CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 08552/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2959-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– nonché contro [OSCURATO:PERSONA] cartella esattoriale R.G.N.2959/2019 Cron. Rep. Ud.30/01/2025 CC AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 201/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/07/2018 R.G.N. 1199/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado, che aveva respinto l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di accertamento negativo della pretesa contributiva dell’Inps portata da una cartella esattoriale notificata dal concessionario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), cui era seguita iscrizione di ipoteca legale . L’azione di accertamento negativo era fondata sulla sopravvenuta prescrizione del diritto di credito. Riteneva la Corte, per quanto qui d’interesse, che la prescrizione fosse stata interrotta dall’Inps mediante memoria costitutiva depositata nell’originario giudizio di opposizione a cartella esattoriale, con la quale l’Inps aveva chiesto il rigetto dell’opposizione e la conferma del proprio credito portato dalla cartella, senza necessità di notifica della domanda ai sensi dell’art.418 c.p.c. Avverso la sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata AdER.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2941, 2943, 2945 c.c. e 418 c.p.c. Sostiene che l’Inps si era limitato a difendersi sull’originaria domanda di accertamento negativo veicolata con l’opposizione alla cartella e che tale difesa non integrava una domanda giudiziale di costituzione in mora ex art.2943 c.c. Inoltre, la domanda riconvenzionale dell’Inps non era stata notificata ex art.418 c.p.c. e quindi restava irrilevante. Il motivo è infondato. Questa Corte, con orientamento cui s’intende qui dare continuità, ha affermato che, ai fini dell’art.2943 c.c., non occorre formulare apposita domanda riconvenzionale, nel caso in cui il giudizio introdotto sia di accertamento negativo della pretesa creditoria portata da una cartella esattoriale e il convenuto chieda il rigetto di tale domanda di accertamento negativo (Cass.4 P.Q.M. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell'ulteriore imp