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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47163/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 034NBOI ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 8 novembre 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, diretto ad invocare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è diretto ad invocare una rivalutazione delle prove e del fatto preclusa a questa Corte di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 034NBOI ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 8 novembre 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, diretto ad invocare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è diretto ad invocare una rivalutazione delle prove e del fatto preclusa a questa Corte di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27
Sentenza Cassazione n. 47163/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris