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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30196/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1347/2020 in data 01/12/2020 della Corte di appello di Brescia, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati ascritti estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Mantova in data 12/04/2018, appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti (artt. 4771 482, 640 cod. pen.) commessi fino al 27/03/2013 (secondo l'editto accusatorio í fatti risultano commessi in data 06/06/2012 ed in permanenza sino al 23/09/2013), per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 170 di multa, con il beneficio della non menzione e la conferma nel resto.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, nello specifico per violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per non aver accolto la Corte territoriale !a richiesta di rinvio dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento per essere risultato positivo al tampone Covid '19 il difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]), che aveva precedentemente richiesto nei termini la discussione orale.

Secondo motivo: inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, nello specifico per violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per non aver accolto la Corte territoriale l'eccezione di nullità per omessa notifica all'imputato nel domicilio eletto in data 27/06/2018 del decreto di citazione a giudizio d'appello Terzo motivo: manifesta illogicità della motivazione, avendo la difesa evidenziato come nessuna norma fosse stata rispettata in tema di acquisizione della prova e come non vi fosse alcun elemento certo idoneo ad attribuire la titolarità in capo all'imputato dei files rinvenuti nel pc e della documentazione trovata nella cartellina marrone, cartellina che non aveva alcun elemento caratteristico tale da attribuirne la titolarità al Magnoni.

Quarto motivo: manifesta illogicità della motivazione in merito alla riconducibílità in capo al ricorrente dell'azione delittuosa ascritta, giudizio fondato su una serie di congetture prive di qualsivoglia valore.

3. Il ricorso è fondato in relazione al primo decisivo ed assorbente motivo e l'intervenuta accertata prescrizione dei reati, maturata alla data del 20/02/2022, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

4. L'eccezione difensiva, contenuta nel primo motivo, tempestivamente dedotta dalla parte, appare fondata.

All'udienza del 10 dicembre 2020 la Corte di appello di Brescia ha respinto con ordinanza la richiesta di rinvio formulata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto risultato positivo al tampone anti-covid

19. Il difensore aveva inviato una prima PEC, dichiarando di voler discutere l'udienza in aula (pec del 13 novembre 2020) ed una seconda PEC con la quale lo stesso comunicava alla Corte dì essere risultato positivo al tampone effettuato per la prevenzione covid.

Allegando a detta ultima comunicazione il certificato medico, il difensore chiedeva vedersi riconosciuto il legittimo impedimento a comparire con conseguente rinvio dell'udienza (pec del 27 novembre 2020).

La Corte nel rigettare l'istanza avrebbe violato il diritto di difesa dell'imputato.

Tale eccezione appare fondata.

Invero, la Corte territoriale si è pronunciata, in camera di consiglio, sull'istanza di impedimento ritenendo lo stesso irrilevante non essendo stata (previamente) presentata istanza "di svolgere l'udienza in presenza".

In realtà, in base alla documentazione prodotta dal difensore, risulta tempestivamente presentata istanza di trattazione in aula (dichiarazione discussione in aula, p.p. n. 1347/2020 R.G.App., Ud. 1 dicembre 2020), in data 13 novembre 2020 con invio a mezzo PEC, medesima modalità con cui è stata inviata l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, regolarmente pervenuta, come attestato dal provvedimento reiettivo della Corte territoriale: ciò determina una nullità a regime intermedio ritualmente eccepita con il ricorso per cassazione.

5. L'accoglimento del ricorso comporta la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati ascritti al ricorrente estinti per intervenuta prescrizione.

Invero, i reati in contestazione risultano essere stati commessi sino alla data del 23/09/2013.

Tenuto conto della pena edittale prevista dalla legge (che fissa un termine ordinario di prescrizione pari ad anni sei), del termine massimo di durata per i verificatisi eventi interruttivi (anni uno e mesi sei) e del termine complessivo di sospensione della prescrizione (pari a complessivi mesi dieci e giorni otto, così determinato: giorni cinque, per differimento dell'udienza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24/01/2017 per legittimo impedimento del difensore; mesi otto e giorni diciannove, per differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24/01/2018 per adesione del difensore all'astensione indetta dalla categoria d'appartenenza; giorni sessantaquattro ex art. 83 d.l. n. 18/2020, dal 09/03/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), il termine prescrizionale risulta pari a complessivi anni otto, mesi quattro e giorni ventotto, che fissa - come detto - la scadenza finale alla data (già perenta) del 20/02/2022.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Senten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1347/2020 in data 01/12/2020 della Corte di appello di Brescia, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati ascritti estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Mantova in data 12/04/2018, appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti (artt. 4771 482, 640 cod. pen.) commessi fino al 27/03/2013 (secondo l'editto accusatorio í fatti risultano commessi in data 06/06/2012 ed in permanenza sino al 23/09/2013), per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 170 di multa, con il beneficio della non menzione e la conferma nel resto. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, nello specifico per violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per non aver accolto la Corte territoriale !a richiesta di rinvio dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento per essere risultato positivo al tampone Covid '19 il difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]), che aveva precedentemente richiesto nei termini la discussione orale. Secondo motivo: inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, nello specifico per violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per non aver accolto la Corte territoriale l'eccezione di nullità per omessa notifica all'imputato nel domicilio eletto in data 27/06/2018 del decreto di citazione a giudizio d'appello Terzo motivo: manifesta illogicità della motivazione, avendo la difesa evidenziato come nessuna norma fosse stata rispettata in tema di acquisizione della prova e come non vi fosse alcun elemento certo idoneo ad attribuire la titolarità in capo all'imputato dei files rinvenuti nel pc e della documentazione trovata nella cartellina marrone, cartellina che non aveva alcun elemento caratteristico tale da attribuirne la titolarità al Magnoni. Quarto motivo: manifesta illogicità della motivazione in merito alla riconducibílità in capo al ricorrente dell'azione delittuosa ascritta, giudizio fondato su una serie di congetture prive di qualsivoglia valore. 3. Il ricorso è fondato in relazione al primo decisivo ed assorbente motivo e l'intervenuta accertata prescrizione dei reati, maturata alla data del 20/02/2022, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. L'eccezione difensiva, contenuta nel primo motivo, tempestivamente dedotta dalla parte, appare fondata. All'udienza del 10 dicembre 2020 la Corte di appello di Brescia ha respinto con ordinanza la richiesta di rinvio formulata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto risultato positivo al tampone anti-covid 19. Il difensore aveva inviato una prima PEC, dichiarando di voler discutere l'udienza in aula (pec del 13 novembre 2020) ed una seconda PEC con la quale lo stesso comunicava alla Corte dì essere risultato positivo al tampone effettuato per la prevenzione covid. Allegando a detta ultima comunicazione il certificato medico, il difensore chiedeva vedersi riconosciuto il legittimo impedimento a comparire con conseguente rinvio dell'udienza (pec del 27 novembre 2020). La Corte nel rigettare l'istanza avrebbe violato il diritto di difesa dell'imputato. Tale eccezione appare fondata. Invero, la Corte territoriale si è pronunciata, in camera di consiglio, sull'istanza di impedimento ritenendo lo stesso irrilevante non essendo stata (previamente) presentata istanza "di svolgere l'udienza in presenza". In realtà, in base alla documentazione prodotta dal difensore, risulta tempestivamente presentata istanza di trattazione in aula (dichiarazione discussione in aula, p.p. n. 1347/2020 R.G.App., Ud. 1 dicembre 2020), in data 13 novembre 2020 con invio a mezzo PEC, medesima modalità con cui è stata inviata l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, regolarmente pervenuta, come attestato dal provvedimento reiettivo della Corte territoriale: ciò determina una nullità a regime intermedio ritualmente eccepita con il ricorso per cassazione. 5. L'accoglimento del ricorso comporta la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati ascritti al ricorrente estinti per intervenuta prescrizione. Invero, i reati in contestazione risultano essere stati commessi sino alla data del 23/09/2013. Tenuto conto della pena edittale prevista dalla legge (che fissa un termine ordinario di prescrizione pari ad anni sei), del termine massimo di durata per i verificatisi eventi interruttivi (anni uno e mesi sei) e del termine complessivo di sospensione della prescrizione (pari a complessivi mesi dieci e giorni otto, così determinato: giorni cinque, per differimento dell'udienza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24/01/2017 per legittimo impedimento del difensore; mesi otto e giorni diciannove, per differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24/01/2018 per adesione del difensore all'astensione indetta dalla categoria d'appartenenza; giorni sessantaquattro ex art. 83 d.l. n. 18/2020, dal 09/03/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), il termine prescrizionale risulta pari a complessivi anni otto, mesi quattro e giorni ventotto, che fissa - come detto - la scadenza finale alla data (già perenta) del 20/02/2022. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Senten
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