CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 07996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì riproduttivo di deduzioni già valutate. Il motivo prospetta questioni di merito relative alla valutazione della prova, proponendone solo una alternativa rilettura, estranee al sindacato di legittimità, quanto alla sussistenza di costi non valutati. Il secondo motivo è inammissibile per il difetto di specificità estrinseca poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in risposta al motivo di appello sul mero errore materiale contenuto nel capo d'imputazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente / "L-Ii, c a meraro Luca macci --\,---- R! OF