mesi undici e giorni dieci di reclusione, inflittagli con sentenza del 18/07/2019, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, sebbene articolato in plurimi profili di doglianza, attraverso il quale viene denunciata inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

In ipotesi difensiva, il Tribunale ha disatteso la richiesta basandosi sulla mera esistenza di una condanna, inflitta in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; avrebbe dovuto, al contrario, applicare l'art. 4-bis, comma 1-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, che consente l'accesso ai benefici anche ai condannati per reati cd. ostativi, allorquando vengano acquisiti elementi idonei a dimostrare la rescissione dei collegamenti, fra tali detenuti e la criminalità organizzata.

Si tratta, infatti, di un soggetto che non ha riportato condanne per episodi temporalmente posteriori, rispetto a quello per il quale è intervenuta la condanna in espiazione; a carico del ricorrente, inoltre, non risultano controlli di polizia che possano evidenziarne contatti con soggetti pregiudicati.

Le condotte in relazione alle quali è stata irrogata la pena, del resto, sono parecchio risalenti nel tempo, né si può dimenticare il profilo della limitata partecipazione del soggetto al fatto criminoso per il quale si procede.

A tutto ciò deve aggiungersi il tenore sicuramente positivo delle relazioni redatte dall'U.E.P.E. e dall'[OSCURATO:PERSONA] della Casa di reclusione di Augusta, che contribuiscono a rendere viepiù apodittiche le conclusioni negative sussunte nel provvedimento impugnato.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Nella motivazione, infatti, difetta il riferimento agli elementi obiettivi e documentali evidenziati dalla difesa, risultando carente una effettiva valutazione prognostica, in ordine alla futura condotta di vita del condannato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Giova ricordare come l'art. 4-bis Ord. pen., nel test:o antecedente al dl. 31 ottobre 2022, n. 162, stabilisse una presunzione, in ordine al profilo della mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata, nei confronti del soggetto condannato per reati "ostativi di prima fascia", che non avesse intrapreso una collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen.

In ragione dell'esistenza di tale presunzione (di carattere assoluto, appunto in quanto non superabile, se non attraverso l'attivazione della collaborazione stessa) tale norma determinava la declaratoria di inammissibilità di tutte le richieste di concessione di misure alternative, che fossero state avanzate da condannato non collaborante; l'unica residuale eccezione era rappresentata dai casi i cui la collaborazione fosse risultata impossibile o irrilevante, ai sensi del comma 1-bis della medesima disposizione normativa.

I successivi interventi operati dalla Corte costituzionale hanno arginato la valenza, estremamente rigida, di tale esclusione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, riferita al tema dei permessi premio, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che - in relazione ai delitti ivi contemplati - fosse consentito l'accesso a tale beneficio anche in carenza di collaborazione con la giustizia, purché fossero emersi elementi tali da portare a ritenere inesistente tanto l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, quanto il pericolo che tali collegamenti potessero essere ripristinati.

Tale pronuncia ha lasciato intonsa la natura ostativa della mancata collaborazione con la giustizia, in ordine al profilo della concessione delle misure alternative e della liberazione condizionale.

Stando alla giurisprudenza di legittimità, infatti, la sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale non poteva trovare applicazione analogica a benefici diversi, rispetto al permesso-premio (Sez. 1, n. 17:100 del 01/04/2021, Gallico, Rv. 281416).

È stata sollevata, in seguito, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter Ord. pen., nonché dell'art. 2 d.

I. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludevano che il condannato all'ergastolo - per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. peri., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste - potesse essere ammesso alla liberazione condizionale, in assenza di collaborazione con la giustizia.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 97 del 2021, ha differito la tratta ione del procedimento di un anno, in attesa delle determinazioni del [OSCURATO:PERSONA] tale quadro è andato a innestarsi il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha integralmente sostituito il comma 1-bis dell'art. 4-bis Ord. pen. e - con ordinanza n. 227 del 2022 - la Corte costituzionale ha restituito gli atti alla Corte di cassazione, essendo demandata al giudice a quo la verifica in merito alle conseguenze della nuova normativa.

2.1. La recente novella, in sostanza, postula che venga verificata la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso alle misure invocate dal ricorrente, con riferimento al parametro rappresentato dalla nuova veste assunta dalla precedente presunzione di persistenza - in caso di mancata collaborazione - dei collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, avendo tale presunzione assunto attualmente una veste relativa e superabile.

Rientra nel perimetro valutativo riservato al Tribunale di sorveglianza, quindi, la verifica - da condurre anche attraverso il ricorso agli ampliati poteri istruttori - circa l'eventuale superamento di detta presunzione, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, indicati dalla nuova disciplina; indici che si sostanziano nella necessità di verificare, in concreto, la portata del percorso rieducativo compiuto dal ricorrente, nonché di valutare l'assenza di collegamenti - siano essi di natura attuale, ovvero anche solo potenziale - con la criminalità organizzata.

2.2. Tale valutazione non risulta effettuata, ad opera del Tribunale di sorveglianza di Catania, che si è limitato a rimarcare la natura ostativa - in assenza di collaborazione con la giustizia - del titolo di reato in esecuzione nei confronti del condannato; si realizza - in tal modo - una carenza, anche grafica, della motivazione, in ordine a un punto essenziale della questione dedotta.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/03/1993 avverso l'ordinanza del 09/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA dì CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di affidamento in prova o, in subordine, di semilibertà, presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto attualmente detenuto presso la Casa di reclusione di Augusta in espiazione della pena di anni quattro, mesi undici e giorni dieci di reclusione, inflittagli con sentenza del 18/07/2019, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, sebbene articolato in plurimi profili di doglianza, attraverso il quale viene denunciata inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. In ipotesi difensiva, il Tribunale ha disatteso la richiesta basandosi sulla mera esistenza di una condanna, inflitta in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; avrebbe dovuto, al contrario, applicare l'art. 4-bis, comma 1-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, che consente l'accesso ai benefici anche ai condannati per reati cd. ostativi, allorquando vengano acquisiti elementi idonei a dimostrare la rescissione dei collegamenti, fra tali detenuti e la criminalità organizzata. Si tratta, infatti, di un soggetto che non ha riportato condanne per episodi temporalmente posteriori, rispetto a quello per il quale è intervenuta la condanna in espiazione; a carico del ricorrente, inoltre, non risultano controlli di polizia che possano evidenziarne contatti con soggetti pregiudicati. Le condotte in relazione alle quali è stata irrogata la pena, del resto, sono parecchio risalenti nel tempo, né si può dimenticare il profilo della limitata partecipazione del soggetto al fatto criminoso per il quale si procede. A tutto ciò deve aggiungersi il tenore sicuramente positivo delle relazioni redatte dall'U.E.P.E. e dall'[OSCURATO:PERSONA] della Casa di reclusione di Augusta, che contribuiscono a rendere viepiù apodittiche le conclusioni negative sussunte nel provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Nella motivazione, infatti, difetta il riferimento agli elementi obiettivi e documentali evidenziati dalla difesa, risultando carente una effettiva valutazione prognostica, in ordine alla futura condotta di vita del condannato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova ricordare come l'art. 4-bis Ord. pen., nel test:o antecedente al dl. 31 ottobre 2022, n. 162, stabilisse una presunzione, in ordine al profilo della mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata, nei confronti del soggetto condannato per reati "ostativi di prima fascia", che non avesse intrapreso una collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. In ragione dell'esistenza di tale presunzione (di carattere assoluto, appunto in quanto non superabile, se non attraverso l'attivazione della collaborazione stessa) tale norma determinava la declaratoria di inammissibilità di tutte le richieste di concessione di misure alternative, che fossero state avanzate da condannato non collaborante; l'unica residuale eccezione era rappresentata dai casi i cui la collaborazione fosse risultata impossibile o irrilevante, ai sensi del comma 1-bis della medesima disposizione normativa. I successivi interventi operati dalla Corte costituzionale hanno arginato la valenza, estremamente rigida, di tale esclusione. La sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, riferita al tema dei permessi premio, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che - in relazione ai delitti ivi contemplati - fosse consentito l'accesso a tale beneficio anche in carenza di collaborazione con la giustizia, purché fossero emersi elementi tali da portare a ritenere inesistente tanto l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, quanto il pericolo che tali collegamenti potessero essere ripristinati. Tale pronuncia ha lasciato intonsa la natura ostativa della mancata collaborazione con la giustizia, in ordine al profilo della concessione delle misure alternative e della liberazione condizionale. Stando alla giurisprudenza di legittimità, infatti, la sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale non poteva trovare applicazione analogica a benefici diversi, rispetto al permesso-premio (Sez. 1, n. 17:100 del 01/04/2021, Gallico, Rv. 281416). È stata sollevata, in seguito, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter Ord. pen., nonché dell'art. 2 d. I. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludevano che il condannato all'ergastolo - per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. peri., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste - potesse essere ammesso alla liberazione condizionale, in assenza di collaborazione con la giustizia. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 97 del 2021, ha differito la tratta ione del procedimento di un anno, in attesa delle determinazioni del [OSCURATO:PERSONA] tale quadro è andato a innestarsi il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha integralmente sostituito il comma 1-bis dell'art. 4-bis Ord. pen. e - con ordinanza n. 227 del 2022 - la Corte costituzionale ha restituito gli atti alla Corte di cassazione, essendo demandata al giudice a quo la verifica in merito alle conseguenze della nuova normativa. 2.1. La recente novella, in sostanza, postula che venga verificata la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso alle misure invocate dal ricorrente, con riferimento al parametro rappresentato dalla nuova veste assunta dalla precedente presunzione di persistenza - in caso di mancata collaborazione - dei collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, avendo tale presunzione assunto attualmente una veste relativa e superabile. Rientra nel perimetro valutativo riservato al Tribunale di sorveglianza, quindi, la verifica - da condurre anche attraverso il ricorso agli ampliati poteri istruttori - circa l'eventuale superamento di detta presunzione, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, indicati dalla nuova disciplina; indici che si sostanziano nella necessità di verificare, in concreto, la portata del percorso rieducativo compiuto dal ricorrente, nonché di valutare l'assenza di collegamenti - siano essi di natura attuale, ovvero anche solo potenziale - con la criminalità organizzata. 2.2. Tale valutazione non risulta effettuata, ad opera del Tribunale di sorveglianza di Catania, che si è limitato a rimarcare la natura ostativa - in assenza di collaborazione con la giustizia - del titolo di reato in esecuzione nei confronti del condannato; si realizza - in tal modo - una carenza, anche grafica, della motivazione, in ordine a un punto essenziale della questione dedotta. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al T
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