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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37749/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato di cui all'art. 337 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso che censura l'omessa motivazione in ordine alla derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 612 c.p. in luogo del più grave reato di resistenza al pubblico ufficiale non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito che motiva la decisione tenendo in considerazione le precedenti condanne rilevando, peraltro, l'assenza di elementi valutabili al fine di attenuare il trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissib le, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato di cui all'art. 337 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso che censura l'omessa motivazione in ordine alla derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 612 c.p. in luogo del più grave reato di resistenza al pubblico ufficiale non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito che motiva la decisione tenendo in considerazione le precedenti condanne rilevando, peraltro, l'assenza di elementi valutabili al fine di attenuare il trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissib le, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 37749/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris