CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 20644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12.10.2020 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio disposto dalla sentenza n. 54410 del 18 ottobre 2018 della Seconda Sezione Penale, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 11 novembre 20216, ha disposto la revoca della confisca di alcuni beni immobili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata in punto di confisca allargata di cui all'art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 dicembre 2020 e ne chiede l'annullamento. 2.1. Con unico ed articolato motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, segnalando, in particolare, la violazione della regola di giudizio dettata dalla sentenza rescindente. La difesa premette che la sentenza impugnata aveva disposto la revoca della confisca allargata disposta nei confronti di Ugo di Puorto con riferimento ad una pluralità di cespiti acquisiti anteriormente alla consumazione del contestato reato. Il ricorrente, tuttavia, censura proprio il fatto che la Corte di appello abbia limitato il proprio giudizio unicamente al criterio temporale. La Corte di appello si sarebbe, dunque, discostata dal principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, in quanto avrebbe fondato le proprie statuizioni esclusivamente sul criterio dell'acquisizione del cespite in un arco temporale decisamente molto distante dai fatti in contestazione; tale criterio, tuttavia, pur significativo, non potrebbe ritenersi esaustivo della verifica demandata al giudice di merito dalla Corte di Cassazione. La Corte di appello, in particolare, non avrebbe considerato le censure e le allegazioni difensive intese a dimostrare la legittima provenienza dei beni confiscati, in quanto acquistati attingendo al patrimonio legittimamente accumulato. L'articolata ricostruzione posta in essere dal geom. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, infatti, puntualmente dimostrato che le accumulazioni patrimoniali poste in essere nel corso degli anni da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo nucleo familiare fossero assolutamente compatibili con il patrimonio immobiliare caduto in sequestro, frutto di progressive acquisizioni succedutesi nel corso degli anni. Il consulente tecnico avrebbe, infatti, ricostruito in dettaglio le accumulazioni patrimoniali frutto delle attività lecite del [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare, dimostrando che quest'ultimo, nel corso degli anni, era riuscito a produrre un reddito dichiarato pari ad euro 2.013,232,92 rispetto ai costi sostenuti per l'acquisto del patrimonio immobiliare di euro 831.619,40 e, dunque un reddito storico complessivo pienamente compatibile con il valore degli immobili oggetto del provvedimento ablativo.Sulla base di tale elaborato, pertanto, la Corte di Appello avrebbe dovuto confrontare gli acquisti immobiliari, di volta in volta operati, con le accumulazioni patrimoniali progressivamente riferibili al nucleo familiare sulla base del reddito lecitamente prodotto e documentato. Ad avviso del ricorrente, un'analisi reale e non meramente formale della capacità di produrre reddito non potrebbe, infatti, esimersi dal considerare l'apporto di tutti i componenti del nucleo familiare. CONSIDEFtATO IN DIRITTO1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibile in quanto i motivi negli stessi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Per delibare adeguatamente le censure devolute alla Corte è necessario muovere da una preliminare ricognizione delle complesse vicende processuali della confisca di cui si controverte. 2.1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 11 novembre 2016, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, adottata in data 6 luglio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna dei medesimi alla pena ritenuta di giustizia in relazione a differenti episodi variamente ascritti di intestazione fittizia di imprese, reimpiego dei proventi di reato e riciclaggio di denaro, tutti aggravati perché commessi al fine di agevolare l'organizzazione cannorristica denominata "can dei Casalesi", della quale [OSCURATO:PERSONA] era considerato associato. Nei confronti di quest'ultimo soggetto, imputato del concorso nella intestazione fittizia di aziende, veniva confermata la condanna ma, ritenuta la continuazione tra i fatti di causa e quelli giudicati con sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli emessa in data 17 luglio 2014 (parzialmente riformata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 25 maggio 2015, divenuta definitiva il 16 ottobre 2015), si provvedeva a rideternninare nel complesso la pena. Veniva, inoltre, per tutti gli imputati confermata la confisca dei beni, ai sensi dell'art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992, già disposta in primo grado. 2.2. Con la sentenza n. 54410 emessa in data 18 ottobre 2018 la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 11 novembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle statuizioni di confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. 2.3. La Corte di Cassazione, nella sentenza rescindente, ha rilevato che «la Corte territoriale, nel provvedere alla conferma della statuizione al riguardo già effettuata dal primo giudice, non ha offerto adeguata valutazione degli elementi difensivi volti a dimostrare le capacità reddituali dei ricorrenti destinatari del provvedimento, né ha specificamente considerato la relazione tecnico ricostruttiva del patrimonio familiare (CT geom. P. Cerullo); le uniche considerazioni espresse sul tema dai giudici dell'appello consistono in semplici richiami giurisprudenziali (cfr. pagg. 6-7 e 48 del provvedimento impugnato) che, per quanto pertinenti, non sono corredati dai riferimenti necessari a rendere adeguato e non meramente apparente il riferimento alle singole e specifiche posizioni dei ricorrenti». 2.4. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio disposto dalla sentenza n. 54410 del 18 ottobre 2018 della Seconda Sezione Penale, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del 6 luglio 2015 del Tribunale di Napoli, come riformata dalla sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 11 novembre 20216, ha disposto la revoca della confisca di alcuni beni immobili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata in punto di confisca allargata di cui all'art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992. 3. Con unico ed articolato motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, deducendo, in particolare, la violazione della regola di giudizio dettata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 54410 del 18 ottobre 2018 della Seconda Sezione Penale. La sentenza impugnata sarebbe, infatti, viziata dall'adesione ad una premessa errata e confliggente con la regola di giudizio dettata nella sentenza rescindente, in quanto la Corte di appello non avrebbe considerato le censure e le allegazioni difensive intese a dimostrare la legittima provenienza dei beni confiscati, in quanto acquistati attingendo al patrimonio legittimamente accumulato. La Corte di appello nella sentenza impugnata avrebbe, dunque, erroneamente limitato l'esame delle allegazioni difensive unicamente ai redditi prodotti in epoca coeva agli investimenti, senza tener conto delle accumulazioni patrimoniali acquisite in precedenza. 4. Le censure svolte dai ricorrenti si rivelano inammissibili in quanto aspecifiche. 4 ac È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 -01). 5. La Corte di appello di Napoli, infatti, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, nel procedere alla disamina delle allegazioni difensive in ordine alla legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, non ha pretermesso di verificare se gli acquisti immobiliari di volta in volta effettuati fossero stati posti in essere con risorse attinte dal patrimonio legittimamente accumulato, sulla base del reddito lecitamente prodotto e documentato, ma ha rilevato come quest'ultimo fosse invero assai esiguo. La Corte di appello ha, infatti, accertato, che, sulla base delle verifiche svolte sia dagli stessi inquirenti che dallo stesso geometra Cerullo, [OSCURATO:PERSONA] non solo non ha mai dichiarato redditi elevati, ma anche che negli anni concomitanti e prossimi (2008-2009) ai fatti di reato accertati nel presente giudizio non ha depositato alcuna dichiarazione dei redditi o ha dichiarato la percezione di redditi da pensione. Per converso, le risultanze del presente procedimento avevano dimostrato che l'imputato e i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel periodo in questione, si erano adoperati, traendone vantaggi economici, a riciclare e reinvestire per conto dei clan dei casalesi i capitali illecitamente acquisiti. Proprio queste condotte, nella valutazione della Corte di appello, avevano evidentemente consentito a [OSCURATO:PERSONA] di accumulare disponibilità economiche e procedere ad investimenti, come quelli relativi ai beni immobili di cui si controverte. Il ricorrente, dunque, deducendo un'omissione di motivazione invero insussistente e ponendo a fondamento delle proprie censure una stima del patrimonio legittimamente accumulato del nucleo familiare dell'imputato, che è stata in radice confutata della Corte di appello, non si confronta puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.La Corte di appello ha, peraltro, rilevato che i ricorrenti avevano operato la verifica relativa alla proporzione tra il valore dei beni acquistati e le disponibilità economiche non sui redditi prodotti da ciascun soggetto nel periodo di interesse, bensì sul complesso di redditi prodotti dall'intero nucleo familiare in un rilevante arco di tempo, senza, tuttavia, documentare quali membri del nucleo familiare siano, di volta in volta, intervenuti nel sostenere i singoli acquisti, né precisare l'entità, le modalità e i tempi dei contributi apportati. Le premesse interpretative dalla quale muovono le censure svolte dai ricorrenti sono, dunque, irrelate rispetto alla decisione impugnata. 6. I ricorrenti hanno, da ultimo, dedotto la violazione del principio enunciato dalla sentenza rescindente, in quanto sarebbe stata la stessa Corte di Cassazione ad invitare la Corte di appello a tener conto, nel proprio giudizio, anche delle accumulazioni patrimoniali dimostrate dall'imputato e descritte nella consulenza di parte. 7. Questa censura si rivela manifestamente infondata, in quanto la sentenza n. 54410 del 18 ottobre 2018 della Seconda Sezione Penale non ha ritenuto dimostrate le accumulazioni patrimoniali descritte nella consulenza di parte, bensì ha solo rilevato che la Corte di appello «non ha offerto adeguata valutazione degli elementi difensivi volti a dimostrare le capacità reddituale dei ricorrenti destinatari del provvedimento, né ha specificamente considerato la relazione tecnico ricostruttiva del patrimonio familiare». La pronuncia rescindente, dunque, non ha formulato valutazioni probatorie, che sono rimesse al giudice di merito, ma ha solo disposto una rinnovata valutazione della Corte di appello, che emendasse la carenza della motivazione accertate. 8. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagannento delle spese processuali e della somma di eur