CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 07398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 711/2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna infitta dal Tribunale di Tivoli a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 81, 385, comma 3, cod. pen. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione circa: a) la mancata disapplicazione della recidiva; b) il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altro reato oggetto di sentenza passata in giudicato. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha compiutamente argomentato circa il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (considerandola anche in connessione con precedenti penali specifici e con le plurime precedenti condanne per reati gravi ritenuta espressione di pericolosità sociale), e del vincolo della continuazione fra le due evasioni commesse nel maggio del 2015 e quella commessa dal dicembre 2015 al 4 gennaio 2016, in considerazione del tempo trascorso e della impossibilità di un programma criminoso che leghi i due reati. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così dec • il 28/01/2022 Il C e estensore [OSCURATO:PERSONA]. amoroso [OSCURATO:PERSONA] cuoio POSt CAtArt7). ts..í